Articolo 1 della Legge 6 giugno 1935, n. 1040
Versione
28 giugno 1935
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, concernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei Comuni finitimi, con la modificazione seguente:

All'art. 1 del decreto e' sostituito il seguente:

«Le circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei comuni di Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Bracciano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Sant'Angelo Romano e Tolfa sono rettificate in conformita' delle delimitazioni risultanti dalla carta topografica annessa al presente decreto e vidimata dal Ministro proponente».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 28 giugno 1935