Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 774/2018
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall' GUZZETTA AN
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO CP_1 P.IVA_2
ROSARIA MARIA
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 183/2018 R.D.I. reso dal
Tribunale di Gela in data 12.04.2018, e notificato il 18.04.2018, la di € CP_1
33.204,13, oltre interessi e spese
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 28.5.2018 l'opponente rilevava che con decreto ingiuntivo recante n. 183/2018 – del 12.04.2018 e notificato il 18.04.2018, il
Tribunale di Gela ingiungeva alla di pagare all'odierna opposta la Parte_1
somma di € 33.204,13, oltre interessi legali e moratori ex art. 4 d.lgs n. 231/2002, e spese e accessori di legge;
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale notificato in data 28.05.2018, la Pt_1
vocava in giudizio opposta , al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] CP_1
1
183/2018 R.D.I.; Dichiarare nullo e/o comunque privo di effetti giuridici, con qualunque statuizione il decreto ingiuntivo opposto distinto al n.183/2018 R.D.I.
e ciò anche in ordine alle spese legali ivi liquidate per inesistenza del credito fatto valere dalla c) Dichiarare e ritenere che nessuna obbligazione CP_1
CP_ vanta la nei confronti della per avere CP_1 Pt_1 Parte_1 Pt_1
quest'ultima pagato integralmente tutte le forniture ricevute dalla detta società fornitrice;
d) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare e ritenere che la ha ricevuto il pagamento di € 19.446,08 per la CP_1
realizzazione della struttura del mini-golf che ad oggi non è stata realizzata;
e)
Conseguentemente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la alla restituzione della somma di €. 19.446,08 per avere ricevuto tale CP_1
somma senza effettuare i lavori commissionati.
Si costituiva l'opposta rilevando che giammai ha dichiarato che le bolle ed CP_1
i documenti di trasporto allegati sono stati sottoscritti dal legale rappresentante di controparte bensì sia i buoni di consegna sia i DDT allegati nel procedimento monitorio sono stati sottoscritti da personale operante all'interno del cantiere della in particolare dalle maestranze della citata ditta TT Pt_1
UG UN. Rilevava che la ditta TT eseguiva presso il ridetto cantiere esclusivamente le lavorazioni, rivolgendosi a ditte esterne, come la CP_1
per le forniture di materiali;
con riferimento, invece, ai relativi pagamenti,
[...] quest'ultimi venivano effettuati da parte della in favore di ogni singolo Pt_1
fornitore; in ordine alla domanda riconvenzionale. di € 19.446,08 corrisposta alla per la realizzazione di n. 9 piste di mini golf ad oggi asseritamente non CP_1 realizzate, rilevava l'opposta di avere puntualmente eseguito le lavorazioni di cui alle fatture dedotte e regolarmente pagate. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del d.i.
2 Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Esaurita l'istruzione probatoria con le prove orali veniva ammessa ctu al fine dell'accertamento delle opere descritte nella domanda riconvenzionale. Depositata la relazione tecnica, la causa veniva spedita per le conclusioni. Trattenuta in decisione la causa venivano assegnati i termini per le difese conclusive. Entrambe le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702;
Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.
15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti
3 un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101).
In tema di riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento la Corte di legittimità ha affermato che l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento: “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (in tal senso v. da ultimo Cass. Sez.
6-2 ord. n. 98 del
4/1/2019). La Corte di legittimità ha anche affermato: “ ... nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta
4 all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr. Cass. n.
936/2010, secondo cui in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento dì cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; conf. Cass, n. 3472/2008)”
Nella fattispecie in esame è stato conferito incarico al c.t.u. di accertare, avuto riguardo ai documenti prodotti – segnatamente, al computo metrico, agli elaborati grafici e ai rilievi fotografici in atti – e alle risultanze della prova testimoniale assunta, se l'opera costituita da nove piste da minigolf sia stata realizzata integralmente o solo in parte, procedendo a quantificare il materiale utilizzato per la realizzazione avvenuta ed il costo dell'opera realizzata. All'esito l'ing. ha depositato la relazione, andata esente da censure, congrua e Tes_1
adeguatamente motivata, nella quale ha compiutamente descritto le lavorazioni che hanno portato alla realizzazione delle piste da minigolf, così come richiesto, ha quantificato le opere completate trovate sul posto in € 3.176,45€ oltre IVA.
Le prove orali, in particolare il teste , ha Testimone_2
confermato che parte dei muri di contenimento per le strutture della Pt_1
erano stati già effettuati da un precedente ditta e, segnatamente, la P_
. Ha confermato che i lavori del centro sportivo non erano stati effettuati
[...]
esclusivamente dalla ditta ma anche da altre ditte e che quanto CP_1
indicato in fattura e nelle contestate bolle di consegna non è materiale
5 effettivamente consegnato alla odierna concludente. Ha confermato Pt_1
che i lavori avrebbero dovuto essere completati come da progetto che gli è stato esibito, in particolare la rappresentazione virtuale riportata alla pag. 9 della CTP
a firma dello studio dell'Ing. . Persona_1
Il teste TT UG UN ha confermato la fornitura di tre bolle di consegna.
Alla luce della risultanze della c.t.u. può ritenersi che i lavori effettuati e il calcestruzzo fornito rientrano nel pagamento effettuato dall'opposta. Essendo emerso che i lavori che la società opposta era tenuta a concludere non sono stati mai di fatto completati, va accolta la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate poiché l'importo dei lavori effettivamente svolto dall'opposta ammonta a quello risultante dalla verifica del c.t.u. in € 3.176,45 oltre i.v.a.
Ritenuto pertanto che l'attività istruttoria non ha consentito di ritenere dovute le somme richieste nel d.i. opposto, essendo rimasto sfornito di prova il credito ingiunto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Va per contro accolta parzialmente la domanda riconvenzionale di restituzione di € 19.446,08 essendo emerso che la somma corrisposta a da per CP_1 Pt_1
la realizzazione del minigolf è stata superiore rispetto al valore della prestazione resa da , quantificata come sopra. Va di conseguenza la condannata CP_1 CP_1
alla restituzione della differenza tra i due importi e pari ad € 16.270,63.
Le spese della lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in funzione del valore del procedimento ( fino a € 52,000,00), per le quattro fasi del giudizio, ai sensi del D.M. 55\14, valori medi, a carico di parte opposta . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da e per Parte_2
l'effetto revoca il d.i. n. 183/2018 del 12.4.2018 di € 33.204,13 oltre interessi e spese.
6 In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al CP_1
pagamento in favore di della somma di € Parte_2
16.270,63, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Liquida le spese del procedimento in € 7616,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore di ed a carico di Parte_2
CP_1
Così deciso in Gela, 02/04/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
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