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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/04/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 1399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 29 novembre 2023
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo David D'Ambrogio del Foro di
Rieti giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE - OPPONENTE
E
con socio Controparte_1 unico, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma e per essa, quale procuratrice speciale, P.IVA_1
codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_2
Registro delle Imprese di Roma giusta procura per atto P.IVA_2
a rogito Notaio in Roma del 14/06/2019, Rep. n. Persona_1
11702 – Racc. n. 5634, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Maurizio
Grifoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca
MORGANTE
CONVENUTA – OPPOSTA
1 E
società unipersonale, codice fiscale e numero di CP_3 iscrizione nel Registro delle Imprese di IS , e P.IVA_3 per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_4
codice fiscale giusta procura del 12.10.2021 (rep.
[...] P.IVA_4
32750, racc. 21903) per Notaio Persona_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata telematicamente, dall'Avv. Maurizio Grifoni ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
Francesca Morgante del Foro di Rieti
INTERVENIENTE sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 29 novembre 2023
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato – Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1 Parte_1
c.p.c. – così introducendo il presente giudizio nei confronti della parte opposta indicata in epigrafe - avverso l'atto di precetto notificatole il
21.08.2020 da quale procuratrice di Controparte_2
Controparte_5
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che tale precetto, con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 812.561,53 oltre interessi, spese e accessori di legge, preannunciava l'inizio dell'azione esecutiva fondata sul titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario a rogito Notaio dott. in data Persona_3
6/10/2011 e che tuttavia tale azione non poteva essere intrapresa per le seguenti ragioni:
1) il detto titolo esecutivo stragiudiziale, ovvero il contratto di mutuo fondiario - stipulato a rogito Notaio dott. in Persona_3 data 6/10/2011 – era nullo in ragione della violazione del limite di
2 finanziabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e 38
TUB;
2) tale contratto di mutuo, in ogni caso, era carente dei requisiti di cui all'art. 474, co. II, n.3, c.p.c., atteso che la dazione della somma di denaro oggetto del contratto ad essa opponente che era un'impresa costruttrice e aveva richiesto le somme mutuate per finanziare un'opera, sarebbe stata condizionata sospensivamente allo stato di avanzamento lavori, con la conseguenza che non vi sarebbe mai stata né alcuna traditio né alcuna concreta disponibilità della somma mutuata;
3) gli atti di erogazione e quietanza del mutuo non erano mai stati notificati ad essa opponente in violazione dell'art. 479 c.p.c. stante l'inoperatività, in relazione a tali atti, della deroga prevista dall'art. 41
TUB, che trovava applicazione solo con riguardo al contratto di mutuo in sé;
4) l'applicazione del tasso di interessi ultra-legale in violazione dell'art. 117 TUB.
Ha così concluso:
“accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cc del contratto di mutuo fondiario del 06.10.2011 per contrarietà all'art. 38 TUB così come specificato dalla delibera del CICR 22 aprile 1995 e, per l'effetto, dichiarare illegittima la pretesa creditoria azionata dalla controparte;
previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il precetto opposto” L'opposta come rappresentata da Controparte_1 [...]
si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio è intervenuta in giudizio società CP_3 unipersonale rappresentata dalla procuratrice CP_4
deducendo e provando di essere l'attuale titolare del
[...] credito il cui pagamento è stato intimato con il precetto per effetto della avvenuta cessione dello stesso.
Ha aderito alle domande ed eccezioni già formulate dalla propria dante causa nel presente giudizio.
3 L'originaria convenuta (cedente il credito), peraltro, non è stata estromessa dal giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c. e purtuttavia non ha più svolto alcuna attività processuale dopo l'intervento della detta cessionaria.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 29 novembre 2023 le parti (opponente e intervenuta) hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ciò posto, il primo motivo di opposizione, supra sintetizzato, è infondato.
Come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33719/2022, condivisa da questo Tribunale, il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.1 non ha effetti invalidanti sul singolo contratto di mutuo 1 Norma che recita: “
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La , in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare Org_1 massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”. La norma va letta in uno con la Delibera applicativa CICR del 22 aprile 1995, al cui art. 1 si legge:
“L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (…) Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla ”. Ai sensi di detta Delibera le garanzie integrative ammesse sono Org_2
“fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato”, con esclusione, dunque, di garanzia rilasciate da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche). Con successivo comunicato titolato “Garanzie integrative per il credito fondiario” pubblicato nella G.U. Org_ Org_ Serie Generale n. 76 del 2 aprile 2005, la ha dato conferma in merito alla idoneità, di tali esclusive garanzie, all'elevazione del limite di finanziabilità fino al 100 per cento: “Le garanzie integrative devono consentire alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito, con conseguente possibilità di ridurre il livello di copertura della garanzia ipotecaria… essere direttamente riferibili alla singola operazione di finanziamento;
coprire esplicitamente le perdite derivanti dal mancato pagamento del debitore per la quota fissata contrattualmente;
prevedere che il loro utilizzo non sia in alcun modo condizionato contrattualmente al verificarsi di eventi diversi dall'inadempimento del debitore;
non essere revocabili dal garante;
essere escutibili tempestivamente e a prima richiesta…Non sono pertanto idonee le garanzie integrative che prevedono il pagamento alla banca solo al termine delle procedure esecutive (quindi dopo la vendita dell'immobile) o che consentono al garante di opporre il beneficio della preventiva escussione del debitore”.Cfr. in termini Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 9079 del 12 aprile 2018; Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 11201 del 9 maggio 2018, a mente della quale CICR dell'aprile 1995, Org_3 emanata in applicazione della norma dell'art. 38, comma 2 TUB, è netta nell'affermare che possono fungere da “garanzie integrative” ai fini dell'innalzamento del limite massimo di finanziabilità
4 fondiario. Ciò in quanto il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, essendo invece il limite di finanziabilità solo un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale che è fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
“vigilanza prudenziale” in forza di una norma di natura non imperativa.
La violazione di tale norma, quindi, è insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria).
Del resto, opinando diversamente, si avrebbe un pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Il massimo organo di nomofilachia ha quindi escluso, in primis, la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'art. 117, comma 8, t.u.b.
Ha altresì escluso che detto superamento possa determinare una nullità virtuale del singolo negozio di mutuo assistito da garanzia fondiaria, posto che detta prescrizione – riguardando, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari – non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche;
l'art. 38 t.u.b. citato (in uno con la delibera attuativa del 1995) non ha natura imperativa, non delinea un
dall'80% al 100% [del mutuo fondiario] solo determinate categorie – o tipologie – di garanzie, che siano altresì ritenute “idonee” sulla base di criteri in generale predisposti dalla Tra Org_4 le tipologie di garanzie utilizzabili in proposito – come indicate dalla (in G.U. n. 76, 2 Org_1 aprile 2005) sulla scorta della disposizione della Delib. CICR – non rientra la fideiussione prestata da semplici società a responsabilità limitata o da persone fisiche. Del resto, il livello di affidabilità patrimoniale, che risulta coerente alle tipologie di garanzie integrative, si attesta sulla linea di quella data dallo Stato, dalle compagnie di assicurazione e da talune delle imprese disciplinate dal testo unico bancario (cfr. sul punto la già citata pronuncia di Cass., n. 9079/2018)”.
5 requisito per il quale (il valore dell'immobile) sussista un onere di indicazione nel singolo contratto assistito dalla forma scritta ad substantiam, potendo rilevarsi da documenti estrinseci e preparatori. Inoltre – hanno spiegato le Sezioni Unite - anche ove all'art. 38, comma
2 t.u.b. volesse attribuirsi il rango di norma imperativa, “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare”, e lo scopo perseguito dalla disposizione, quello della stabilità patrimoniale delle banche erogatrici mutui assistiti da ipoteca fondiaria, ossia un interesse distinto da quello perseguito in occasione del singolo affare dagli specifici contraenti, sarebbe paradossalmente messo in discussione proprio dalle conseguenze derivanti dall'invalidazione del singolo contratto: infatti, “la comminatoria della nullità del contratto di mutuo
(oltre che dell'accessoria garanzia ipotecaria) retrocederebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata”. Pertanto la violazione del limite di finanziabilità non impatta sulla struttura o l'oggetto del contratto e dunque non produce conseguenze di carattere (virtualmente) invalidanti, ma attiene al diverso rapporto – anche disciplinare e sanzionatorio – fra autorità di vigilanza e singoli istituti di credito.
3. Anche il secondo motivo di opposizione è infondato. Non è condivisibile la tesi dell'opponente della inidoneità del contratto di mutuo in oggetto ad assumere la qualità di titolo esecutivo in ragione della mancata traditio materiale del danaro e in quanto asseritamente condizionato.
Infatti, sebbene sul piano della teoria generale il contratto di mutuo sia un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma di denaro, non può reputarsi idonea a perfezionare il contratto soltanto la
6 consegna in termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, dovendosi ritenere, invece, che sia sufficiente che quest'ultimo acquisisca la disponibilità giuridica del denaro stesso.
La Cassazione ha affermato il principio per cui “il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del soggetto mutuatario si deve ritenere che sussista nell'ipotesi in cui il mutuante crea un titolo autonomo di disponibilità in favore del mutuatario, determinando l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa in favore del patrimonio del mutuatario” (Cass. n. 17194/2015).
La Suprema Corte nella citata pronuncia ha chiarito che “al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”; Nella medesima ottica, è intervenuta anche un'altra pronuncia della
Suprema Corte, in cui si è precisato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, n. 25632). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opponente abbia ricevuto la disponibilità giuridica della somma mutuata, poiché:
- nel contratto di mutuo fondiario in esame, all'art. 1 si legge che la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto la prima erogazione di euro
300.000,00: lo stesso mutuatario, rilasciando quietanza, riconosce di aver ricevuto la somma concessa;
7 - dai successivi atti di erogazione e quietanza prodotti in atti, sempre a rogito del Dott. (rispettivamente del 19 Luglio 2012, Rep. Per_3
9250 Racc. 6338 e del 17 Dicembre 2012, Rep. 9544 Racc. 6562), la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto, rispettivamente, le ulteriori somme di euro 230.000,00 e di euro 200.000,00.
La costituzione in favore del mutuante di un conto deposito si traduce,
a ben vedere, in un vero e proprio atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro (e dunque comprova l'effettività della traditio). Sulla base di tale esegesi è stato affermato condivisibilmente in giurisprudenza, ad esempio, che “in tema di perfezionamento del contratto, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata mediante l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, poiché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” (Tribunale Bologna sez. III, 11/03/2022, n. 645). Del resto, nel momento stesso in cui il danaro mutuato viene conferito su un deposito infruttifero, il mutuatario può dare disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo dello stesso (come evidenziato da
Tribunale Lecce, sez. III, sent. 16.12.2021, n. 3416).
La costituzione di un deposito cauzionale infruttifero avente ad oggetto il danaro mutuato conferma, d'altra parte, l'acquisizione da parte del mutuatario della disponibilità dello stesso, atteso che l'istituto di credito viene a trovarsi nel possesso del denaro non già perché non ha provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì perché ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato appunto dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario (in tal senso v. anche Tribunale di Roma, sez. IV, sent. 1.10.2020).
8 Rispetto poi all'avveramento delle condizioni indicate in contratto e, dunque, al materiale godimento e utilizzo delle somme concesse a mutuo, non appare allo stato contestato in modo specifico che la somma sia stata successivamente svincolata dalla mutuante e accreditata sul conto corrente intrattenuto dal mutuatario, assumendo al contrario rilievo decisivo proprio il tenore delle contestazioni svolte dall'opponente in ordine alla illegittima applicazione di interessi ultra-legali, che presuppongono logicamente l'avvenuta erogazione del mutuo.
In definitiva che, alla luce delle considerazioni che precedono, a fondamento dell'esecuzione minacciata appare sussistere un titolo esecutivo idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
4. Anche il terzo motivo di opposizione, relativo all'omessa notificazione degli atti di erogazione e quietanza del mutuo in violazione dell'art. 479 c.p.c. - stante l'inoperatività della deroga prevista dall'art. 41 TUB – merita di essere rigettato. Ciò in quanto inammissibile. Tale specifica censura, infatti, concreta un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e come tale è tardiva: l'atto di precetto risulta notificato all'opponente in data 21/8/2020, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato all'odierna convenuta soltanto in data
14/10/2020, dunque oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dal menzionato art. 617 c.p.c.
5. Il quarto motivo di opposizione al precetto, relativo ad una asserita applicazione del tasso di interessi ultra-legale in violazione dell'art. 117 TUB, risulta articolato in modo del tutto generico (non sono stati indicati i tassi in concreto applicati, in quale periodo temporale, su quali somme) e quindi non ha consentito neppure di disporre c.t.u. contabile, che non avrebbe potuto che essere esplorativa.
6. L'opposizione all'esecuzione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
7. Le spese di lite, liquidate sulla base dei valori minimi (stante la ridotta e ripetitiva attività difensiva svolta da tutte le parti dagli atti introduttivi fino alla redazione della comparsa conclusionale) stabiliti dal D.M. 55/2014 in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale dei giudizi di valore equivalente al presente, devono essere compensate in ragione del
30% in ragione del pregresso contrasto esistente nella giurisprudenza sul
9 tema oggetto del primo motivo di opposizione, ovvero quello dell'individuazione delle conseguenze sul piano negoziale della violazione della norma posta dall'art. 38 TUB (contrasto venuto meno solo a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, avvenuta quando il giudizio era stato già instaurato dall'opponente) e devono essere poste a carico dell'opponente soccombente per la residua misura (avendo l'opponente articolato anche altri motivi di opposizione che sono stati valutati infondati o inammissibili).
Poiché il difensore della (non estromessa ex art. 111, comma 3 cpc)
[...]
(procuratrice della convenuta Controparte_2 CP_1
ha svolto l'attività difensiva rientrante nelle sole fasi di studio,
[...] introduttiva, istruttoria (redazione delle memorie ex art. 183, comma 6 cpc)
e non anche rientrante nella fase decisionale (non avendo precisato le conclusioni nella relativa udienza e non avendo redatto comparse conclusionali e memorie di replica), il compenso deve essere calcolato avendo riguardo solo ad esse, previa compensazione delle spese nella misura del 30% per le ragioni sopra spiegate.
Di contro, il difensore dell'intervenuta Controparte_4
(procuratrice di società unipersonale), ha svolto attività CP_3 defensionale rientrante nella sola fase decisionale, e quindi il compenso deve essere liquidato con riguardo solo a tale fase, previa compensazione delle spese nella misura del 30% per le ragioni sopra spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta ex art. 615, comma 1 c.p.c. da avverso l'atto di precetto datato Parte_1
30.07.2020 e notificatole il 21.08.2020 da . Controparte_2 quale procuratrice di Controparte_5
2) condanna – a rifondere a Parte_1 Parte_1 Co come rappresentata nel presente giudizio da Controparte_1 le spese di lite, che, compensate tra le parti Controparte_2 in ragione del 30%, liquida nella residua misura in € 7.413,00 per
10 compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
3) condanna – a rifondere a Parte_1 Parte_1 società unipersonale rappresentata dalla procuratrice CP_3
. le spese di lite, che, compensate tra le Controparte_4 parti in ragione del 30%, liquida nella residua misura in € 2.800,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014.
Rieti, 19 aprile 2024
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 1399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 29 novembre 2023
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo David D'Ambrogio del Foro di
Rieti giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE - OPPONENTE
E
con socio Controparte_1 unico, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma e per essa, quale procuratrice speciale, P.IVA_1
codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_2
Registro delle Imprese di Roma giusta procura per atto P.IVA_2
a rogito Notaio in Roma del 14/06/2019, Rep. n. Persona_1
11702 – Racc. n. 5634, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Maurizio
Grifoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca
MORGANTE
CONVENUTA – OPPOSTA
1 E
società unipersonale, codice fiscale e numero di CP_3 iscrizione nel Registro delle Imprese di IS , e P.IVA_3 per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_4
codice fiscale giusta procura del 12.10.2021 (rep.
[...] P.IVA_4
32750, racc. 21903) per Notaio Persona_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata telematicamente, dall'Avv. Maurizio Grifoni ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
Francesca Morgante del Foro di Rieti
INTERVENIENTE sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 29 novembre 2023
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato – Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1 Parte_1
c.p.c. – così introducendo il presente giudizio nei confronti della parte opposta indicata in epigrafe - avverso l'atto di precetto notificatole il
21.08.2020 da quale procuratrice di Controparte_2
Controparte_5
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che tale precetto, con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 812.561,53 oltre interessi, spese e accessori di legge, preannunciava l'inizio dell'azione esecutiva fondata sul titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario a rogito Notaio dott. in data Persona_3
6/10/2011 e che tuttavia tale azione non poteva essere intrapresa per le seguenti ragioni:
1) il detto titolo esecutivo stragiudiziale, ovvero il contratto di mutuo fondiario - stipulato a rogito Notaio dott. in Persona_3 data 6/10/2011 – era nullo in ragione della violazione del limite di
2 finanziabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e 38
TUB;
2) tale contratto di mutuo, in ogni caso, era carente dei requisiti di cui all'art. 474, co. II, n.3, c.p.c., atteso che la dazione della somma di denaro oggetto del contratto ad essa opponente che era un'impresa costruttrice e aveva richiesto le somme mutuate per finanziare un'opera, sarebbe stata condizionata sospensivamente allo stato di avanzamento lavori, con la conseguenza che non vi sarebbe mai stata né alcuna traditio né alcuna concreta disponibilità della somma mutuata;
3) gli atti di erogazione e quietanza del mutuo non erano mai stati notificati ad essa opponente in violazione dell'art. 479 c.p.c. stante l'inoperatività, in relazione a tali atti, della deroga prevista dall'art. 41
TUB, che trovava applicazione solo con riguardo al contratto di mutuo in sé;
4) l'applicazione del tasso di interessi ultra-legale in violazione dell'art. 117 TUB.
Ha così concluso:
“accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cc del contratto di mutuo fondiario del 06.10.2011 per contrarietà all'art. 38 TUB così come specificato dalla delibera del CICR 22 aprile 1995 e, per l'effetto, dichiarare illegittima la pretesa creditoria azionata dalla controparte;
previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il precetto opposto” L'opposta come rappresentata da Controparte_1 [...]
si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio è intervenuta in giudizio società CP_3 unipersonale rappresentata dalla procuratrice CP_4
deducendo e provando di essere l'attuale titolare del
[...] credito il cui pagamento è stato intimato con il precetto per effetto della avvenuta cessione dello stesso.
Ha aderito alle domande ed eccezioni già formulate dalla propria dante causa nel presente giudizio.
3 L'originaria convenuta (cedente il credito), peraltro, non è stata estromessa dal giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c. e purtuttavia non ha più svolto alcuna attività processuale dopo l'intervento della detta cessionaria.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 29 novembre 2023 le parti (opponente e intervenuta) hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ciò posto, il primo motivo di opposizione, supra sintetizzato, è infondato.
Come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33719/2022, condivisa da questo Tribunale, il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.1 non ha effetti invalidanti sul singolo contratto di mutuo 1 Norma che recita: “
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La , in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare Org_1 massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”. La norma va letta in uno con la Delibera applicativa CICR del 22 aprile 1995, al cui art. 1 si legge:
“L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (…) Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla ”. Ai sensi di detta Delibera le garanzie integrative ammesse sono Org_2
“fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato”, con esclusione, dunque, di garanzia rilasciate da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche). Con successivo comunicato titolato “Garanzie integrative per il credito fondiario” pubblicato nella G.U. Org_ Org_ Serie Generale n. 76 del 2 aprile 2005, la ha dato conferma in merito alla idoneità, di tali esclusive garanzie, all'elevazione del limite di finanziabilità fino al 100 per cento: “Le garanzie integrative devono consentire alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito, con conseguente possibilità di ridurre il livello di copertura della garanzia ipotecaria… essere direttamente riferibili alla singola operazione di finanziamento;
coprire esplicitamente le perdite derivanti dal mancato pagamento del debitore per la quota fissata contrattualmente;
prevedere che il loro utilizzo non sia in alcun modo condizionato contrattualmente al verificarsi di eventi diversi dall'inadempimento del debitore;
non essere revocabili dal garante;
essere escutibili tempestivamente e a prima richiesta…Non sono pertanto idonee le garanzie integrative che prevedono il pagamento alla banca solo al termine delle procedure esecutive (quindi dopo la vendita dell'immobile) o che consentono al garante di opporre il beneficio della preventiva escussione del debitore”.Cfr. in termini Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 9079 del 12 aprile 2018; Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 11201 del 9 maggio 2018, a mente della quale CICR dell'aprile 1995, Org_3 emanata in applicazione della norma dell'art. 38, comma 2 TUB, è netta nell'affermare che possono fungere da “garanzie integrative” ai fini dell'innalzamento del limite massimo di finanziabilità
4 fondiario. Ciò in quanto il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, essendo invece il limite di finanziabilità solo un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale che è fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
“vigilanza prudenziale” in forza di una norma di natura non imperativa.
La violazione di tale norma, quindi, è insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria).
Del resto, opinando diversamente, si avrebbe un pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Il massimo organo di nomofilachia ha quindi escluso, in primis, la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'art. 117, comma 8, t.u.b.
Ha altresì escluso che detto superamento possa determinare una nullità virtuale del singolo negozio di mutuo assistito da garanzia fondiaria, posto che detta prescrizione – riguardando, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari – non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche;
l'art. 38 t.u.b. citato (in uno con la delibera attuativa del 1995) non ha natura imperativa, non delinea un
dall'80% al 100% [del mutuo fondiario] solo determinate categorie – o tipologie – di garanzie, che siano altresì ritenute “idonee” sulla base di criteri in generale predisposti dalla Tra Org_4 le tipologie di garanzie utilizzabili in proposito – come indicate dalla (in G.U. n. 76, 2 Org_1 aprile 2005) sulla scorta della disposizione della Delib. CICR – non rientra la fideiussione prestata da semplici società a responsabilità limitata o da persone fisiche. Del resto, il livello di affidabilità patrimoniale, che risulta coerente alle tipologie di garanzie integrative, si attesta sulla linea di quella data dallo Stato, dalle compagnie di assicurazione e da talune delle imprese disciplinate dal testo unico bancario (cfr. sul punto la già citata pronuncia di Cass., n. 9079/2018)”.
5 requisito per il quale (il valore dell'immobile) sussista un onere di indicazione nel singolo contratto assistito dalla forma scritta ad substantiam, potendo rilevarsi da documenti estrinseci e preparatori. Inoltre – hanno spiegato le Sezioni Unite - anche ove all'art. 38, comma
2 t.u.b. volesse attribuirsi il rango di norma imperativa, “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare”, e lo scopo perseguito dalla disposizione, quello della stabilità patrimoniale delle banche erogatrici mutui assistiti da ipoteca fondiaria, ossia un interesse distinto da quello perseguito in occasione del singolo affare dagli specifici contraenti, sarebbe paradossalmente messo in discussione proprio dalle conseguenze derivanti dall'invalidazione del singolo contratto: infatti, “la comminatoria della nullità del contratto di mutuo
(oltre che dell'accessoria garanzia ipotecaria) retrocederebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata”. Pertanto la violazione del limite di finanziabilità non impatta sulla struttura o l'oggetto del contratto e dunque non produce conseguenze di carattere (virtualmente) invalidanti, ma attiene al diverso rapporto – anche disciplinare e sanzionatorio – fra autorità di vigilanza e singoli istituti di credito.
3. Anche il secondo motivo di opposizione è infondato. Non è condivisibile la tesi dell'opponente della inidoneità del contratto di mutuo in oggetto ad assumere la qualità di titolo esecutivo in ragione della mancata traditio materiale del danaro e in quanto asseritamente condizionato.
Infatti, sebbene sul piano della teoria generale il contratto di mutuo sia un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma di denaro, non può reputarsi idonea a perfezionare il contratto soltanto la
6 consegna in termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, dovendosi ritenere, invece, che sia sufficiente che quest'ultimo acquisisca la disponibilità giuridica del denaro stesso.
La Cassazione ha affermato il principio per cui “il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del soggetto mutuatario si deve ritenere che sussista nell'ipotesi in cui il mutuante crea un titolo autonomo di disponibilità in favore del mutuatario, determinando l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa in favore del patrimonio del mutuatario” (Cass. n. 17194/2015).
La Suprema Corte nella citata pronuncia ha chiarito che “al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”; Nella medesima ottica, è intervenuta anche un'altra pronuncia della
Suprema Corte, in cui si è precisato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, n. 25632). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opponente abbia ricevuto la disponibilità giuridica della somma mutuata, poiché:
- nel contratto di mutuo fondiario in esame, all'art. 1 si legge che la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto la prima erogazione di euro
300.000,00: lo stesso mutuatario, rilasciando quietanza, riconosce di aver ricevuto la somma concessa;
7 - dai successivi atti di erogazione e quietanza prodotti in atti, sempre a rogito del Dott. (rispettivamente del 19 Luglio 2012, Rep. Per_3
9250 Racc. 6338 e del 17 Dicembre 2012, Rep. 9544 Racc. 6562), la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto, rispettivamente, le ulteriori somme di euro 230.000,00 e di euro 200.000,00.
La costituzione in favore del mutuante di un conto deposito si traduce,
a ben vedere, in un vero e proprio atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro (e dunque comprova l'effettività della traditio). Sulla base di tale esegesi è stato affermato condivisibilmente in giurisprudenza, ad esempio, che “in tema di perfezionamento del contratto, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata mediante l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, poiché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” (Tribunale Bologna sez. III, 11/03/2022, n. 645). Del resto, nel momento stesso in cui il danaro mutuato viene conferito su un deposito infruttifero, il mutuatario può dare disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo dello stesso (come evidenziato da
Tribunale Lecce, sez. III, sent. 16.12.2021, n. 3416).
La costituzione di un deposito cauzionale infruttifero avente ad oggetto il danaro mutuato conferma, d'altra parte, l'acquisizione da parte del mutuatario della disponibilità dello stesso, atteso che l'istituto di credito viene a trovarsi nel possesso del denaro non già perché non ha provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì perché ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato appunto dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario (in tal senso v. anche Tribunale di Roma, sez. IV, sent. 1.10.2020).
8 Rispetto poi all'avveramento delle condizioni indicate in contratto e, dunque, al materiale godimento e utilizzo delle somme concesse a mutuo, non appare allo stato contestato in modo specifico che la somma sia stata successivamente svincolata dalla mutuante e accreditata sul conto corrente intrattenuto dal mutuatario, assumendo al contrario rilievo decisivo proprio il tenore delle contestazioni svolte dall'opponente in ordine alla illegittima applicazione di interessi ultra-legali, che presuppongono logicamente l'avvenuta erogazione del mutuo.
In definitiva che, alla luce delle considerazioni che precedono, a fondamento dell'esecuzione minacciata appare sussistere un titolo esecutivo idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
4. Anche il terzo motivo di opposizione, relativo all'omessa notificazione degli atti di erogazione e quietanza del mutuo in violazione dell'art. 479 c.p.c. - stante l'inoperatività della deroga prevista dall'art. 41 TUB – merita di essere rigettato. Ciò in quanto inammissibile. Tale specifica censura, infatti, concreta un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e come tale è tardiva: l'atto di precetto risulta notificato all'opponente in data 21/8/2020, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato all'odierna convenuta soltanto in data
14/10/2020, dunque oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dal menzionato art. 617 c.p.c.
5. Il quarto motivo di opposizione al precetto, relativo ad una asserita applicazione del tasso di interessi ultra-legale in violazione dell'art. 117 TUB, risulta articolato in modo del tutto generico (non sono stati indicati i tassi in concreto applicati, in quale periodo temporale, su quali somme) e quindi non ha consentito neppure di disporre c.t.u. contabile, che non avrebbe potuto che essere esplorativa.
6. L'opposizione all'esecuzione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
7. Le spese di lite, liquidate sulla base dei valori minimi (stante la ridotta e ripetitiva attività difensiva svolta da tutte le parti dagli atti introduttivi fino alla redazione della comparsa conclusionale) stabiliti dal D.M. 55/2014 in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale dei giudizi di valore equivalente al presente, devono essere compensate in ragione del
30% in ragione del pregresso contrasto esistente nella giurisprudenza sul
9 tema oggetto del primo motivo di opposizione, ovvero quello dell'individuazione delle conseguenze sul piano negoziale della violazione della norma posta dall'art. 38 TUB (contrasto venuto meno solo a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, avvenuta quando il giudizio era stato già instaurato dall'opponente) e devono essere poste a carico dell'opponente soccombente per la residua misura (avendo l'opponente articolato anche altri motivi di opposizione che sono stati valutati infondati o inammissibili).
Poiché il difensore della (non estromessa ex art. 111, comma 3 cpc)
[...]
(procuratrice della convenuta Controparte_2 CP_1
ha svolto l'attività difensiva rientrante nelle sole fasi di studio,
[...] introduttiva, istruttoria (redazione delle memorie ex art. 183, comma 6 cpc)
e non anche rientrante nella fase decisionale (non avendo precisato le conclusioni nella relativa udienza e non avendo redatto comparse conclusionali e memorie di replica), il compenso deve essere calcolato avendo riguardo solo ad esse, previa compensazione delle spese nella misura del 30% per le ragioni sopra spiegate.
Di contro, il difensore dell'intervenuta Controparte_4
(procuratrice di società unipersonale), ha svolto attività CP_3 defensionale rientrante nella sola fase decisionale, e quindi il compenso deve essere liquidato con riguardo solo a tale fase, previa compensazione delle spese nella misura del 30% per le ragioni sopra spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta ex art. 615, comma 1 c.p.c. da avverso l'atto di precetto datato Parte_1
30.07.2020 e notificatole il 21.08.2020 da . Controparte_2 quale procuratrice di Controparte_5
2) condanna – a rifondere a Parte_1 Parte_1 Co come rappresentata nel presente giudizio da Controparte_1 le spese di lite, che, compensate tra le parti Controparte_2 in ragione del 30%, liquida nella residua misura in € 7.413,00 per
10 compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
3) condanna – a rifondere a Parte_1 Parte_1 società unipersonale rappresentata dalla procuratrice CP_3
. le spese di lite, che, compensate tra le Controparte_4 parti in ragione del 30%, liquida nella residua misura in € 2.800,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014.
Rieti, 19 aprile 2024
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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