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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3759/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3759/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 25 marzo 2025 innanzi al dott. Sabrina Luperini, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
l'avv. PAPALINI SILVIA Controparte_2
-per l'avv. DE Controparte_1
DIVITIIS TEODORO E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. CP_3
I difensori delle parti precisano le conclusioni e discutono riportandosi alle note conclusive depositate e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3759/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPALINI SILVIA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VERDELLI ELEONORA ( PIAZZA NANNOTTI, 11 50136 FIRENZE;
C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA NANNOTTI 11 50136 FIRENZE presso il difensore avv.
PAPALINI SILVIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FIERRO TIZIANA e dell'avv. DE DIVITIIS TEODORO ( CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 109 84122 SALERNO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in Via Lungomare Trieste, 26 84122 Salerno presso il difensore avv. FIERRO TIZIANA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Risoluzione contratto fornitura e posa in opera infissi
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai fini della ricostruzione del thema decidendum si richiama il contenuto degli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti, mentre, ai sensi del novellato art. 132 cpc, non è più necessario riportare lo svolgimento del giudizio.
Ciò detto, va rilevato la ha adito l'intestata Giustizia al fine di ottenere la restituzione Pt_1
della somma di €. 36.600,00 (€. 30.000,00 oltre Iva al 22%) versata in favore della CP_1
pagina 2 di 5 per la fornitura e posa in opera di infissi e avvolgibili presso il Condominio “Residence CP_1
Martini” di Montecatini Terme (PT), invero mai consegnati.
La in particolare ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare ex art. 1453 c.c. la Pt_1
risoluzione giudiziale del contratto di compravendita 21-25/10/2022 concluso con la
[...]
ora per inadempimento del CP_4 Controparte_1
venditore e conseguentemente la condanna della alla restituzione della predetta CP_1 CP_1
somma, indebitamente trattenuta, maggiorata di interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Integrato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
per ottenere il rigetto del ricorso e sentire accertare il proprio buon diritto a
[...]
trattenere la somma corrisposta dalla ricorrente, per l'ingiustificato recesso della stessa dal Pt_1
rapporto in essere con la CP_1
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Giova ricordare che, sia la risoluzione che il recesso, costituiscono oggettivamente un fatto estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale.
Nel caso, dato che indubbiamente le parti non hanno alcun interesse alla permanenza del rapporto in essere, va dichiarato la risoluzione dello stesso.
Non merita tuttavia condivisione la prospettazione della tesi difensiva della società resistente, secondo cui questa avrebbe diritto di trattenere la somma ricevuta dalla in quanto piuttosto che Pt_1
di acconto sulla fornitura, questa fungerebbe da caparra confirmatoria.
A tale ricostruzione, osta difatti la causale indicata nella fattura emessa dall'odierna resistente, che qualifica quale acconto la somma oggetto di restituzione con la presente controversia.
Si legge infatti nella fattura del 02.11.2022 (doc. 5 allegato al ricorso) emessa dall'odierna parte resistente a fronte del bonifico ricevuto, che detta somma è stata imputata con la seguente causale:
“Riferimento ordine n. 2200001560 -Acconto per la fornitura e posa in opera di infissi presso il predetto Condominio”.
Dalla documentazione depositata ed oggetto di conferma da parte dei testi escussi, emerge che detto ordine n. 2200001560 è stato sottoscritto dalla in data 21.10.2022 per un ammontare pari Pt_1
all'importo di €. 92.00,00, poi aumentato all'importo di €. 100.000,00 in seguito al sopralluogo del
31.10.2022.
Quanto al recesso, merita ricordare che lo stesso, al pari della risoluzione per inadempimento, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, va valutato in relazione alla pagina 3 di 5 gravità e alla non scarsa importanza dell'inadempimento, avuto riguardo all'interesse della parte non adempiente (art. 1455 c.c.).
La valutazione della gravità dell'inadempimento, è rimessa al prudente apprezzamento del
Giudice (Cass. 12182/2020).
Scrutinata la fattispecie alla luce di tali criteri, a parere di questo decidente il venir meno del rapporto è da ricondurre all'inadempimento della società odierna resistente, per non essere stata in grado di assicurare la realizzazione e messa in opera di quanto commissionatole dalla che Pt_1 aveva avuto cura di evidenziare alla la propria necessità di rispettare certe Controparte_1 tempistiche, trattandosi di lavori assistiti dai benefici fiscali del cd. Superbonus 110% e bonus facciate al 60%, tant'è che aveva ottenuto la riduzione dei tempi di consegna da parte della da 150 a CP_1
120 giorni, come emerge peraltro dalla e mail 31.10.2022 riprodotta nelle note conclusive depositate in atti dalla resistente.
La ha prontamente versato alla l'acconto del 30% in data 02.11.2022, Pt_1 CP_1 confidando che la consegna e messa in opera degli infissi avvenisse entro il 30.03.2023, sebbene non espressamente prevista l'essenzialità del termine, mentre la soltanto meramente affermando la CP_1 riconducibilità del ritardo alla committenza ha indicato quale data di produzione dei materiali Pt_1 il 30.05.2023, così da costringere la a rivolgersi ad altro fornitore, dato che l'asseverazione dei Pt_1 lavori per la pratiche legate ai benefici fiscali del superbonus 110% dovevano essere concluse alla data del 15.05.2023.
Pertanto, giustificandosi il recesso con l'altrui inadempimento nel rispetto del termine di consegna e messa in opera della fornitura, ex art. 1453 c.c. la parte non inadempiente, odierna parte ricorrente, ha diritto di ricevere la restituzione dell'acconto corrisposto. La mancata esecuzione della prestazione nei termini concordati è nel caso di gravità tale da giustificare la dichiarazione di risoluzione del rapporto, con condanna della parte resistente alla restituzione dell'acconto ricevuto.
La resistente va dunque condannata a restituire alla la somma di €. 36.600,00, Pt_1 somma, che in quanto debito di valuta, va maggiorata degli interessi legali dalla data dell 'esborso
(02.11.2022) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico della società resistente, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei parametri minimi aggiornati al
DM 147/2022, data la modesta attività espletata.
Nel caso non sussistono invece le condizioni per la condanna della soccombente al risarcimento dei danni per lite temeraria, stante l'indimostrata assenza di solo o colpa grave.
PQM
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente, nella persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla società ricorrente la somma di €. 36.600,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
-condanna la società resistente, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso , € per spese esenti, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese, Iva e Cap, come per legge. pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16.45
Firenze, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3759/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 25 marzo 2025 innanzi al dott. Sabrina Luperini, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
l'avv. PAPALINI SILVIA Controparte_2
-per l'avv. DE Controparte_1
DIVITIIS TEODORO E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. CP_3
I difensori delle parti precisano le conclusioni e discutono riportandosi alle note conclusive depositate e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3759/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPALINI SILVIA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VERDELLI ELEONORA ( PIAZZA NANNOTTI, 11 50136 FIRENZE;
C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA NANNOTTI 11 50136 FIRENZE presso il difensore avv.
PAPALINI SILVIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FIERRO TIZIANA e dell'avv. DE DIVITIIS TEODORO ( CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 109 84122 SALERNO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in Via Lungomare Trieste, 26 84122 Salerno presso il difensore avv. FIERRO TIZIANA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Risoluzione contratto fornitura e posa in opera infissi
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai fini della ricostruzione del thema decidendum si richiama il contenuto degli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti, mentre, ai sensi del novellato art. 132 cpc, non è più necessario riportare lo svolgimento del giudizio.
Ciò detto, va rilevato la ha adito l'intestata Giustizia al fine di ottenere la restituzione Pt_1
della somma di €. 36.600,00 (€. 30.000,00 oltre Iva al 22%) versata in favore della CP_1
pagina 2 di 5 per la fornitura e posa in opera di infissi e avvolgibili presso il Condominio “Residence CP_1
Martini” di Montecatini Terme (PT), invero mai consegnati.
La in particolare ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare ex art. 1453 c.c. la Pt_1
risoluzione giudiziale del contratto di compravendita 21-25/10/2022 concluso con la
[...]
ora per inadempimento del CP_4 Controparte_1
venditore e conseguentemente la condanna della alla restituzione della predetta CP_1 CP_1
somma, indebitamente trattenuta, maggiorata di interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Integrato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
per ottenere il rigetto del ricorso e sentire accertare il proprio buon diritto a
[...]
trattenere la somma corrisposta dalla ricorrente, per l'ingiustificato recesso della stessa dal Pt_1
rapporto in essere con la CP_1
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Giova ricordare che, sia la risoluzione che il recesso, costituiscono oggettivamente un fatto estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale.
Nel caso, dato che indubbiamente le parti non hanno alcun interesse alla permanenza del rapporto in essere, va dichiarato la risoluzione dello stesso.
Non merita tuttavia condivisione la prospettazione della tesi difensiva della società resistente, secondo cui questa avrebbe diritto di trattenere la somma ricevuta dalla in quanto piuttosto che Pt_1
di acconto sulla fornitura, questa fungerebbe da caparra confirmatoria.
A tale ricostruzione, osta difatti la causale indicata nella fattura emessa dall'odierna resistente, che qualifica quale acconto la somma oggetto di restituzione con la presente controversia.
Si legge infatti nella fattura del 02.11.2022 (doc. 5 allegato al ricorso) emessa dall'odierna parte resistente a fronte del bonifico ricevuto, che detta somma è stata imputata con la seguente causale:
“Riferimento ordine n. 2200001560 -Acconto per la fornitura e posa in opera di infissi presso il predetto Condominio”.
Dalla documentazione depositata ed oggetto di conferma da parte dei testi escussi, emerge che detto ordine n. 2200001560 è stato sottoscritto dalla in data 21.10.2022 per un ammontare pari Pt_1
all'importo di €. 92.00,00, poi aumentato all'importo di €. 100.000,00 in seguito al sopralluogo del
31.10.2022.
Quanto al recesso, merita ricordare che lo stesso, al pari della risoluzione per inadempimento, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, va valutato in relazione alla pagina 3 di 5 gravità e alla non scarsa importanza dell'inadempimento, avuto riguardo all'interesse della parte non adempiente (art. 1455 c.c.).
La valutazione della gravità dell'inadempimento, è rimessa al prudente apprezzamento del
Giudice (Cass. 12182/2020).
Scrutinata la fattispecie alla luce di tali criteri, a parere di questo decidente il venir meno del rapporto è da ricondurre all'inadempimento della società odierna resistente, per non essere stata in grado di assicurare la realizzazione e messa in opera di quanto commissionatole dalla che Pt_1 aveva avuto cura di evidenziare alla la propria necessità di rispettare certe Controparte_1 tempistiche, trattandosi di lavori assistiti dai benefici fiscali del cd. Superbonus 110% e bonus facciate al 60%, tant'è che aveva ottenuto la riduzione dei tempi di consegna da parte della da 150 a CP_1
120 giorni, come emerge peraltro dalla e mail 31.10.2022 riprodotta nelle note conclusive depositate in atti dalla resistente.
La ha prontamente versato alla l'acconto del 30% in data 02.11.2022, Pt_1 CP_1 confidando che la consegna e messa in opera degli infissi avvenisse entro il 30.03.2023, sebbene non espressamente prevista l'essenzialità del termine, mentre la soltanto meramente affermando la CP_1 riconducibilità del ritardo alla committenza ha indicato quale data di produzione dei materiali Pt_1 il 30.05.2023, così da costringere la a rivolgersi ad altro fornitore, dato che l'asseverazione dei Pt_1 lavori per la pratiche legate ai benefici fiscali del superbonus 110% dovevano essere concluse alla data del 15.05.2023.
Pertanto, giustificandosi il recesso con l'altrui inadempimento nel rispetto del termine di consegna e messa in opera della fornitura, ex art. 1453 c.c. la parte non inadempiente, odierna parte ricorrente, ha diritto di ricevere la restituzione dell'acconto corrisposto. La mancata esecuzione della prestazione nei termini concordati è nel caso di gravità tale da giustificare la dichiarazione di risoluzione del rapporto, con condanna della parte resistente alla restituzione dell'acconto ricevuto.
La resistente va dunque condannata a restituire alla la somma di €. 36.600,00, Pt_1 somma, che in quanto debito di valuta, va maggiorata degli interessi legali dalla data dell 'esborso
(02.11.2022) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico della società resistente, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei parametri minimi aggiornati al
DM 147/2022, data la modesta attività espletata.
Nel caso non sussistono invece le condizioni per la condanna della soccombente al risarcimento dei danni per lite temeraria, stante l'indimostrata assenza di solo o colpa grave.
PQM
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente, nella persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla società ricorrente la somma di €. 36.600,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
-condanna la società resistente, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso , € per spese esenti, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese, Iva e Cap, come per legge. pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16.45
Firenze, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 5 di 5