Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/05/2025, n. 10594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10594 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10594/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2024, proposto da
A.G.U. Aircraft General Unit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come in atti;
contro
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Marco Ramazzotti, con domicilio digitale come in atti;
nei confronti
F.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento del Direttore Generale di ENAC Protocollo n. 3/DG del 16.01.2007, citato nell'atto di ENAC - Direzione Territoriale Emilia Romagna prot. n. 0012886-P del 30.01.2024, avente ad oggetto: “Aeroporto di Forlì – Agù S.r.l. – esecuzione dell'Ordinanza n.17/2011 prot. N. 96227/CBR del 21/07/2011 di estromissione dalle aree e dai beni demaniali”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enac;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che, con il presente ricorso, la società ricorrente ha impugnato un atto generale di Enac risalente al 2007 al fine di sorreggere l’impugnazione di una nota applicativa dello stesso oggetto di separata impugnazione dinanzi al Tar Emilia Romagna.
Considerato che, successivamente al rigetto della sospensiva della suddetta nota da parte del Tribunale competente, la ricorrente ha dato corretta esecuzione all’ordine di sgombero impartito da Enac con il contestato provvedimento, come documentato attraverso il deposito dei verbali descrittivi delle operazioni.
Rilevato che, in sede di discussione, la difesa della società ricorrente ha dichiarato che, in ragione dell’intervenuta esecuzione dell’ordine di sgombero, è venuto meno l’interesse a coltivare l’azione proposta con il presente ricorso.
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in ragione della definizione in rito della controversia e della manifesta infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria avanzata da Enac.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO