a) ((al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,)) hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°; b) ((alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,)) sono in possesso del titolo di promozione o di idoneita' rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico; c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali allievi delle scuole militari.
9 ottobre 2010
27 marzo 2012
a) ((al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,)) hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°; b) ((alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,)) sono in possesso del titolo di promozione o di idoneita' rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico; c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali allievi delle scuole militari.
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- 1. Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle personehttps://www.studiocataldi.it/
Codice di procedura civile - Tutti i codici Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Art. 706. Forma della domanda La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a …
Leggi di più… - 2. Delle contravvenzioni di poliziahttps://www.studiocataldi.it/
Delle contravvenzioni di polizia TITOLO PRIMO DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA Art. 650. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita') Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila. Art. 651. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale) Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con …
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 24/07/2025, n. 14687Provvedimento: Pubblicato il 24/07/2025 N. 14687/2025 REG.PROV.COLL. N. 02272/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2022, proposto da ST IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di TO HI, non costituito in …Leggi di più...
- SPAD·
- avanzamento a scelta·
- art. 1057-1060 Codice Ordinamento Militare·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- valutazione CSA·
- promozione militare·
- eccesso di potere·
- punteggio di merito·
- giudizio di legittimità
- 2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/06/2024, n. 12288Provvedimento: Pubblicato il 17/06/2024 N. 12288/2024 REG.PROV.COLL. N. 16501/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 16501 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Baldassarri, Alba Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di …Leggi di più...
- art. 114 c.p.a.·
- giudizio di avanzamento·
- ottemperanza·
- discrezionalità amministrativa·
- nullità provvedimento amministrativo·
- commissario ad acta·
- meritocrazia avanzamento·
- eccesso di potere·
- violazione giudicato·
- art. 21 septies L.241/90