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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4696/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 419652 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6280/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: anullamento intimazione, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 419652, notificata in data 24.06.2025 dalla Soget
Spa, , dell'importo complessivo di €. 460,50, relativa a TARI – TARES per gli anni 2015 e 2016 richiesta dal
Comune di Sarno.
L'intimazione era riferita a tasse afferenti immobile per il passato condotto in locazione a uso abitativo dal coniuge, signor Nominativo_1, e veniva verosimilmente notificata alla ricorrente nella sua – pretesa e presunta – qualità di erede del predetto coniuge signor Nominativo_1, deceduto in Sarno il 9.07.2018, mentre la ricorrente, a seguito della dipartita del coniuge, aveva rinunciato all'eredità devolutale in forza di legge giusto atto rogato per Nominativo_2 del 19/09/2018, rep. 236.
La ricorrente, pur contestando la notifica dei propedeutici presunti accertamenti n. 3068 del 13/10/2020 e n. 200 del 03/08/2021, ritenendo di non essere tenuta al pagamento dell'importo ruchiesto, aveva presentato istanza di riesame, a seguito della quale il Comune di Sarno aveva proceduto al solo discarico della posizione relativa all'annualità 2015 per cui, in relazione all'annualità 2016 la ricorrente ha contestato: a) l'omessa notifica degli atti prodromici, col mancato rispetto del principio del contraddittorio e la conseguente prescrizione della pretesa;
b) l'intervenuta decadenza;
3) la carenza di titolarità passiva rispetto all'obbligazione tributaria d) la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e) la carenza di motivazione.
La Soget Spa ha evidenziato la parziale cessazione della materia del contendere, in relazione all'accertamento per l'anno 2015, replicando quindi sulle singole eccezioni della contribuente.
Il Comune di Sarno, premettendo di aver dato notizia alla Soget del discarico dell'accertamento per l'anno
2015 e di non essere quindi responsabile delle successive azioni del Concessionario, ha replicato sull'accertamento per l'anno 2016, evidenziando come la solidarietà passiva nell'ambito della TARI (Tassa
Rifiuti) rappresentava un principio giuridico di particolare rilevanza, disciplinato dall'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, con fondamento nell'articolo 1292 del Codice Civile.
Essendo la Tari dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani (art.. 1 comma 642 della legge citata), in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, pertanto ciascuno dei coobbligati può essere chiamato a rispondere per l'intero importo dovuto, e il pagamento effettuato da una parte libera gli altri dall'obbligo.
Con l'ordinanza n. 2545 dell'1.02.2018, la Suprema Corte aveva stabilito il principio che la notifica di un avviso di accertamento validamente eseguita nei confronti di uno dei coobbligati era sufficiente a impedire la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto di accertamento anche nei confronti degli altri coobbligati, pertanto l'avviso di accertamento, pur non producendo effetti pregiudizievoli sulle posizioni soggettive dei contribuenti che non avevano ricevuto la notifica o l'avevano ricevuta in modo invalido, conservava comunque l'effetto di impedire la decadenza per l'Amministrazione finanziaria, essendo così consentito all'ente impositore di procedere alla notifica o alla sua rinnovazione anche dopo la scadenza del termine previsto. Pertanto, in conformità all'art. 1310, co. 1, del cod.civ., gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti di uno dei debitori solidali producevano effetti anche nei confronti degli altri, principio riconosciuto dalla giurisprudenza applicabile anchee alla decadenza e in ambito tributario.
Nella fattispecie l'avviso di accertamento per TARI 2016 era stato indirizzato alla ricorrente e notificato alla stessa quale coobbligata del marito Nominativo_1 intestatario all'epoca dell'utenza domestica, risultando dal certificato dello stato di famiglia che nell'immobile dichiarato il sig. Nominativo_1 risiedesse unitamente alla moglie e alla figlia, come da documentazione allegata.
L'avviso di accertamento impugnato, n. 200 per TARI 2016, era stato notificato ex art. 140 c.p.c. alla stessa ricorrente, coobbligata in solido con il dichiarante Nominativo_1, convivendo con lo stesso nell'immobile oggetto della dichiarazione, a nulla valendo la rinuncia all'eredità opposta dalla stessa al fine di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.
Circa la pretesa inapplicabilità degli interessi di mora, gli stessi erano dovuti sulle somme iscritte a ruolo a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento indicata nella cartella di pagamento, come previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 602/1973, essendo sufficiente che fossero indicati negli atti esattivi, secondo l'orientamento della giurisprudenza, almeno la base giuridica e il criterio generale di calcolo, ma non anche il singolo dettaglio del calcolo degli stessi.
Acquisita memoria illustrativa della parte ricorrente, all'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va riconosciuta la parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di accertamento n. 3068 del 13.10.2020 relativo all'annualità 2015, oggetto di discarico da parte dell'Ente resistente, limitando quindi l'oggetto del contendere all'accertamento n. 200 del 3.08.2021, attinente l'imposta Tari per l'anno 2016.
Occorre pertanto verificare se risulti fondata la tesi sostenuta dalla ricorrente, della illegittimità della richiesta avanzata nei suoi confronti in presenza di rinucia all'eredità del proprio coniuge.
Va osservato che la Tari, tributo dovuto per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base all'art. 1 comma 462 della legge n. 147/2013 deve essere corrisposta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, previo obbligo di presentazione al Comune di apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, fermo restando che tutti sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, per cui ciascuno dei coobbligati può essere chiamato a rispondere per l'intero importo dovuto, ed il pagamento effettuato da una parte libera gli altri dall'obbligo.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 2545 dell'1.02.2018, la notifica di un avviso di accertamento validamente eseguita nei confronti di uno dei coobbligati impedisce la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto di riscossione della pretesa anche nei confronti degli altri coobbligati, pur non producendo effetti pregiudizievoli sulle posizioni soggettive dei contribuenti cui l'atto non è stato notificato, che possono proporre contestazioni nel merito della pretesa, di cui potevano non aver avuto conoscenza.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento n. 200 per Tari 2016 era stato notificato personalmente alla ricorrente, quale coobligata del proprio coniuge, con notifica ex art. 140 c.p.c., perfezionatasi per compiuta giacenza in data 22.10.2021, come da documentazione depositata in giudizio e non oggetto di specifiche contestazioni da parte della contribuente, nemmeno nella memoria integrativa prodotta. La tesi ribadita da parte ricorrente secondo cui la solidarietà passiva opposta dall'Ufficio non poteva ritenersi operante nella fattispecie, per effetto della rinunzia all'eredità del de cuius sig. Nominativo_1 effettuata dalla contribuente immediatamente dopo la data del decesso, con effetto retroattivo, non può essere accolta in quanto l'avviso di accertamento le era stato notificato personalmente quale coobbligata in solido del proprio coniuge, in quanto convivente con lo stesso nell'immobile accertato nell'anno 2016, a nulla rilevando pertanto la rinunzia all'eredità presentata dalla ricorrente, che escludeva la trasmissibilità alla rinunziante dei soli debiti personali del de cuius, quale non era il tributo richiesto, per il quale sussisteva il vincolo di coobbligazione.
Riguardo alle ulteriori eccezioni sollevate, va osservato che l'avviso di accertamento per l'anno 2016 era stato notificato in data 22.10.2021 nel rispetto del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento dell'imposta, e che alcuna prescrizione (quinquennale) si era verificata tra la notifica dell'accertamento e quella della intimazione impugnata, mentre nel caso in esame la motivazione era data unicamente dal riferimento all'atto propedeutico precedentemente impugnato.
Quanto infine alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, come chiarito dalla
Suprema Corte (Cass. 4516/2012; Cass. ord. 2260/2022) l'esigibilità degli interessi non è da ritenersi subordinata alla notifica del singolo dettaglio del calcolo degli stessi, purché negli atti esattivi venga indicata almeno la base giuridica e il criterio generale di calcolo, per garantire la certezza e la liquidità del credito e consentire al contribuente il controllo e la difesa, come avvenuto.
Va pertanto confermata l'intimazione impugnata limitatamente alla Tari richiesta per l'annualità 2016, con la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva, e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4696/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 419652 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6280/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: anullamento intimazione, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 419652, notificata in data 24.06.2025 dalla Soget
Spa, , dell'importo complessivo di €. 460,50, relativa a TARI – TARES per gli anni 2015 e 2016 richiesta dal
Comune di Sarno.
L'intimazione era riferita a tasse afferenti immobile per il passato condotto in locazione a uso abitativo dal coniuge, signor Nominativo_1, e veniva verosimilmente notificata alla ricorrente nella sua – pretesa e presunta – qualità di erede del predetto coniuge signor Nominativo_1, deceduto in Sarno il 9.07.2018, mentre la ricorrente, a seguito della dipartita del coniuge, aveva rinunciato all'eredità devolutale in forza di legge giusto atto rogato per Nominativo_2 del 19/09/2018, rep. 236.
La ricorrente, pur contestando la notifica dei propedeutici presunti accertamenti n. 3068 del 13/10/2020 e n. 200 del 03/08/2021, ritenendo di non essere tenuta al pagamento dell'importo ruchiesto, aveva presentato istanza di riesame, a seguito della quale il Comune di Sarno aveva proceduto al solo discarico della posizione relativa all'annualità 2015 per cui, in relazione all'annualità 2016 la ricorrente ha contestato: a) l'omessa notifica degli atti prodromici, col mancato rispetto del principio del contraddittorio e la conseguente prescrizione della pretesa;
b) l'intervenuta decadenza;
3) la carenza di titolarità passiva rispetto all'obbligazione tributaria d) la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e) la carenza di motivazione.
La Soget Spa ha evidenziato la parziale cessazione della materia del contendere, in relazione all'accertamento per l'anno 2015, replicando quindi sulle singole eccezioni della contribuente.
Il Comune di Sarno, premettendo di aver dato notizia alla Soget del discarico dell'accertamento per l'anno
2015 e di non essere quindi responsabile delle successive azioni del Concessionario, ha replicato sull'accertamento per l'anno 2016, evidenziando come la solidarietà passiva nell'ambito della TARI (Tassa
Rifiuti) rappresentava un principio giuridico di particolare rilevanza, disciplinato dall'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, con fondamento nell'articolo 1292 del Codice Civile.
Essendo la Tari dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani (art.. 1 comma 642 della legge citata), in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, pertanto ciascuno dei coobbligati può essere chiamato a rispondere per l'intero importo dovuto, e il pagamento effettuato da una parte libera gli altri dall'obbligo.
Con l'ordinanza n. 2545 dell'1.02.2018, la Suprema Corte aveva stabilito il principio che la notifica di un avviso di accertamento validamente eseguita nei confronti di uno dei coobbligati era sufficiente a impedire la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto di accertamento anche nei confronti degli altri coobbligati, pertanto l'avviso di accertamento, pur non producendo effetti pregiudizievoli sulle posizioni soggettive dei contribuenti che non avevano ricevuto la notifica o l'avevano ricevuta in modo invalido, conservava comunque l'effetto di impedire la decadenza per l'Amministrazione finanziaria, essendo così consentito all'ente impositore di procedere alla notifica o alla sua rinnovazione anche dopo la scadenza del termine previsto. Pertanto, in conformità all'art. 1310, co. 1, del cod.civ., gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti di uno dei debitori solidali producevano effetti anche nei confronti degli altri, principio riconosciuto dalla giurisprudenza applicabile anchee alla decadenza e in ambito tributario.
Nella fattispecie l'avviso di accertamento per TARI 2016 era stato indirizzato alla ricorrente e notificato alla stessa quale coobbligata del marito Nominativo_1 intestatario all'epoca dell'utenza domestica, risultando dal certificato dello stato di famiglia che nell'immobile dichiarato il sig. Nominativo_1 risiedesse unitamente alla moglie e alla figlia, come da documentazione allegata.
L'avviso di accertamento impugnato, n. 200 per TARI 2016, era stato notificato ex art. 140 c.p.c. alla stessa ricorrente, coobbligata in solido con il dichiarante Nominativo_1, convivendo con lo stesso nell'immobile oggetto della dichiarazione, a nulla valendo la rinuncia all'eredità opposta dalla stessa al fine di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.
Circa la pretesa inapplicabilità degli interessi di mora, gli stessi erano dovuti sulle somme iscritte a ruolo a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento indicata nella cartella di pagamento, come previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 602/1973, essendo sufficiente che fossero indicati negli atti esattivi, secondo l'orientamento della giurisprudenza, almeno la base giuridica e il criterio generale di calcolo, ma non anche il singolo dettaglio del calcolo degli stessi.
Acquisita memoria illustrativa della parte ricorrente, all'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va riconosciuta la parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di accertamento n. 3068 del 13.10.2020 relativo all'annualità 2015, oggetto di discarico da parte dell'Ente resistente, limitando quindi l'oggetto del contendere all'accertamento n. 200 del 3.08.2021, attinente l'imposta Tari per l'anno 2016.
Occorre pertanto verificare se risulti fondata la tesi sostenuta dalla ricorrente, della illegittimità della richiesta avanzata nei suoi confronti in presenza di rinucia all'eredità del proprio coniuge.
Va osservato che la Tari, tributo dovuto per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base all'art. 1 comma 462 della legge n. 147/2013 deve essere corrisposta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, previo obbligo di presentazione al Comune di apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, fermo restando che tutti sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, per cui ciascuno dei coobbligati può essere chiamato a rispondere per l'intero importo dovuto, ed il pagamento effettuato da una parte libera gli altri dall'obbligo.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 2545 dell'1.02.2018, la notifica di un avviso di accertamento validamente eseguita nei confronti di uno dei coobbligati impedisce la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto di riscossione della pretesa anche nei confronti degli altri coobbligati, pur non producendo effetti pregiudizievoli sulle posizioni soggettive dei contribuenti cui l'atto non è stato notificato, che possono proporre contestazioni nel merito della pretesa, di cui potevano non aver avuto conoscenza.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento n. 200 per Tari 2016 era stato notificato personalmente alla ricorrente, quale coobligata del proprio coniuge, con notifica ex art. 140 c.p.c., perfezionatasi per compiuta giacenza in data 22.10.2021, come da documentazione depositata in giudizio e non oggetto di specifiche contestazioni da parte della contribuente, nemmeno nella memoria integrativa prodotta. La tesi ribadita da parte ricorrente secondo cui la solidarietà passiva opposta dall'Ufficio non poteva ritenersi operante nella fattispecie, per effetto della rinunzia all'eredità del de cuius sig. Nominativo_1 effettuata dalla contribuente immediatamente dopo la data del decesso, con effetto retroattivo, non può essere accolta in quanto l'avviso di accertamento le era stato notificato personalmente quale coobbligata in solido del proprio coniuge, in quanto convivente con lo stesso nell'immobile accertato nell'anno 2016, a nulla rilevando pertanto la rinunzia all'eredità presentata dalla ricorrente, che escludeva la trasmissibilità alla rinunziante dei soli debiti personali del de cuius, quale non era il tributo richiesto, per il quale sussisteva il vincolo di coobbligazione.
Riguardo alle ulteriori eccezioni sollevate, va osservato che l'avviso di accertamento per l'anno 2016 era stato notificato in data 22.10.2021 nel rispetto del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento dell'imposta, e che alcuna prescrizione (quinquennale) si era verificata tra la notifica dell'accertamento e quella della intimazione impugnata, mentre nel caso in esame la motivazione era data unicamente dal riferimento all'atto propedeutico precedentemente impugnato.
Quanto infine alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, come chiarito dalla
Suprema Corte (Cass. 4516/2012; Cass. ord. 2260/2022) l'esigibilità degli interessi non è da ritenersi subordinata alla notifica del singolo dettaglio del calcolo degli stessi, purché negli atti esattivi venga indicata almeno la base giuridica e il criterio generale di calcolo, per garantire la certezza e la liquidità del credito e consentire al contribuente il controllo e la difesa, come avvenuto.
Va pertanto confermata l'intimazione impugnata limitatamente alla Tari richiesta per l'annualità 2016, con la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva, e compensa le spese.