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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 1376/ 2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Anna Campese, giusta procura in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Marco d'Alesio, giusta procura in atti;
Controparte_1
-RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI Come da note sostitutive dell'udienza del 26.3.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 19.4.2024, la ha chiesto modificarsi le condizioni contenute Parte_1
nel provvedimento n. 632/2020 emesso il 6.2.2020 dal Tribunale di Trani, con aumento dell'assegno di mantenimento ivi disposto in favore della prole minore.
Con decreto del 23.4.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data.
Con comparsa di costituzione del 17.9.2024, il resistente si è reso disponibile ad aumentare il proprio contributo mensile al mantenimento delle figlie.
Disposta la comparizione personale delle parti, con ordinanza del 18.11.2024 il giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa.
Con note sostitutive dell'udienza del 26.3.2025, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni contenute nella proposta conciliativa del
18.11.2024 alle norme imperative e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi della prole minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la parziale modifica della ordinanza n.632/2020, resa da questo tribunale il 6.2.2020
alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici contenute nella proposta conciliativa del
18.11.2024 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, il 28.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 1376/ 2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Anna Campese, giusta procura in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Marco d'Alesio, giusta procura in atti;
Controparte_1
-RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI Come da note sostitutive dell'udienza del 26.3.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 19.4.2024, la ha chiesto modificarsi le condizioni contenute Parte_1
nel provvedimento n. 632/2020 emesso il 6.2.2020 dal Tribunale di Trani, con aumento dell'assegno di mantenimento ivi disposto in favore della prole minore.
Con decreto del 23.4.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data.
Con comparsa di costituzione del 17.9.2024, il resistente si è reso disponibile ad aumentare il proprio contributo mensile al mantenimento delle figlie.
Disposta la comparizione personale delle parti, con ordinanza del 18.11.2024 il giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa.
Con note sostitutive dell'udienza del 26.3.2025, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni contenute nella proposta conciliativa del
18.11.2024 alle norme imperative e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi della prole minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la parziale modifica della ordinanza n.632/2020, resa da questo tribunale il 6.2.2020
alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici contenute nella proposta conciliativa del
18.11.2024 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, il 28.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli