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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, composto dai sig.ri
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice
Dott. Antonio Tufano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 4210/2020 promossa da:
rappresentatao e difeso dall'avv. De Angelis Orazio, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia in Roccarainola alla via Del Pianto n. 17;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Serse, presso il quale elettivamente CP_1
domiciliati in Camposno al Corso Vittorio Emanuele III nn. 28/32;
CONVENUTA
E
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio De Luca, presso il quale Controparte_2
elettivamente domicilia in Cicciano alla via Pepe;
CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha evocato in giudizio le suindicate Parte_1
convenute chiedendo al Tribunale di Nola di accertare e dichiarare aperta la successione legittima di e testamentaria di e per l'effetto procedere allo Persona_1 Persona_2
scioglimento delle rispettive eredità, con richiesta di attribuzione dei beni immobili caduti in eredità, nonché di quantificazione dei costi sostenuti per le migliorie apportate agi stessi.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda, e CP_1
in via riconvenzionale ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento olografo di Parte_1
in quanto non scritto e sottoscritto dallo stesso, e declaratoria di indegnità a succedere da parte dell'attore.
Si è altresì costituita in giudizio la quale ha confermato di aver ceduto Controparte_3
all'attore la quota ad essa spettante sui beni immobili caduti nelle predette successioni ereditarie, come da atto pubblico del 3.12.2019, ed ha affermato di aver rinunciato alla quota di competenza sui saldi residuati presso gli Istituti di Credito: pertanto, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
È agli atti di causa il testamento olografo con cui ha disposto della propria Persona_2
successione ereditaria, previa devoluzione dell'intera quota disponibile al figlio, odierno attore,
Parte_1
Nel costituirsi in giudizio ha dubitato della corrispondenza di quanto dichiarato nel CP_1
testamento olografo con la volontà manifestata in vita dal de cuius, ed ha depositato una consulenza di parte, che conclude per l'apocrifica della scrittura e della sottoscrizione apposte sul predetto atto, nonché per la potenziale riconducibilità dello stesso alla mano dell'attore, Parte_1
Di qui la proposizione della presente domanda di accertamento negativo della nullità del testamento olografo, e di declaratoria di indegnità a succedere di ai sensi dell'art. 463 c.c.. Parte_1
Posta tale necessaria premessa, risultano evidenti le ragioni di connessioni tra le predette domande, esse vanno congiuntamente esaminate.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu grafologica sia per verificare l'autenticità della sottoscrizione riferibile al de cuius sul predetto testamento olografo, che l'eventuale riconducibilità della stessa alla grafia dell'attore.
Il ctu, dr.ssa pur dando atto della sussistenza di talune variazioni di segno grafico, ha Per_3
comunque escluso la riconducibilità delle stesse ad un tentativo di falsificazione, sul presupposto che tali modalità grafiche concordano con le scritture comparative. E difatti, l'ausiliario ha precisato che la variazione non preclude la possibilità di identificazione, in quanto “costituisce un fattore aggiuntivo di personalizzazione ed individualizzazione della grafia. È hiaro che l'esperto ha tenuto conto maggiormente degli esemplari autografi pioù coevi alla scheda testamentari ma contestualmente ha considerato l'ambito di variabilità dell'intera autografia che si inserisce a pieno titolo nell'alveo grafico espressivo ed estrinsecativo del de cuius attinto dalle sue ultime volontà datata 28 ottobre 2009, da cui sono state ricavate le medesime peculiarità grafiche automatizzate ed individualizzanti e i medesimi tratti distintivi generali”, ovvero: il ductus nella sua globalità, il ritmo e il livello stilistico, nonché la conformità degli aspetti strutturali e formali dei grafemi “P”, “R”, “S”, “Q”, “U”, “ZZ”, e i gesti coattivi (cfr. pag. 55 ctu).
Per tali ragioni, il ctu ha concluso affermando che la scrittura e la firma apposta in calce al testamento olografo sono autentiche, e duneu riconducibili a Persona_2
L'elaborato peritale risulta adeguatamente approfondito e dettagliato, ed immune da censure, e pertanto non vi sono motivi per discostarsi dagli esiti della stessa, nè a diversa conclusione si giunge in ragione delle osservazioni formulate dal consulente di 'ausiliario, difatti, ha CP_1 preso specifica e motivata posizione circa l'esistenza delle contestate diseguaglianze, escludendo la ricondicibilità delle stesse ad un tentativo di falsificazione (l'ausiliario ha evidenziato, piuttosto, la compatibilità delle stesse con le firme in comparazione). Nel dettaglio, l'ausiliario ha ulteriormente precisato la sussistenza di convergenze tra la scrittura impugnata e quelle di comparazione, sotto il profilo neuro-biologico, presentando la medesima tensione neuro-muscolare, sotto il profilo ideo- grafico, avendo la medesima costruzione strutturale grafica, sotto il profilo grafo-motorio, stante la medesima gestualità nella successione dei movimenti e nei legamenti scrittori.
In ragione delle considerazioni che seguono, l'istruttoria consente di concludere per l'autografia della firma e della scrittura presenti sul testamento olografo, rendendo irrilevanti ulteriori richieste di chiarimenti all'ausiliario e/o la sostituzione del medesimo.
In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda di nullità del testamento olografo è infondata e va rigettata.
Dall'esito di domanda consegue, evidentemente, il rigetto della domanda di indegnità a succedere della convenuta.
Per quanto concerne la posizione di occorre evidenziare che quest'ultima, sin Controparte_3
dalla costituzione in giudizio, ha chiesto l'estromissione ai sensi dell'art. 109 c.p.c..
Ciò posto, è necessario evidenziare che con atto pubblico del 3.12.2009 non ha Parte_1
acquistato la quota ereditaria di bensì il (solo) diritto di comproprietà - nella Controparte_3
misura di 14/54 - sui beni immobili caduti nella successione ereditaria. Con successivo atto dell'1.12.2020, inoltre, l'attore ha rinunciato alla domanda di rimborso dei costi sostenuti per la manutenzione degli immobili, mentre la convenuta ha rinunciato alla quota di competenza sui saldi creditori dei de cuius presso gli Istituti di Credito.
Orbene, con orientamento che questo scrivente intende condividere, la Corte di Cassazione ha affermato che “la vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest'ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità - intesa come
"universitas" e, dunque, di per sé già alienabile - al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della "res" alienata”(Cass. n. 4831 del 19.2.2019).
È evidente, pertanto, che non ricorrono i presupposti per accogliere l'istanza di estromissione.
Con separata ordinanza si dispone in ordine al prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande di nullità del testamento olografo e di indegnità a succedere, così provvede:
- Rigetta la domanda di nullità del testamento olografo del 28.11.2009, pubblicato in data
11.12.2018, e per l'effetto, anche la domanda di indegnità a succedere di Parte_1
all'eredità di Persona_2
Cosi deciso in Nola, il 13.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott. Antonio Tufano) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, composto dai sig.ri
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice
Dott. Antonio Tufano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 4210/2020 promossa da:
rappresentatao e difeso dall'avv. De Angelis Orazio, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia in Roccarainola alla via Del Pianto n. 17;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Serse, presso il quale elettivamente CP_1
domiciliati in Camposno al Corso Vittorio Emanuele III nn. 28/32;
CONVENUTA
E
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio De Luca, presso il quale Controparte_2
elettivamente domicilia in Cicciano alla via Pepe;
CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha evocato in giudizio le suindicate Parte_1
convenute chiedendo al Tribunale di Nola di accertare e dichiarare aperta la successione legittima di e testamentaria di e per l'effetto procedere allo Persona_1 Persona_2
scioglimento delle rispettive eredità, con richiesta di attribuzione dei beni immobili caduti in eredità, nonché di quantificazione dei costi sostenuti per le migliorie apportate agi stessi.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda, e CP_1
in via riconvenzionale ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento olografo di Parte_1
in quanto non scritto e sottoscritto dallo stesso, e declaratoria di indegnità a succedere da parte dell'attore.
Si è altresì costituita in giudizio la quale ha confermato di aver ceduto Controparte_3
all'attore la quota ad essa spettante sui beni immobili caduti nelle predette successioni ereditarie, come da atto pubblico del 3.12.2019, ed ha affermato di aver rinunciato alla quota di competenza sui saldi residuati presso gli Istituti di Credito: pertanto, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
È agli atti di causa il testamento olografo con cui ha disposto della propria Persona_2
successione ereditaria, previa devoluzione dell'intera quota disponibile al figlio, odierno attore,
Parte_1
Nel costituirsi in giudizio ha dubitato della corrispondenza di quanto dichiarato nel CP_1
testamento olografo con la volontà manifestata in vita dal de cuius, ed ha depositato una consulenza di parte, che conclude per l'apocrifica della scrittura e della sottoscrizione apposte sul predetto atto, nonché per la potenziale riconducibilità dello stesso alla mano dell'attore, Parte_1
Di qui la proposizione della presente domanda di accertamento negativo della nullità del testamento olografo, e di declaratoria di indegnità a succedere di ai sensi dell'art. 463 c.c.. Parte_1
Posta tale necessaria premessa, risultano evidenti le ragioni di connessioni tra le predette domande, esse vanno congiuntamente esaminate.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu grafologica sia per verificare l'autenticità della sottoscrizione riferibile al de cuius sul predetto testamento olografo, che l'eventuale riconducibilità della stessa alla grafia dell'attore.
Il ctu, dr.ssa pur dando atto della sussistenza di talune variazioni di segno grafico, ha Per_3
comunque escluso la riconducibilità delle stesse ad un tentativo di falsificazione, sul presupposto che tali modalità grafiche concordano con le scritture comparative. E difatti, l'ausiliario ha precisato che la variazione non preclude la possibilità di identificazione, in quanto “costituisce un fattore aggiuntivo di personalizzazione ed individualizzazione della grafia. È hiaro che l'esperto ha tenuto conto maggiormente degli esemplari autografi pioù coevi alla scheda testamentari ma contestualmente ha considerato l'ambito di variabilità dell'intera autografia che si inserisce a pieno titolo nell'alveo grafico espressivo ed estrinsecativo del de cuius attinto dalle sue ultime volontà datata 28 ottobre 2009, da cui sono state ricavate le medesime peculiarità grafiche automatizzate ed individualizzanti e i medesimi tratti distintivi generali”, ovvero: il ductus nella sua globalità, il ritmo e il livello stilistico, nonché la conformità degli aspetti strutturali e formali dei grafemi “P”, “R”, “S”, “Q”, “U”, “ZZ”, e i gesti coattivi (cfr. pag. 55 ctu).
Per tali ragioni, il ctu ha concluso affermando che la scrittura e la firma apposta in calce al testamento olografo sono autentiche, e duneu riconducibili a Persona_2
L'elaborato peritale risulta adeguatamente approfondito e dettagliato, ed immune da censure, e pertanto non vi sono motivi per discostarsi dagli esiti della stessa, nè a diversa conclusione si giunge in ragione delle osservazioni formulate dal consulente di 'ausiliario, difatti, ha CP_1 preso specifica e motivata posizione circa l'esistenza delle contestate diseguaglianze, escludendo la ricondicibilità delle stesse ad un tentativo di falsificazione (l'ausiliario ha evidenziato, piuttosto, la compatibilità delle stesse con le firme in comparazione). Nel dettaglio, l'ausiliario ha ulteriormente precisato la sussistenza di convergenze tra la scrittura impugnata e quelle di comparazione, sotto il profilo neuro-biologico, presentando la medesima tensione neuro-muscolare, sotto il profilo ideo- grafico, avendo la medesima costruzione strutturale grafica, sotto il profilo grafo-motorio, stante la medesima gestualità nella successione dei movimenti e nei legamenti scrittori.
In ragione delle considerazioni che seguono, l'istruttoria consente di concludere per l'autografia della firma e della scrittura presenti sul testamento olografo, rendendo irrilevanti ulteriori richieste di chiarimenti all'ausiliario e/o la sostituzione del medesimo.
In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda di nullità del testamento olografo è infondata e va rigettata.
Dall'esito di domanda consegue, evidentemente, il rigetto della domanda di indegnità a succedere della convenuta.
Per quanto concerne la posizione di occorre evidenziare che quest'ultima, sin Controparte_3
dalla costituzione in giudizio, ha chiesto l'estromissione ai sensi dell'art. 109 c.p.c..
Ciò posto, è necessario evidenziare che con atto pubblico del 3.12.2009 non ha Parte_1
acquistato la quota ereditaria di bensì il (solo) diritto di comproprietà - nella Controparte_3
misura di 14/54 - sui beni immobili caduti nella successione ereditaria. Con successivo atto dell'1.12.2020, inoltre, l'attore ha rinunciato alla domanda di rimborso dei costi sostenuti per la manutenzione degli immobili, mentre la convenuta ha rinunciato alla quota di competenza sui saldi creditori dei de cuius presso gli Istituti di Credito.
Orbene, con orientamento che questo scrivente intende condividere, la Corte di Cassazione ha affermato che “la vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest'ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità - intesa come
"universitas" e, dunque, di per sé già alienabile - al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della "res" alienata”(Cass. n. 4831 del 19.2.2019).
È evidente, pertanto, che non ricorrono i presupposti per accogliere l'istanza di estromissione.
Con separata ordinanza si dispone in ordine al prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande di nullità del testamento olografo e di indegnità a succedere, così provvede:
- Rigetta la domanda di nullità del testamento olografo del 28.11.2009, pubblicato in data
11.12.2018, e per l'effetto, anche la domanda di indegnità a succedere di Parte_1
all'eredità di Persona_2
Cosi deciso in Nola, il 13.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott. Antonio Tufano) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)