Articolo 711 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 698Articolo 713
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 711. Requisiti per l'ammissione 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che:
a) ((al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,)) hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°; b) ((alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,)) sono in possesso del titolo di promozione o di idoneita' rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico; c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali allievi delle scuole militari.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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