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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7091/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. TONINI MICHELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BERALDO UMBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 4.5.2021 RG 11023/2019 Tribunale di DO secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 4.5.2021 Tribunale di DO , così provvede:
1. il figlio minore continua a rimanere affidato ad entrambi i genitori in modo Persona_1
condiviso con residenza prevalente presso la madre che continuerà a vivere nella propria abitazione sita a Fossalunga di Vedelago (TV), via Crico n. 26;
2. Anche ai sensi della norma di cui all'art. 473.bis.12 ult. comma c.p.c, il figlio sarà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dal giovedì all'uscita di scuola al lunedì con accompagnamento a scuola;
il giorno infrasettimanale viene stabilito nella giornata di giovedì con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno successivo (nei periodi non scolastici il padre riporterà il minore presso la casa della madre alle ore 7.30 nei giorni lavorativi). Nei week end di competenza della mamma, il sabato il papà potrà accompagnare ai propri impegni sportivi (calcio) (se la madre Per_1
lavora e dando avviso / conferma entro il giovedì sera precedente) dalle ore 13.00 alle ore 19.00 con riaccompagnamento presso la casa della madre.
Per quanto riguarda le vacanze di Natale, salvo diverso accordo, questo sarà alternato negli anni e così suddiviso tra i genitori: dall'ultimo giorno di scuola, il figlio starà fino al 30/12 (rientro ore 21) con il genitore che non ha goduto del Natale nell'anno precedente, e dal 31/12 al 6/1 dell'anno successivo
2 con l'altro, indipendentemente dalla chiusura della scuola per le vacanze.
I fine settimana riprenderanno con il genitore che non ha avuto con sé i figli nel secondo periodo di vacanza natalizia, ovvero fino al 6/1; se il 7/1 dovesse cadere di venerdì, sabato o domenica, spetterà all'altro anche se vi fosse un prolungamento della vacanza scolastica.
Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, salvo diverso accordo, il periodo sarà alternato sempre negli anni, e sarà diviso tra i genitori: dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua sarà goduto dal genitore che non ha avuto con sé il figlio il giorno di Natale;
dalle ore 21 di Pasqua inizierà il turno dell'altro fino al termine delle vacanze. I fine settimana riprenderanno con il genitore che non ha avuto con sé il figlio per le vacanze pasquali.
Le vacanze di Carnevale, salvo diverso accordo, se previste dal calendario scolastico, saranno godute ad anni alterni da chi non avrà il figlio per le festività di Pasqua.
I fine settimana riprenderanno con il genitore che non ha avuto con sé il figlio per le vacanze di
Carnevale.
Per le vacanze estive, salvo diverso accordo, il minore starà con ciascun genitore per quattro settimane, anche non consecutive, tra la fine della scuola e l'1/9.
Ciascun genitore darà comunicazione all'altro del proprio periodo di ferie entro il 30/4 e, se non comunicate puntualmente, non potranno essere modificate quelle dell'altro; in caso di coincidenza dello stesso periodo (sempre entro il 30/4), la scelta sarà ad anni alterni (partendo da chi non ha scelto per ultimo). Se ci fossero problemi, ad anni disperi sceglie il padre, e negli anni pari la madre.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno collaborativo e rispettoso per la serena crescita del figlio partecipando ai momenti per lui più importanti. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione del minore, alla sua educazione ed alla sua salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
I genitori, in forza del proficuo percorso di coordinazione genitoriale effettuato con la Prof.ssa , Pt_3
si impegnano a ricorrere nuovamente al medesimo strumento qualora in futuro incontrino difficoltà
3 nell'esercizio della genitorialità.
3. Quanto all'iscrizione scolastica alla Scuola Secondaria (cd. Medie) di , che attualmente Per_1
frequenta la classe quinta della Scuola Primaria San Giorgio di Castelfranco Veneto (IC1), i genitori concordano di iscrivere il figlio presso l'Istituto comprensivo statale di Vedelago dall'anno 2025/2026.
4. Il Sig. contribuisce al mantenimento del figlio provvedendovi Parte_1 Per_1
direttamente nel tempo in cui lo terrà con sé e corrispondenza con decorrenza dal deposito del ricorso alla Sig.ra entro il 5° giorno di ciascun mese l'importo complessivo di € 400,00, Parte_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori concorreranno in egual misura (50% ciascuno) al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
Dette spese saranno rimborsate al genitore che ne ha anticipato il pagamento, previa idonea documentazione, secondo le seguenti modalità: entro 3 giorni se inferiori ad € 100,00; entro 6 giorni se comprese tra € 100,00 e 400,00; se la cifra supera la somma di € 400,00, ciascun genitore pagherà direttamente la propria quota.
4. Le parti concordano che l'Assegno unico universale per sia percepito per l'intero dalla Per_1
madre.
5. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17.12.24.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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