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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte ai nn. 1049/2024 e 1083/2024 R.G.,
PROMOSSA LA PRIMA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia C.F._1
Crisopulli;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Alessio Mazzoli;
APPELLATA
E CONTRO
1 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simone Biamonti;
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
PROMOSSA LA SECONDA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simone Biamonti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Alessio Mazzoli;
APPELLATA
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia C.F._1
Crisopulli;
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva, dinanzi al CP_2
Tribunale di Siracusa, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole su istanza della con il quale le era stato intimato il pagamento dell'importo di €. CP_1
10.269,10, oltre ad interessi e spese successive, preteso per il mancato pagamento dell'importo di €. 10.000,00, portato dall'assegno bancario n. 3782090867-09 tratto su
Unicredit Banca.
Assumeva che l'assegno era stato consegnato alla quale caparra CP_1 confirmatoria pattuita fra – società di cui faceva parte lo stesso Controparte_3 amministratore di – e per il futuro CP_2 Parte_1 CP_1
2 acquisto, da parte della prima, del complesso aziendale della seconda, composto anche da un bene immobile.
Sosteneva che, avendo revocato la proposta di acquisto prima che essa fosse accettata dalla nessun contratto di era concluso, sicché era divenuta senza CP_1 titolo la dazione dell'assegno, che la aveva invano (stante lo storno della somma CP_1 inizialmente accreditata) tentato di portare all'incasso successivamente alla revoca della proposta.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi insussistente il diritto dell'opposta di procedere alla minacciata esecuzione forzata.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendo di CP_1
essere autorizzata a chiamare in causa , nei cui confronti Parte_1
spiegava azione risarcitoria.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 177/2024 del 24 gennaio 2024, rigettava l'opposizione condannando l'opponente ed il terzo chiamato al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta.
Avverso la sentenza ha interposto appello ed il Parte_1
procedimento è stato iscritto al n. 1049/2024 R.G.
Si sono costituiti in giudizio e la prima proponendo appello CP_2 CP_1
incidentale e la seconda resistendo al gravame.
Con separato atto di citazione, ha proposto appello ed il procedimento è CP_2
stato iscritto al n. 1083/2024 R.G.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di nel procedimento Parte_1
n. 1083/2024 RG.
Egli, infatti, non si è ivi costituito nonostante sia stato ritualmente chiamato a parteciparvi.
Tanto premesso, nell'ordine logico deve scrutinarsi l'appello proposto da CP_2
(proc. n. 1083/2024 R.G.).
Con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il primo giudice nel ritenere che fosse stato concluso il contratto di cessione di azienda.
3 Difettava, infatti, il requisito della forma scritta.
Con il secondo motivo viene dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, l'assegno rappresentava una mera promessa di pagamento e che, non essendosi perfezionato alcun contratto preliminare di compravendita, non sussisteva il rapporto – ed il correlativo credito – sottostante l'assegno, tal che nessun diritto CP_1
aveva di procedere ad esecuzione forzata.
Con il terzo motivo deduce l'appellante che ha errato il Tribunale nel ritenere provata l'esistenza del contratto – il quale esigeva la forma scritta ad substantiam – sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni.
Con il quarto ed il sesto motivo sostiene l'appellante che non vi fosse comunque la Co prova che il contraente fosse piuttosto che CP_2 CP_3
Con il quinto motivo assume che il giudice di primo grado ha travisato le CP_2
risultanze della prova testimoniale, erroneamente interpretandole nel senso che il avrebbe consegnato ad in data 20/12/2019 il documento Pt_1 Testimone_1 contenente la proposta di acquisto e l'accettazione.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati, nel senso di seguito precisato.
È noto che a norma dell'art. 2556 c.c. i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda.
Nel caso di specie, è pacifico fra le parti che l'azienda comprendesse anche il bene immobile ove è esercitata l'attività di ristorazione, sicché l'atto di trasferimento dell'azienda
(intesa come complesso di beni) doveva essere redatto, a pena di nullità, nella forma scritta, giusta il disposto dell'art. 1350 c.c.
Ora, il materiale probatorio versato in atti consta di: 1) una proposta di acquisto datata 19 dicembre 2019 prodotta dalla priva di sottoscrizione del proponente CP_1
(che sembrerebbe essere lo stesso n proprio), pervicacemente contestata dagli Pt_1
appellanti; 2) una dichiarazione unilaterale datata 20/12/2019 con la quale Tes_2
fratello di (rappresentante legale di dichiarava di
[...] Testimone_1 CP_1 ricevere l'assegno per cui è causa a titolo di “cauzione relativamente all'offerta presentata dalla società Le Moire s.r.l. per l'acquisto dell'azienda adibita a ristorante (…) comprendente l'immobile dove è svolta l'attività, mobilio, attrezzature, minuterie varie” e dichiarava altresì che “l'incasso dell'assegno da parte della corrisponderà CP_1
4 all'accettazione della sopracitata offerta per l'acquisto del ramo di azienda ad €. 195.000”.
Non sussiste, dunque, alcun contratto redatto nella forma prevista ad substantiam per la cessione dell'azienda de qua, né la conclusione del contratto può essere ravvisata nello scambio fra una proposta priva di sottoscrizione e la accettazione della detta proposta.
Ha dunque del tutto errato, il Tribunale, a ritenere che “con la consegna della proposta scritta e dell'assegno a titolo di caparra confirmatoria, il sig. Parte_1
ha inequivocabilmente manifestato la propria volontà per sé o per soggetto da nominare di acquistare il ramo di azienda di proprietà della società volontà che con CP_1
l'accettazione scritta del sig. nella sua qualità di legale rappresentante Testimone_1
della ha dato luogo ad un contratto valido ed efficace e produttivo di effetti CP_1 obbligatori tra le parti”, essendo affatto irrilevante la consegna della proposta da parte del in difetto di sottoscrizione della stessa. Pt_1
Sottoscrizione che, invero, non tollera formule equipollenti o comportamenti concludenti, essendo nullo ogni patto concluso, privo della forma necessaria, salva l'ipotesi – quivi non ricorrente – in cui sia la stessa parte che non ha sottoscritto il documento a produrlo in giudizio e a volersene avvalere.
Del tutto fuori luogo, poi, è quanto sostenuto dal primo giudice a proposito del fatto che i testimoni escussi in primo grado avrebbero fornito prova dell'esistenza del contratto inter partes.
È noto, infatti, che in base all'art. 2725 c.c., nei contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad probationem o ad substantiam la prova per testimoni è ammessa solo quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento. Circostanza, questa, mai dedotta dalla Parte_2
, poi, la richiama la sentenza della Corte di cassazione n.
[...] CP_1
16723/2020, resa a sezioni unite.
Ed infatti, con la detta pronuncia, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata, la
Suprema Corte ribadisce il principio per il quale, a differenza di quanto avviene per i contratti per i quali la forma scritta è prevista ad probationem, allorquando la detta forma sia sancita per la validità dell'atto, la prova testimoniale dell'esistenza del negozio è del tutto inammissibile, salvo che nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento, e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio.
La Suprema Corte, nell'occasione, riporta l'orientamento assolutamente consolidato
5 secondo il quale “i limiti di ammissione della prova testimoniale sull'esistenza di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, infatti, sono dettati da ragioni di ordine pubblico, e l'inammissibilità della prova assunta oltre quei limiti può essere dedotta in qualsiasi stato e grado del giudizio, va rilevata anche d'ufficio e non è sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata, la quale può eccepire il vizio discendente anche per la prima volta con motivo di appello (Cass. Sez. 2, 24 novembre
2015, n. 23934; Cass. Sez. 3, 12 maggio 1999, n. 4690; Cass. Sez. 2, 25/03/1987, n.
2902; Cass. Sez. 3, 25 gennaio 1974, n. 196; Cass. Sez. 1, 26 aprile 1969, n. 1352)”, posto che “Quando, invero, la forma scritta è richiesta per la validità di un atto, in forza degli artt. 1350,1351 e 1352 c.c., come ben si avverte pure in dottrina, la dichiarazione formalizzata, avendo funzione costitutiva, è inevitabilmente necessaria "anche" per la prova del negozio, restando di regola il difetto dello scritto, giacchè causa di nullità, rilevabile altresì d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243, e da Cass. Sez. Unite, 4 settembre 2012, n. 14828”.
E dopo avere affermato il principio per il quale la questione dell'ammissibilità della prova testimoniale è nella disponibilità delle parti qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem, precisa che “Rimane evidente come del tutto diverse siano le conclusioni da adottare quando il rapporto litigioso si fonda su contratto che postula la forma scritta ad substantiam, in quanto il principio processuale di disponibilità dei fatti di causa e la derogabilità dei limiti oggettivi della prova testimoniale devono qui confrontarsi con la rilevabilità ex officio della nullità del negozio derivante dalla mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c.”
Sicché, pur se nel caso di specie i testimoni non hanno offerto la prova dell'esistenza del contratto redatto in forma scritta, va in nuce escluso che siffatta prova essi potessero fornire, dell'avvenuta conclusione di un contratto preliminare, ovvero definitivo, di cessione dell'azienda contenente un bene immobile.
È pertanto priva di causa la dazione dell'assegno, con la conseguente inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata sulla base del detto titolo. CP_1
Va esaminata, a questo punto, la domanda ribadita ex art. 346 c.p.c. dalla CP_1
di condanna, in via subordinata, degli appellanti al risarcimento dei danni cagionati per avere fatto “legittimo affidamento nel contratto di cessione d'azienda siglato in data 20 dicembre 2019”.
La parte, lungi dal rappresentare ed allegare l'esistenza di mere trattative in corso, e
6 dunque l'esistenza di una responsabilità precontrattuale dell'altra parte, assume che il danno sia stato cagionato dal legittimo affidamento sull'avvenuta conclusione del contratto di cessione di azienda (nonostante, in realtà, avesse in precedenza affermato essere avvenuta la conclusione di un contratto preliminare).
Non sussiste, tuttavia, a fronte dell'inesistenza di una proposta contrattuale sottoscritta dal proponente (che, peraltro, era ivi indicato nella persona del e Pt_1
non nella alcuna posizione di legittimo affidamento, tutelabile in capo CP_2 all'appellata, suscettibile di risarcimento del danno.
Passando a scrutinare l'appello proposto dal (proc n. 1049/2024 R.G.), Pt_1 rileva la Corte che il primo motivo (afferente l'erronea affermazione della avvenuta conclusione di un contratto nonostante la mancanza di forma scritta) è inammissibile, siccome relativo ad un capo della sentenza che non coinvolge il e rispetto al Pt_1
quale egli non è soccombente.
È invece, fondato il secondo motivo, afferente le spese, avendo il Tribunale condannato alla rifusione delle spese in favore dell'opponente, Parte_1
rispetto al quale il primo non è (e non era) soccombente.
Alla luce delle considerazioni esposte, si impone la riforma della sentenza appellata e la conseguente ridefinizione delle spese del doppio grado, in base al principio della soccombenza.
Le spese si liquidano siccome in dispositivo, secondo quanto previsto dal DM
55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Trova così accoglimento anche l'ultimo motivo dell'appello proposto da CP_2
ed afferente la condanna alle spese.
Le spese liquidate in favore di si distraggono in favore del Parte_1
procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sugli appelli riuniti proposti da
[...]
e avverso la sentenza n. 177/2024 in data del Tribunale di Parte_1 CP_2
Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza CP_2
impugnata, accoglie la proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. e dichiara l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata in virtù CP_1
7 dell'assegno bancario per cui è causa;
- Dichiara inammissibile il primo motivo dell'appello proposto da Parte_1
ed accoglie il secondo;
[...]
- Condanna a rifondere, in favore di e di CP_1 CP_2 Parte_1
, le spese del doppio grado, che liquida, per ciascuno di essi, in €.
[...]
5.000,00 per compensi del giudizio di primo grado ed in €. 4.000,00 per compensi del presente grado, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%. Distrae in favore dell'avv. Biamonti le spese liquidate per il Parte_1
.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
26 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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