Art. 6.
All'onere di complessive L. 14.255.489.100, relativo al periodo 1 ottobre 1968-31 dicembre 1977, si provvede, per L. 2.665.000.000, con i contributi degli enti sovventori da versarsi all'entrata del bilancio ai termini delle convenzioni di cui al precedente articolo 2 e, per L. 11.590.489.100, con gli stanziamenti dei capitoli 2600, 2601 e 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977, in ragione, rispettivamente, di L. 2.917.200.000, L. 7.501.289.100 e L. 1.172.000.000.
A decorrere dall'anno finanziario 1978, all'onere annuo valutato in L. 2.853.225.000 si provvede, quanto a L. 350.000.000, coi citati contributi degli enti sovventori e, quanto a L. 2.503.225.000, coi normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli suindicati dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione, rispettivamente, di L. 628.100.000, di L. 1.615.125.000 e L. 260.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di complessive L. 14.255.489.100, relativo al periodo 1 ottobre 1968-31 dicembre 1977, si provvede, per L. 2.665.000.000, con i contributi degli enti sovventori da versarsi all'entrata del bilancio ai termini delle convenzioni di cui al precedente articolo 2 e, per L. 11.590.489.100, con gli stanziamenti dei capitoli 2600, 2601 e 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977, in ragione, rispettivamente, di L. 2.917.200.000, L. 7.501.289.100 e L. 1.172.000.000.
A decorrere dall'anno finanziario 1978, all'onere annuo valutato in L. 2.853.225.000 si provvede, quanto a L. 350.000.000, coi citati contributi degli enti sovventori e, quanto a L. 2.503.225.000, coi normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli suindicati dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione, rispettivamente, di L. 628.100.000, di L. 1.615.125.000 e L. 260.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.