Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 1840/2023 riservato in decisione alla udienza dell'11-4-2024, trattata con modalità cartolari, con i termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 giorni), vertente
TRA
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagiovanna De Pietro, per procura allegata telematicamente all'atto di appello, con indirizzo P.E.C.:
– appellante. Email_1
E
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello CP_2 Stato, con indirizzo P.E.C.: – appellato. Email_2
E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma - intervenuto.
[...]
, con atto notificato e depositato in data 5-4-2023 ha citato in giudizio Parte_2 davanti a questa Corte di merito, per l'udienza di prima comparizione del 4-10-2023, il
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t., chiedendo, in riforma della ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c,p.c. dal Tribunale di Roma in data 23-2-2023 (comunicata il 6-3-2023), che aveva rigettato la sua domanda dichiarando le spese irripetibili, di disporre l'immediato rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ex art. 30, comma 6, T.U. Immigrazione, in favore del sig. , nato il [...] a [...], padre del Parte_3 ricorrente;
e condannare la resistente Amministrazione al risarcimento del danno patito dal ricorrente per violazione del diritto all'unità familiare, equamente quantificato in euro 3.000,00 mensili dal rilascio del nulla osta ovvero dalla richiesta del visto. Ha motivato il diniego il Tribunale, con la ordinanza impugnata, che in Bangladesh era presente uno dei figli del richiedente l'ingresso ( , padre dell'odierno Parte_3 appellante), e ciò fino al raggiungimento del 65° anno di età era un ostacolo non superabile Contr ai sensi dell'art. 29 lett. d) del al suo inserimento nella categoria dei familiari ricongiungibili. Sostene invece nel merito l'appellante che il proprio padre, , era Parte_3 totalmente a suo carico, essendo l'appellante medesimo il solo a provvedere al suo sostentamento, in assenza di mezzi propri, poiché l'altro figlio, , benché Persona_1 convivente in Bagladesh con il padre, non era in grado di provvedervi a causa di una grave malattia cerebrale certificata per la quale percepiva un assegno sociale di importo mensile comunque irrisorio (750 taka corrispondenti a 7,50 euro). Con atto depositato in data 24-5-2023 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento della impugnazione. Con atto depositato in data 5-4-2024 l'appellante ha precisato le conclusioni come da atto di appello;
la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza dell'11-4-2024 (tenutasi con
R.G. 1840/2023
modalità cartolare) con i termini di legge (60 + 20 giorni ex art. 190 c.p.c.) per il deposito di conclusionali. Nessuna delle parti ha depositato conclusionali.
Diritto Stabilisce l'art. 29, comma 1, del d.lgs. 25-7-1998 n. 286 che “lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: …. d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. Nella fattispecie l'appellante , regolarmente soggiornante in Italia giusto Parte_1 permesso di soggiorno n. rilasciatogli dalla Questura di Napoli (pag. 1 atto di Numero_1 appello), ha chiesto il ricongiungimento con il proprio padre, , nato il Parte_3
20-2-1963 a Shariatpur, (Bangladesh), quindi infrasessantacinquenne, sostenendo che il proprio fratello, , benché convivente in Bagladesh con il padre, non è in Persona_1 grado di provvedere al sostentamento del padre a causa di una grave malattia cerebrale. Il rapporto di parentela con (padre dell'appellante) e con Parte_3 PE
(fratello dell'appellante) è attestato dalla nota del 1-9-2021 (così leggibile la data)
[...] della Ambasciata d'Italia a Dacca, sottoscritta dal Responsabile Ufficio Visti, che pure rappresentava che , che aveva presentato domanda di ingresso in Parte_3
Italia per motivi familiari, “risulta avere altri figli residenti in [...], PE
, nato il [...]”.
[...] L'appellante ha depositato in giudizio la certificazione medica in lingua inglese del Medical Officer, Upazila Health Complex, Naria Mobile, in data 6-11-2021, da cui risulta che PE
, fratello dell'appellante, è affetto da ritardo mentale;
ha anche prodotto, con
[...] traduzione asseverata in italiano, il “Libretto di pagamento dell'indennità di invalidità per indigenti” della Repubblica del Bangladesh con il versamento in favore di , Persona_1 fratello dell'appellante, dell'assegno mensile di invalidità di 750 taka dal mese di luglio 2019 a giugno 2020 e dal mese di luglio 2020 a settembre 2020; ha inoltre prodotto svariate rimesse di danaro effettate dall'appellante medesimo in favore di (padre Parte_3 dell'appellante), attraverso gli operatori finanziari internazionali Controparte_4
e National Exchange Company s.r.l., negli anni 2018, 2019, 2020 e
[...]
2021 e 2023. Lo stato di malattia del fratello dell'appellante non risulta sufficientemente contestato dalla Amministrazione appellata, la quale si è limitata a produrre la nota del 7-2-2023 della l'Ambasciata d'Italia a Dacca, indirizzata alla Avvocatura dello Stato di Roma, secondo cui
“l'interessato non ha prodotto alcuna documentazione comprovante il carico con il soggiornante e l'adeguato sostegno familiare dell'altro figlio residente in [...]. Né è stata presentata inoltre alcuna documentazione attestante la patologia del fratello del ricorrente che non poteva supporsi in assenza di certificazione medica”, ove si pensi che l'Ambasciata avrebbe certamente potuto condurre accertamenti in loco ai fini della verifica delle condizioni del nucleo familiare del padre dell'appellante (ex art. 29 bis, comma 2, d.lgs. 25-7-1998 n. 286). Si deve quindi ritenere che il padre dell'appellante, residente in [...], sia a carico dell'appellante, non essendo in grado l'altro figlio, pure residente in [...], di sostenere economicamente il padre perché impossibilitato a causa di grave e documentata malattia per la quale è beneficiario di pensione di invalidità. Ciò posto, ritiene il Collegio che la norma dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 25-7-1998 n. 286 debba interpretarsi ed applicarsi nel senso che anche nel caso di genitore infrasessantacinquenne (come nella specie) debba essere riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare, qualora l'altro figlio pure convivente con il predetto genitore sia impossibilitato per gravi motivi di salute (come nel concreto) al sostentamento economico
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del genitore nel suo Paese di origine, gravando il medesimo genitore a carico dello straniero residente in Italia (cfr. Cass. n. 20127 del 14-7-2021). Di conseguenza, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della ordinanza impugnata, si deve dichiarare il diritto al ricongiungimento dell'appellante con , nato Parte_3 il 20-2-1963 a Shariatpur, (Bangladesh), padre dell'appellante, e per l'effetto si deve disporre il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare con l'appellante in favore del padre di questo.
Non si ravvisano le condizioni per accogliere la domanda di risarcimento del danno, essendosi accolto l'appello sulla base di interpretazione di norme;
per la stessa ragione si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
, ed in riforma della ordinanza del Tribunale ordinario di Roma pronunciata ai sensi
[...] dell'art. 702 bis c,p.c. in data 23-2-2023 (comunicata il 6-3-2023), così provvede:
1. dichiara il diritto al ricongiungimento dell'appellante con , nato Parte_3 il 20-2-1963 a Shariatpur, (Bangladesh), padre dell'appellante, e per l'effetto dispone il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con l'appellante in favore del padre di questo;
2. compensa tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Roma 16-1-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 1840/2023