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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2295/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, rapp.tato e difeso dall'avv. Giovanni Tecce Parte_1 C.F._1
come da procura a margine dell'atto di appello) con il quale C.F._2 elett.te domicilia in Avellino alla via Serafino Soldi, 15.
APPELLANTE
Contro
, rapp.ta e difesa dall'avv. Franco Controparte_1 C.F._3
Canzerlo , come da procura in atti, con il quale elett.te C.F._4 domicilia in Marigliano alla via Marigliano, 16
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza nr. 598/2021 del Parte_1
13.04.2021 Tribunale di Avellino.
Dopo l'udienza di trattazione la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.07.2025.
A tale udienza nessuno è comparso e la Corte ha rinviato all'udienza dell'11.09.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Nessuno è comparso nemmeno in tale udienza e la Corte, rilevato che le parti non sono comparse per due udienze successive, malgrado le rituali comunicazioni degli avvisi di cancelleria, ha trattenuta la causa in decisione senza termini. Va tuttavia rilevato che si tratta di giudizio cui si applica il nuovo testo dell'art. 181
c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c., per cui, introdotto dal d.l. 112/2008 conv. dalla legge 133/2008, per cui la mancata comparizione non comporta esclusivamente la cancellazione della causa dal ruolo, ma dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che, avendo portata decisoria, e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., va adottata con sentenza.
Nulla va disposto per le spese che. Ai sensi dell'art. 310 ult. co. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Avellino nr 598/2021 così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. dichiara estinto il giudizio;
3. nulla per le spese.
Napoli lì, 11/09/2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta D'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2295/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, rapp.tato e difeso dall'avv. Giovanni Tecce Parte_1 C.F._1
come da procura a margine dell'atto di appello) con il quale C.F._2 elett.te domicilia in Avellino alla via Serafino Soldi, 15.
APPELLANTE
Contro
, rapp.ta e difesa dall'avv. Franco Controparte_1 C.F._3
Canzerlo , come da procura in atti, con il quale elett.te C.F._4 domicilia in Marigliano alla via Marigliano, 16
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza nr. 598/2021 del Parte_1
13.04.2021 Tribunale di Avellino.
Dopo l'udienza di trattazione la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.07.2025.
A tale udienza nessuno è comparso e la Corte ha rinviato all'udienza dell'11.09.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Nessuno è comparso nemmeno in tale udienza e la Corte, rilevato che le parti non sono comparse per due udienze successive, malgrado le rituali comunicazioni degli avvisi di cancelleria, ha trattenuta la causa in decisione senza termini. Va tuttavia rilevato che si tratta di giudizio cui si applica il nuovo testo dell'art. 181
c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c., per cui, introdotto dal d.l. 112/2008 conv. dalla legge 133/2008, per cui la mancata comparizione non comporta esclusivamente la cancellazione della causa dal ruolo, ma dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che, avendo portata decisoria, e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., va adottata con sentenza.
Nulla va disposto per le spese che. Ai sensi dell'art. 310 ult. co. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Avellino nr 598/2021 così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. dichiara estinto il giudizio;
3. nulla per le spese.
Napoli lì, 11/09/2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta D'Amore