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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1765 del 2023, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. SPIRIO Parte_1
DAVIDE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ROMEO
DANIELA GIOVANNA, giusta procura depositata telematicamente;
in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Matteo Borgini, Alvise Gastone Bragadin, Emiliano Cardenà e Pasquale Parisi, giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 20.7.2023, ha evocato in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Agrigento Parte_2
e impugnando l'intimazione
[...] Controparte_1 di pagamento n. 29120239006897530000 comunicata in data 03.07.2023 e la presupposta la cartella di pagamento n. 29120130009286509000.
A fondamento della propria pretesa ha dedotto l'irregolarità del procedimento di riscossione, in quanto la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe stata eseguita da parte di , oltre che da un indirizzo Controparte_1
PEC non censito nei pubblici registri, in assenza di formalità, avendo allegato un
1 documento sprovvisto di sotto scrizione elettronica, privo di identificazione del soggetto autorizzato ad eseguirla e di attestazione di conformità della copia informatica;
la nullità dell'intimazione in quanto non preceduta dalla prodromica notificazione della cartella di pagamento;
l'intervenuta prescrizione del credito stante il decorso del termine quinquennale senza che sia stato notificato alcun atto interruttivo;
il difetto di motivazione degli atti opposti, che sarebbero privi dell'indicazione dei periodi di imposta, degli importi relativi ad ogni singolo atto, della natura degli Enti impositori e della tipologia di tributo preteso;
la mancanza del presupposto impositivo del contributo soggettivo, in quanto il ricorrente, in ragione della cessazione dell'attività professionale sarebbe iscritto alla gestione separata INPS, a cui dunque versa la relativa contribuzione previdenziale;
la carenza del presupposto contributivo nei confronti della avendo il Pt_2 professionista richiesto la cancellazione dall'albo e la chiusura della partita IVA per cessazione dell'attività professionale.
Si costituivano le parti resistenti contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso;
la in via subordinata, chiedeva la condanna di Pt_2 CP_2 al risarcimento del danno in caso di negligenza dell'Ente Riscossore.
La causa, istruita documentalmente, veniva deciso all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 12.3.25
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256 «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R.
n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si
2 adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;».
Nel caso di specie il ricorrente ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento perché notificata via PEC, in più da un indirizzo
PEC non presente nel REGINDE. Si tratta di censure ex art. 617 cpc tempestivamente proposte.
Ebbene, con riferimento alla defatigante e reiterata eccezione sollevata sulla inesistenza della notifica tramite PEC proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici registri, deve osservarsi che la Suprema Corte si è di recente pronunciata in merito stabilendo che “in ossequio ai principi di cui agli artt. 1175
e 1375 c.c. e 2 Cost., la notifica telematica di un atto tributario da un indirizzo
PEC, ancorché non risultante dai pubblici elenchi o da questi non risultante, deve ritenersi ugualmente valida, se sia in grado di consentire il riconoscimento del mittente e se indirizzata alla casella PEC "ufficiale" della contribuente destinataria.” (cfr. Cass. Tributaria 6015/2023)
3 Nel caso di specie, pertanto, la notifica promana da un indirizzo PEC - pur diverso da quello risultante dai pubblici registri- che consentiva di individuare con certezza il mittente istituzionale la notifica inoltre è stata indirizzata alla casella
PEC "ufficiale" del contribuente destinatario, pertanto deve considerarsi valida.
Una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
Si rileva, inoltre, che ha provveduto a depositare le pec di accettazione e CP_2 consegna relative all'AVA impugnato in formato compatibile con il PCT.
Quanto alla effettuazione della notifica della cartella a mezzo pec, si evidenzia che il decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, all'art.
7 - quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 DPR n. 600/1973. Attualmente la norma prevede la possibilità per l'Ente, di notificare via PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).
Nel caso di specie, parte ricorrente è un professionista iscritto all'albo, pertanto la notifica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'odierno ricorrente, che l'ha pacificamente ricevuta in data 3.7.23, risulta regolare.
La suddetta notifica si è perfezionata in conformità al disposto di cui all'art. 26
d.P.R. n. 602 del 1973, il quale rinvia, sul punto, al d.P.R. n. 68 del 2005, secondo cui l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore (art. 3).
L'art. 6 del citato d.P.R. precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del
4 soggetto destinatario. La notifica è quindi avvenuta secondo le modalità previste dalla legge.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte App. Milano n. 2110 del 2020), l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità
e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
A tal proposito, l'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m.
Ciò in quanto non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari
(fattispecie cui fa riferimento la giurisprudenza invocata dal ricorrente) bensì di notifica di atti esattoriali (vedi Cass. n. 3805 del 2018; Cass. n. 7665 del 2016).
In ogni caso, la Suprema Corte (cfr., n. 6417 del 2019) ha ribadito che
“l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in
"estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
Secondo tale giurisprudenza “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156
c.p.c.” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561).
5 Dunque, anche laddove si volesse ritenere irregolare il formato del file inviato, deve considerarsi comunque sanata la notifica poiché la consegna della cartella esattoriale all'indirizzo di posta certificata del destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Da ultimo si evidenzia che l'avviso risulta sottoscritto (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993, v. pag. 3 dell'AVI).
Quanto all'asserito difetto di motivazione, l'avviso, redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato da non è annullabile per CP_2 insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato. Sul punto la Cassazione (v. Ordinanza n. 21065/2022) ha precisato che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa.
Quanto all'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto, l' CP_3
, ha regolarmente notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la cartella di
[...] pagamento per cui è causa Sono, infatti, versati in atti la relata di notifica
(attestante irreperibilità), il certificato di deposito presso la casa comunale nonché dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa consegnata al ricorrente stesso in data 9.1.14. La regolare notifica dell'atto presupposto preclude, in quanto risulta spirato il termine di quaranta giorni ex art. 24 sopra citato, l'esame delle contestazioni del merito che avrebbero dovuto essere avanzate al momento della ricezione dello stesso.
Tra esse è ricompresa l'eccezione relativa alla non debenza dei crediti per cessazione dell'attività. L'unica eccezione esaminabile è quella relativa alla prescrizione successiva alla notifica del titolo.
Si evidenzia che per tutte le contribuzioni dovute alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti (eccetto che per la è CP_4 applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L.
n. 335/1995.
6 A tal proposito ha dedotto di aver notificato quale atto interruttivo l'AVI CP_2
n. 29120159000396166000; in effetti in atti è presente una relata di notifica del
2015, ma non l'intimazione stessa, di modo che non vi è prova che la suddetta relata sia riferibile ai crediti per i quali oggi è causa.
Deve quindi ritenersi che il primo atto utile a interrompere la prescrizione sia l'AVI oggi impugnato, notificato il 3.7.23, a fronte della notifica dell'atto presupposto del 9.1.14.
È di palmare evidenza che il termine di prescrizione era già spirato in data
9.1.2019, prima dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale sulla sospensione.
Quanto alla richiesta di risarcimento della nei confronti di si Pt_2 CP_2 evidenzia che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (così, tra le numerose, Cass. n. 15677 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 25584 del
2018) ovvero che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile (Cass. n. 20152 del 2022).
Nel caso di specie a seguito della riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti attuata con la legge 18 del 1986, la provvede alla riscossione dei contributi mediante ruoli, i quali vengono Pt_2 affidati al concessionario competente ( che li pone in riscossione secondo CP_2 le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'affidamento in riscossione
“comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione 13 forzata speciale. (…) Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicura zione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege,
7 rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al persegui mento degli effetti di cui agli arti. 2943 e 2945 c.c.” (Cass. civ., sez. lav., n. 27218/2018).
Non si può revocare in dubbio, quindi, la sussistenza del titulus e, d'altra parte,
l'inadempimento del Concessionario è provato dalla mancanza di atti interruttivi, di modo che quest'ultimo deve essere condannato al risarcimento del danno nei confronti della da quantificarsi in 3.407,60 euro, pari al residuo dovuto dal Pt_2 professionista.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, così come la domanda trasversale di risarcimento della nei confronti di Pt_2 CP_2
Spese secondo soccombenza alla luce della materia (previdenziale e risarcitoria), del valore e della ridotta attività espletata e della redazione con collegamenti ipertestuali;
spese compensate tra il ricorrente e la Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto: dichiara prescritti i crediti di cui all'intimazione di pagamento n.
29120239006897530000; accoglie la domanda riconvenzionale di
[...]
e per l'effetto: Parte_2 condanna pagamento della somma di euro 3.407,60 a favore di CP_2 [...]
a titolo di Parte_2 risarcimento del danno, oltre interessi come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 886,00 oltre CP_2 spese, IVA e CPA in favore di , da distrarsi, ed in euro Parte_1
900,00 in favore di Parte_2
[...]
Così deciso in Agrigento, 13/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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