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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Marino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 824/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NASSO MARIATERESA elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NASSO MARIATERESA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRI PIETRO e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. FERRI VALERIA elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIALE LIBIA 58 ROMA.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra in data 15/09/2023 presentava domanda all per conseguire il Controparte_1 Pt_1
riconoscimento del proprio stato di invalidità ed il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
in data 06-02-2024 veniva sottoposta a visita da parte della Commissione Medica di controllo, la quale riconosceva la Sig.ra invalida ultra sessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le CP_1
funzioni ed i compiti propri della sua età con esclusione, pertanto dell'indennità di accompagnamento.
L'esito dell'accertamento veniva comunicato per mezzo di lettera in data 21-02-2024.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La Sig.ra presentava ricorso ex art. 445 bis cpc al Giudice del Lavoro, procedimento nel CP_1
quale l' si è costituito negando la sussistenza dei requisiti sanitari in capo alla ricorrente per il Pt_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato nel procedimento per ATP ha riconosciuto la ricorrente invalida al 100% con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal luglio 2024.
Le risultanze della CTU depositata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo sono state contestate dall' convenuto che ha depositato note di dissenso ed ha promosso CP_2
tempestivamente la presente azione di merito con richiesta di accertare la mancanza dei requisiti sanitari a fondamento della richiesta della Sig.ra CP_1
Al presente procedimento è stato riunito il fascicolo dell'ATP, ed è stata disposta una nuova CTU.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto ricorrente fonda il proprio dissenso sulla mancanza di evidenze di un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente tra il 6/2/2024 ( data della visita presso la Commissione Medica) ed il luglio 2024 ( data in cui tale peggioramento invece secondo la valutazione del CTU incaricato si sarebbe verificato).
E' stato pertanto necessario rinnovare la CTU.
Il CTU nominato nel presente procedimento, avendo riesaminato la documentazione riguardante la
Sig.ra con considerazioni approfondite e coerenti, ha ritenuto che questa si trovava nelle CP_1 condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non dal momento della domanda amministrativa, non dal luglio 2024, ma dal gennaio 2025.
Deve pertanto dichiararsi che la Sig.ra ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di CP_1
accompagnamento dal luglio 2025.
L' va condannato al pagamento della prestazione dalla stessa data. Pt_1
Sulle somme dovute devono computarsi la rivalutazione secondo indici ISTAT e/o gli interessi legali nei limiti previsti dall'art.16 L.412/91.
In ordine alle spese del presente procedimento e del procedimento per accertamento preventivo, esse vanno compensate in considerazione del tempo ( successivo alla domanda amministrativa) in cui il diritto della resistente è stato riconosciuto.
P.Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 dichiara che la Sig.ra si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per il Controparte_1
riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data dal luglio 2025.
Condanna, pertanto, l' al pagamento della prestazione con gli interessi di legge. Pt_1
Compensa le spese di lite del presente procedimento e del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Ravenna, 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Paola Marino
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Marino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 824/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NASSO MARIATERESA elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NASSO MARIATERESA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRI PIETRO e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. FERRI VALERIA elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIALE LIBIA 58 ROMA.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra in data 15/09/2023 presentava domanda all per conseguire il Controparte_1 Pt_1
riconoscimento del proprio stato di invalidità ed il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
in data 06-02-2024 veniva sottoposta a visita da parte della Commissione Medica di controllo, la quale riconosceva la Sig.ra invalida ultra sessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le CP_1
funzioni ed i compiti propri della sua età con esclusione, pertanto dell'indennità di accompagnamento.
L'esito dell'accertamento veniva comunicato per mezzo di lettera in data 21-02-2024.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La Sig.ra presentava ricorso ex art. 445 bis cpc al Giudice del Lavoro, procedimento nel CP_1
quale l' si è costituito negando la sussistenza dei requisiti sanitari in capo alla ricorrente per il Pt_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato nel procedimento per ATP ha riconosciuto la ricorrente invalida al 100% con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal luglio 2024.
Le risultanze della CTU depositata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo sono state contestate dall' convenuto che ha depositato note di dissenso ed ha promosso CP_2
tempestivamente la presente azione di merito con richiesta di accertare la mancanza dei requisiti sanitari a fondamento della richiesta della Sig.ra CP_1
Al presente procedimento è stato riunito il fascicolo dell'ATP, ed è stata disposta una nuova CTU.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto ricorrente fonda il proprio dissenso sulla mancanza di evidenze di un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente tra il 6/2/2024 ( data della visita presso la Commissione Medica) ed il luglio 2024 ( data in cui tale peggioramento invece secondo la valutazione del CTU incaricato si sarebbe verificato).
E' stato pertanto necessario rinnovare la CTU.
Il CTU nominato nel presente procedimento, avendo riesaminato la documentazione riguardante la
Sig.ra con considerazioni approfondite e coerenti, ha ritenuto che questa si trovava nelle CP_1 condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non dal momento della domanda amministrativa, non dal luglio 2024, ma dal gennaio 2025.
Deve pertanto dichiararsi che la Sig.ra ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di CP_1
accompagnamento dal luglio 2025.
L' va condannato al pagamento della prestazione dalla stessa data. Pt_1
Sulle somme dovute devono computarsi la rivalutazione secondo indici ISTAT e/o gli interessi legali nei limiti previsti dall'art.16 L.412/91.
In ordine alle spese del presente procedimento e del procedimento per accertamento preventivo, esse vanno compensate in considerazione del tempo ( successivo alla domanda amministrativa) in cui il diritto della resistente è stato riconosciuto.
P.Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 dichiara che la Sig.ra si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per il Controparte_1
riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data dal luglio 2025.
Condanna, pertanto, l' al pagamento della prestazione con gli interessi di legge. Pt_1
Compensa le spese di lite del presente procedimento e del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Ravenna, 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Paola Marino
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3