Accoglimento
Sentenza 6 aprile 2016
Ordinanza cautelare 8 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 08/07/2016, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06609/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6609 del 2015, proposto da:
Condominio via Cassia n.566, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Buffolo C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ronciglione 3;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Andrea Magnanelli C.F. [...], domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove N.21;
nei confronti di
Igea 98 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Valeri C.F. [...], Luisa Fonti C.F. [...], con domicilio eletto presso Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11;
per la sospensione della esecutività della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n.1348/2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Igea 98 Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato suindicata a seguito della proposizione di ricorso per Cassazione da parte della società, Igea 98 s.r.l;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Consigliere Fabio Taormina., e uditi per le parti gli avvocati Buffolo, Fonti e Magnanelli;
Rilevato che sussistono i presupposti per la sospensione della esecutività della impugnata decisione, tenuto conto della circostanza che ove l’impugnazione straordinaria venisse accolta, l’esecuzione della sentenza impugnata creerebbe conseguenze irreversibili quale è la demolizione del fabbricato;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6609/2015) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2016
IL SEGRETARIO