Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata Parte_1 C.F._1
nella REPUBBLICA DOMINICANA, il 26/10/1975, residente in V.
BARI 35/5 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. HANSEN LARS MARKUS (C.F.
, che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. nato Parte_2 C.F._3
nella REPUBBLICA DOMINICANA, il 26/09/1977, residente in V.
PISONI 47/4 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. HANSEN LARS MARKUS (C.F.
, che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio nella Repubblica di Santo
Domingo il 12/10/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio è affidato congiuntamente ai Persona_1
genitori con collocazione abitativa presso la madre.
3. La casa coniugale in affitto viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito si è già allontanato.
4. Il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
entro il cinque di ogni mese la somma di euro 250, 00 a titolo di
[...]
contributo per il mantenimento del figlio e Persona_1 verserà alla stessa il 50% delle spese straordinarie per il figlio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 543, Parte
II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
3 Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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