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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 23362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 23362/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ADRIANO SCAPATICCI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. SILVIA PELLIZZARI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“Riferite alla domanda di separazione dei coniugi:
1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale, sita in IO (BS) via Magellano, 1 al proprietario IG.
[...]
; Parte_1
3) l'autovettura tg EZ897ND, per accordo tra le parti, viene riconosciuta essere di proprietà esclusiva della IG.ra ; Parte_2
4) nell'ambito del procedimento di separazione non viene stabilito alcun contributo economico;
5) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del decreto di omologa della separazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO, affinchè provveda alle incombenze di legge. Riferite alla domanda di divorzio, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio di rito civile tra e Parte_1 Parte_2
contratto in IO il 13.7.2022 e trascritto in pari data nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di IO Parte I al n° 11 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
2) assegnare la casa coniugale sita in IO, via Magellano 1 al proprietario IG. ; Parte_1
3) nell'ambito del procedimento divorzile, i ricorrenti intendono definitivamente concordare, così come previsto dall'art. 5 della L.898/1970, la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno Par periodico, mediante il versamento una tantum da parte del IG. della somma di € Parte_1
25.000,00 a favore della IG.ra La predetta somma verrà erogata come di seguito: € Parte_2
10.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso ed € 15.000,00 al deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio;
i suddetti pagamenti avverranno a mezzo bonifici bancari sul c/c intestato alla IG.ra , entro e non oltre 10 giorni dalle predette scadenze. Parte_2
4) I coniugi sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza, che recepirà le conclusioni così come formulate.
5) Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti. Con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà ex art. 13 comma 8 L.P.F.
6) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO, affinchè provveda alle incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 13/07/2022 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di IO (atto n. 11, parte I).
Con dichiarazione introdotta ex art. art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 23362/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ADRIANO SCAPATICCI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. SILVIA PELLIZZARI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“Riferite alla domanda di separazione dei coniugi:
1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale, sita in IO (BS) via Magellano, 1 al proprietario IG.
[...]
; Parte_1
3) l'autovettura tg EZ897ND, per accordo tra le parti, viene riconosciuta essere di proprietà esclusiva della IG.ra ; Parte_2
4) nell'ambito del procedimento di separazione non viene stabilito alcun contributo economico;
5) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del decreto di omologa della separazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO, affinchè provveda alle incombenze di legge. Riferite alla domanda di divorzio, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio di rito civile tra e Parte_1 Parte_2
contratto in IO il 13.7.2022 e trascritto in pari data nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di IO Parte I al n° 11 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
2) assegnare la casa coniugale sita in IO, via Magellano 1 al proprietario IG. ; Parte_1
3) nell'ambito del procedimento divorzile, i ricorrenti intendono definitivamente concordare, così come previsto dall'art. 5 della L.898/1970, la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno Par periodico, mediante il versamento una tantum da parte del IG. della somma di € Parte_1
25.000,00 a favore della IG.ra La predetta somma verrà erogata come di seguito: € Parte_2
10.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso ed € 15.000,00 al deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio;
i suddetti pagamenti avverranno a mezzo bonifici bancari sul c/c intestato alla IG.ra , entro e non oltre 10 giorni dalle predette scadenze. Parte_2
4) I coniugi sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza, che recepirà le conclusioni così come formulate.
5) Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti. Con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà ex art. 13 comma 8 L.P.F.
6) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO, affinchè provveda alle incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 13/07/2022 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di IO (atto n. 11, parte I).
Con dichiarazione introdotta ex art. art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni