Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 6 giugno 2024
Decreto cautelare 6 agosto 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Decreto cautelare 16 novembre 2024
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Decreto collegiale 10 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 12/06/2025, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04440/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04024/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4024 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA DU, LL GN, ZO EG, CO RR, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piedimonte Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Teodolinda Stocchetti, Fabrizio Colasurdo, Riccardo Schinina', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 692 del 07.07.2023, pubblicata sul sito web comunale in pari data, ad oggetto “Intervento per la realizzazione del collegamento stradale tra via Matese e via Vincenzo Di Matteo approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica”, con la quale il Responsabile del Settore LL.SS.PP. e Ambiente del Comune di Piedimonte Matese – Arch. Maria Cristina Volpe – ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di “Costruzione di una rampa carrabile per la realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo”, a firma della stessa Arch. Volpe in qualità di progettista e R.U.P., per l’importo complessivo di €. 299.552,62, dando atto «che è stata effettuata la verifica della progettazione definitiva ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con apposito verbale in data 07-07-2023 prot. n. 16268/2023 agli atti d’Ufficio», nonché di esso progetto costituito dagli elaborati tecnici di seguito indicati, che anch’essi si impugnano, di cui si dà atto che non sono allegati materialmente alla Determinazione, ma depositati presso l’Ufficio Tecnico, e precisamente:
• ARC – R1 Relazione Tecnica Illustrativa
• ARC – R2 Relazione Paesaggistica
• ARC – R3 Relazione Inquadramento Fotografico
• ARC – R4 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza
• ARC – C1 Computo Metrico Estimativo
• ARC – C2 Quadro Economico
• ARC – T1 Inquadramento Territoriale
• ARC – T2 Inquadramento Urbano
• ARC – T3 Stato di Fatto
• ARC – T4 Stato di Progetto
• ARC – T5 Fotoinserimento
b) del verbale in data 07.07.2023 prot. n. 16268/2023, menzionato nel provvedimento di cui al precedente capo a), con il quale è stata effettuata la verifica della progettazione definitiva;
c) per quanto possa occorrere, della Determinazione n. 691 del 07.07.2023, ad oggetto “Affidamento incarico relativo alle indagini per la caratterizzazione del suolo e predisposizione della relazione geologica relativa agli interventi: A) Manutenzione straordinaria della cassa armonica situata in Piazza Roma B) Realizzazione del collegamento stradale tra via Matese e via v. Di Matteo. Cig: Z643BC568C”, con la quale il Responsabile del Settore LL.SS.PP. e Ambiente del Comune del Comune di Piedimonte Matese – Arch. Maria Cristina Volpe – affidava l’incarico per l’esecuzione delle indagini geologiche e per la redazione della relazione geologica per l’intervento “Realizzazione del collegamento stradale tra via Matese e via v. Di Matteo”. Le indagini sono state effettivamente eseguite nella medesima data del 07/07/2023;
d) del provvedimento in data 07.06.2023 con il quale l’Ing. Pietro Terreri, in qualità di Responsabile del Procedimento, rilasciava l’Autorizzazione Paesaggistica n. 23-2023 ad oggetto “Lavori di costruzione di una rampa carrabile per la realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo. Progetto Definitivo.”;
e) del provvedimento protocollo numero 8764 del 30.03.2023, con il quale la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Piedimonte Matese (Ce), riunita in seduta n. 3, ha proceduto all’esame della pratica denominata “Lavori di costruzione di una rampa carrabile per la realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo. Progetto Definitivo.”, esprimendo parere favorevole;
f) della Relazione Istruttoria Paesaggistica – protocollo numero 8717 del 30.03.2023 – redatta dall’Ing. Fabio Fatone, in qualità di tecnico istruttore, con cui si esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell’intervento;
g) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28.10.2022 del Comune di Piedimonte Matese (Ce), ad oggetto “Progettazione strade – Atto di indirizzo per avvio o completamento procedura di esproprio e progettazione definitiva”, con la quale si forniva indirizzo al responsabile del settore LL.PP. (Arch. Volpe Maria Cristina) di provvedere alla redazione del progetto definitivo del «collegamento viario tra via Di Matteoe SP331» ed all’avvio del «procedimento per l’acquisizione dei terreni», sulla base di un progetto preliminare allegato alla medesima deliberazione, nonché del progetto stesso in ogni suo contenuto e allegato;
h) del procedimento di formazione, determinazione e approvazione dei provvedimenti di cui ai precedenti capi;
i) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della Determinazione del Responsabile del Settore LL.SS.PP. e Ambiente del Comune di Piedimonte Matese n. 947 del 19/07/2024, pubblicata all’Albo Pretorio in data 24/07/2024, con la quale, preso atto del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del collegamento stradale tra via Matese e Via Vincenzo di Matteo comparti 6 e 7 (CUP: D11B24000070004), è stato approvato il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 41 comma 8 del D. L.vo n. 36/2023, per un importo complessivo di euro 299.552,62;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piedimonte Matese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo in esame i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe con i quali il Comune di Piedimonte Matese ha deliberato i lavori di costruzione di una rampa carrabile per la realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo.
Premettono i ricorrenti di essere proprietari di altrettanti immobili insistenti nei comparti edilizi n° 6 e n° 7 realizzati, in attuazione del vigente Piano di Fabbricazione del Comune di Piedimonte Matese (approvato con decreto del P.G.R. Campania n° 1 del 7 gennaio1978), con apposito Piano di lottizzazione convenzionato di iniziativa privata (giusta istanza dei proprietari lottizzanti n° 6318/1442 del 15.06.1984, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 dell’08.11.1984, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 14.12.1984 – prot. n. 21854/S., e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 50 del 21.10.1985), e che il Comune con i provvedimenti impugnati avrebbe inopinatamente e in assenza di qualsiasi garanzia partecipativa deliberato la realizzazione delle opere in questione in dispregio del Piano di fabbricazione e di quello di lottizzazione, oltre che della normativa nazionale e regionale di riferimento e alle regole in tema di contratti pubblici.
Espongono i ricorrenti che:
- in data 28 ottobre 2022 il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 avente ad oggetto “Progettazione strade – Atto di indirizzo per avvio o completamento procedura di esproprio e progettazione definitiva”, forniva indirizzo al responsabile del settore LL.PP. di provvedere alla redazione del progetto definitivo del «collegamento viario tra via Di Matteo e SP331» ed all’avvio del «procedimento per l’acquisizione dei terreni», sulla base di un progetto preliminare allegato alla medesima deliberazione;
- il tecnico istruttore redigeva, in data 30 marzo 2023, apposita Relazione Istruttoria Paesaggistica, esprimendo parere favorevole alla realizzazione dell’intervento;
- seguiva il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio;
- dopo varie interlocuzioni la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di SE e NT (d’ora in avanti Soprintendenza) con nota del 6 giugno 2023 esprimeva parere favorevole all’intervento con le seguenti prescrizioni: <<I muri di contenimento in calcestruzzo siano rivestiti in pietra posata in opera in blocchi squadrati posati in opera senza stilatura dei giunti evitando materiale in sfoglia; - L’area angolare risultante dalla realizzazione della rampa sia piantumata con essenze arbustive autoctone di medio ed alto fusto; - Tutte le operazioni di scavo e movimento terra previste avvengano in regime di assistenza scientifica qualificata svolta da un professionista archeologo in possesso dei requisiti previsti a norma di legge ai fini dell’esercizio di tale attività, il cui curriculum dovrà essere preventivamente trasmesso a questo Ufficio […]>>;
- da quanto precede il Responsabile del procedimento rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 23 del 7 giugno 2023 alla realizzazione dei “Lavori di costruzione di una rampa carrabile per la realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo. Progetto Definitivo”;
- in data 7 luglio 2023, con determinazione n. 691, avente ad oggetto “Affidamento incarico relativo alle indagini per la caratterizzazione del suolo e predisposizione della relazione geologica relativa agli interventi: A) Manutenzione straordinaria della cassa armonica situata in Piazza Roma B) Realizzazione del collegamento stradale tra via Matese e via v. Di Matteo. Cig: Z643BC568C”, il Responsabile del Settore LL.SS.PP. e Ambiente del Comune di Piedimonte Matese affidava l’incarico per l’esecuzione delle indagini geologiche e per la redazione della relazione geologica per l’intervento “Realizzazione del collegamento stradale tra via Matese e via v. Di Matteo” (indagini effettivamente eseguite nella medesima data del 7 luglio 2023);
- sempre in data 7 luglio 2023 con Determinazione n. 692 avente ad oggetto “Intervento per la realizzazione del collegamento stradale tra via Matese e via Vincenzo Di Matteo approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica”, il Responsabile del Settore LL.SS.PP. e Ambiente del Comune di Piedimonte Matese approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica di “Costruzione di una rampa carrabile per la realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo”, a sua firma in qualità di progettista e R.U.P., per l’importo complessivo di € 299.552,62, dando atto «che è stata effettuata la verifica della progettazione definitiva ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 36/2023, con apposito verbale in data 7 luglio 2023 prot. n. 16268/2023 agli atti d’Ufficio», nonché che il progetto era costituito dai seguenti elaborati: • ARC – R1 Relazione Tecnica Illustrativa • ARC – R2 Relazione Paesaggistica • ARC – R3 Relazione Inquadramento Fotografico • ARC – R4 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza • ARC – C1 Computo Metrico Estimativo • ARC – C2 Quadro Economico • ARC – T1 Inquadramento Territoriale • ARC – T2 Inquadramento Urbano • ARC – T3 Stato di Fatto • ARC – T4 Stato di Progetto • ARC – T5 Fotoinserimento;
- in data 2 agosto 2023 diffidavano, insieme agli altri lottizzanti, il Comune dal dar seguito all’intervento in questione formulando contestualmente domanda di accesso agli atti rimasta inevasa.
A sostegno del gravame deducono varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Comune di Piedimonte Matese eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva e di interesse.
Con l’ordinanza n. 3594 del 6 giugno 2024 la Sezione ha disposto una verificazione affidandola con successiva ordinanza n. 1638 del 5 settembre 2024 al Direttore pro tempore del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con facoltà di delega a docente in possesso delle opportune competenze.
Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato per illegittimità derivata i successivi atti indicati in epigrafe con i quali è stato approvato il progetto esecutivo e dato corso alla procedura di gara per la realizzazione dei lavori.
La domanda di tutela cautelare è stata inizialmente respinta per assenza del pregiudizio grave e irreparabile (ordinanza n. 1638/2024) e, successivamente (all’esito degli ulteriori atti adottati dal Comune), accolta subordinatamente alla prestazione da parte dei ricorrenti di una cauzione dell’importo di 20mila euro in favore del Comune resistente da costituirsi mediante polizza fideiussoria.
In data 25 aprile 2025 il verificatore prof. Fabio Mangone ha depositato la propria relazione.
Le parti hanno prodotto con le rispettive memorie osservazioni alla verificazione rinunciando espressamente ai termini a difesa previsti nell’ordinanza con la quale questa era stata disposta.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in rito, devono essere respinte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse dei ricorrenti sollevate dalla difesa comunale.
Quanto al primo profilo, i ricorrenti agiscono nel presente ricorso in qualità di proprietari di altrettanti immobili ricadenti nei comparti edilizi n. 6 e n. 7 realizzati in attuazione del vigente Piano di fabbricazione dal Comune di Piedimonte Matese con un apposito Piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata. La tesi propugnata in ricorso è che il Comune non potrebbe apportare modifiche, ritenute di rilevanza urbanistica, in assenza dell’adozione di nuovi strumenti di pianificazione (quali il PUC e gli eventuali correlati strumenti di pianificazione attuativa). Evidente, dunque, che l’azione è proposta da soggetti titolari di una determinata situazione giuridica soggettiva che con il ricorso intendono tutelare.
Quanto al secondo profilo (dell’interesse al ricorso), dallo stralcio catastale depositato in atti risulta che i ricorrenti sono proprietari di altrettanti immobili vicini al collegamento stradale da realizzare. Dal ricorso emerge, inoltre, che il pregiudizio paventato dai ricorrenti è quello di un considerevole aumento del traffico veicolare nella zona in cui risiedono attraverso la trasformazione di un collegamento da pedonale a carrabile.
Da quanto precede non può dirsi insussistente né la legittimazione attiva, né l’interesse ad agire.
Ciò premesso, con il primo motivo i ricorrenti lamentano che il collegamento viario proposto dal Comune altererebbe illegittimamente le previsioni del Piano di lottizzazione convenzionata dei comparti n. 6 e 7 attuativo del Piano di fabbricazione in quanto, in tesi, non sarebbe possibile <<introdurre elementi modificativi di rilevanza urbanistica che vadano ad incidere sulle previsioni del Piano di lottizzazione>>. Inoltre, si evidenzia che il Piano di fabbricazione non prevedeva la realizzazione di tale collegamento stradale, avendo individuato l’area in questione come <<zone di espansione residenziale, essenzialmente incompatibili con il traffico veicolare extra – urbano>>; ciò testimonierebbe <<la volontà pubblica e privata…di non costituire un collegamento veicolare>> tra il comparto 6 e 7 (attualmente accessibili solo a piedi).
Il motivo è infondato.
Va premesso come in punto di fatto, anche a seguito della disposta verificazione, non sia stata smentita l’affermazione recata nella difesa comunale secondo la quale l’intervento, pur essendo finalizzato a collegare trasversalmente due rami della SP 331 (quello a monte su via Matese e quello a valle su via Di Matteo), in concreto si attua mediante la congiunzione di due rami secondari delle predette vie per cui il collegamento della strada provinciale è indiretto.
A prescindere da tale considerazione, risulta dirimente osservare, in accordo con la difesa comunale, che il Piano di lottizzazione (attuativo del Piano di fabbricazione) illo tempore realizzato ha previsto la cessione di determinate aree al Comune: in particolare, quelle in discussione sono state cedute al Comune (come si legge nell’atto di cessione del 25 novembre 2014) per destinarle a <<viabilità veicolare e pedonale>>. In questo senso, non può sostenersi che il Piano di lottizzazione venga modificato in questa parte e richiedesse per la realizzazione del collegamento viario l’adozione di una variante urbanistica e la consultazione di tutti i cittadini del comparto 6 e 7.
Ciò, nondimeno, risultano fondate e assorbenti alcune delle censure dedotte con il secondo motivo di ricorso che saranno di seguito illustrate.
I ricorrenti lamentano, con i motivi rubricati alle lettere a) e b) del secondo motivo di ricorso, la sussistenza di un errore nella identificazione della particella di intervento che inficerebbe l’intero progetto unitamente all’autorizzazione paesaggistica rilasciata.
In particolare, negli elaborati grafici sarebbe indicata la particella 412 del foglio 12 che è di proprietà privata e non pubblica.
Di contro, la difesa comunale evidenzia che il riferimento alla particella 412 è frutto di un mero errore materiale risultando chiaro dalla complessiva documentazione (e, in particolare dagli elaborati progettuali) che l’intervento è ubicato sulle particelle nn. 85, 86, 88, 407, 408 e 409 di proprietà comunale.
Interrogato sul punto (ossia sul coinvolgimento della particella 412) il verificatore così si è espresso: <<Per rispondere a questo quesito vanno distinte una questione nominale ed una sostanziale, cercando di dar risposta ad entrambe. Per quanto riguarda la questione nominale va detto che la particella 412 del foglio 12, di proprietà privata, viene espressamente menzionata come area di intervento sia nella “Relazione tecnica illustrativa del progetto”, sia negli elaborati grafici dove peraltro viene anche raffigurata (elaborato ARC-T2 – Inquadramento Urbano); spicca singolarmente la circostanza che sia l’unica particella individuata e citata, mentre è evidente che l’intervento può interessarla ma non può essere circoscritto ad essa solamente, ed è evidente che vi sono marchiani errori. Per quanto attiene la questione sostanziale, va detto che gli scarni grafici di progetto (elaborati ARC.T4 Planimetria e Sezione stradale STATO DI PROGETTO) non sono basati su un rilievo approfondito che possa georeferenziare con esattezza la nuova strada; peraltro, a meno di uno schema altimetrico (nemmeno chiarissimo nel ricondurre a elemento lineare un andamento stradale curvo) lo stato di progetto non è quotato con misure, né di rilievo né di progetto. Come disegnato in planimetria nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economico l’intervento approvato potrebbe, a seconda dei punti fissi che si scelgono, interessare marginalmente la particella 412 del foglio 12, nel senso che ne interesserebbe un piccolo tratto, ovvero lambirla senza interessarla>>.
Da quanto precede risulta quanto meno fondato il dedotto difetto istruttorio.
Tale insufficiente approfondimento del progetto da realizzare è avvalorato da quanto segue.
Con la censura di cui alla lettera c) i ricorrenti lamentano anche l’errata rappresentazione grafica dello stato di fatto e di progetto, in quanto il confine dell’area di lottizzazione “lato valle” sarebbe traslato verso l’interno di circa 2 metri, con la conseguenza che l’intervento finirebbe per protendersi all’interno della particella 412.
Si tratta di un errore (o approssimazione) nella rappresentazione grafica che non è stato nella sostanza smentito dalla difesa comunale e sul quale il verificatore ha affermato che <<in continuità e in correlazione con quanto esposto in riposta al quesito 2, si ribadisce che il progetto de quo, non quotato nel grafico planimetrico, non basato su rilievi attendibili individuando punti fermi, privo di grafici di dettaglio, può essere messo in correlazione con la topografia dei luoghi reali, ovvero con altro tipo di cartografia (ad esempio le planimetrie catastali), soltanto ricorrendo a scelte interpretative in ultima analisi arbitrarie. Sembra pertanto più appropriato parlare di rappresentazione approssimativa piuttosto che di rappresentazione erronea. In ogni caso, nel caso di una più accurata ridefinizione e/o precisazione del progetto, anche con le caratteristiche di cui si discute nella risposta al successivo quesito 7, è possibile realizzare la rampa evitando di occupare anche solo in parte la particella 412>>.
Altrettanto sussistente è la carenza della relazione tecnica di progetto in riferimento a quanto previsto dall’art. 8, comma 3 dell’allegato I.7 del d.lg. n. 36/2023. Sul punto, il verificatore ha affermato che <<è evidente che mancano del tutto non soltanto, come si è detto, adeguati rilievi strumentali dell’area di intervento, ma anche e soprattutto: • relazione geologica • relazione idrologica • relazione su mobilità e traffico • relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate; • relazione sulla sostenibilità dell’opera; • rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare; • piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale; • piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente (vedi la questione della particella 412 se si intendeva acquisirla). Si ritiene che tali carenze non rappresentino una menda rimediabile, quanto piuttosto un vulnus essenziale perché mancano addirittura alcuni elementi conoscitivi necessari alla valutazione preliminare>>.
Di particolare rilievo è la dedotta carenza relativa all’indagine relativa alla mobilità e al traffico (sebbene come detto in precedenza si sia al cospetto di un collegamento tra due rami stradali secondari).
Inoltre, come lamentato nel motivo rubricato alla lettera g), il progetto di fattibilità tecnico- economico non risulta aggiornato alle previsioni dettate dalla Soprintendenza in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
In ultimo, risulta per stessa ammissione della difesa comunale che la pendenza di collegamento tra i comparti 6 e 7 prevista nella misura del 13% non rispetta il limite massimo consentito dal D.M. 5 novembre 2001, non recando la determina di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica alcuna spiegazione al riguardo; secondo la difesa comunale, i limiti di pendenza stabiliti dal DM sarebbero derogabili in determinate condizioni rinviando sul punto a quanto poi emerso in sede di progettazione esecutiva, ossia la riduzione della pendenza all’11 per cento.
Ancora una volta, tuttavia, emergono come constatato dal verificatore <<le carenze di analisi e di progetto in merito ai flussi di traffico esistenti e attesi nonché… l’assenza [di] ogni tipo di studio in merito…>> stante anche la <<indisponibilità di attendibili rilievi altimetrici e topografici...>>.
In conclusione, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere accolti in accoglimento delle assorbenti censure che precedono con conseguente annullamento degli atti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo; gli oneri relativi al compenso del verificatore (che saranno liquidati con separato provvedimento) devono essere posti definitivamente a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li accoglie, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida nella complessiva somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge; gli oneri relativi al compenso del verificatore, liquidati con separato provvedimento, devono essere posti definitivamente a carico del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO