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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/11/2024, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefano Taddia
e
(cf. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Stefano Taddia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Collesalvetti il 10.12.1994, sentenza del
Tribunale di Livorno n. 1256/2016 depositata in data 19/10/2016 (procedimento n. 2156/2016), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché dell'indipendenza economica ottenuta dalla figlia dei ricorrenti, , Parte_2 quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste in suo favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor
[...]
da corrispondere in favore di entrambi i figli della coppia, e Pt_1 Pt_2
con ricorso congiunto depositato in data 18/6/2024 ai sensi Persona_1 dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano la Parte_1 CP_1
1 modifica delle condizioni del divorzio chiedendo la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia , la conferma di tale contributo per Pt_2 il l'altro figlio con previsione del pagamento diretto da parte del Per_1 datore di lavoro del padre, rassegnando le conclusioni che si riportano “[…]
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, a modifica della sentenza n.1256/016 emessa dal
Tribunale di Livorno in data 19 Ottobre 2016, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, la corresponsione dell'assegno di mantenimento per la figlia da parte del Parte_2 padre, Sig. stante la raggiunta indipendenza economica della figlia, Parte_1 come da dichiarazione di assenso da quest'ultima prestata. Voglia, altresì, confermare in ogni sua parte per il resto le disposizioni di cui alla sentenza n.1256/2016 del 19
Ottobre 2016, con la fissazione del contributo al mantenimento del figlio nella Per_1 misura mensile di euro 190,00, oltre alla rivalutazione Istat ed oltre alle spese straordinarie nella misura del 60%, con la previsione del pagamento diretto da parte del datore di lavoro di quest'ultimo.”
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti, in particolare della dichiarazione in atti resa dalla figlia di raggiunta indipendenza economica e di assenso alla revoca del Pt_2 contributo di mantenimento in suo favore.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 1256/2016 depositata in data 19/10/2016, emessa dal Tribunale di Livorno (procedimento n. 2156/2016), il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor Parte_1 in favore di;
Parte_2
b) fermo il resto.
c)spese di lite compensate
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6/11/2024.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefano Taddia
e
(cf. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Stefano Taddia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Collesalvetti il 10.12.1994, sentenza del
Tribunale di Livorno n. 1256/2016 depositata in data 19/10/2016 (procedimento n. 2156/2016), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché dell'indipendenza economica ottenuta dalla figlia dei ricorrenti, , Parte_2 quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste in suo favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor
[...]
da corrispondere in favore di entrambi i figli della coppia, e Pt_1 Pt_2
con ricorso congiunto depositato in data 18/6/2024 ai sensi Persona_1 dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano la Parte_1 CP_1
1 modifica delle condizioni del divorzio chiedendo la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia , la conferma di tale contributo per Pt_2 il l'altro figlio con previsione del pagamento diretto da parte del Per_1 datore di lavoro del padre, rassegnando le conclusioni che si riportano “[…]
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, a modifica della sentenza n.1256/016 emessa dal
Tribunale di Livorno in data 19 Ottobre 2016, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, la corresponsione dell'assegno di mantenimento per la figlia da parte del Parte_2 padre, Sig. stante la raggiunta indipendenza economica della figlia, Parte_1 come da dichiarazione di assenso da quest'ultima prestata. Voglia, altresì, confermare in ogni sua parte per il resto le disposizioni di cui alla sentenza n.1256/2016 del 19
Ottobre 2016, con la fissazione del contributo al mantenimento del figlio nella Per_1 misura mensile di euro 190,00, oltre alla rivalutazione Istat ed oltre alle spese straordinarie nella misura del 60%, con la previsione del pagamento diretto da parte del datore di lavoro di quest'ultimo.”
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti, in particolare della dichiarazione in atti resa dalla figlia di raggiunta indipendenza economica e di assenso alla revoca del Pt_2 contributo di mantenimento in suo favore.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 1256/2016 depositata in data 19/10/2016, emessa dal Tribunale di Livorno (procedimento n. 2156/2016), il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor Parte_1 in favore di;
Parte_2
b) fermo il resto.
c)spese di lite compensate
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6/11/2024.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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