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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/03/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13160/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13160/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GIACALONE SALVATORE ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo:
, giusta procura in atti Email_1
Parte attrice (nel proc. 13160/2019 e parte opponente (nr. proc. nr. 13213/2019)
E rappresentato e difeso dall'avv. GIACALONE SALVATORE ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultimo:
, giusta procura in atti Email_1
Parte opponente (nr. proc. nr. 13214/2019)
Contro
ed rappresentate e difese ex lege Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliate presso la sua sede sita in Palermo via Villareale nr. 6
Parte convenuta (nel proc. 13160/2019 e parte opposta nei proc. 13213/19 e 13214/19)
***
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE CENTONZE: (proc. nr. 13160/19): preliminarmente,
pagina 1 di 7 ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di avuto Parte_1
riguardo alla obbligazione restitutoria per cui è sorta controversia tra le parti;
B)- nel merito, ritenere e dichiarare l'infondatezza del diritto sostanziale vantato dalla resistente
Amministrazione e ciò attesa l'occorsa realizzazione di tutte le opere previste nel Progetto finanziato entro e non oltre la data del 30.7.2010 ed, in particolare, l'ultimazione, entro la stessa data, della “controspalliera” nel fondo di c.da in Marsala;
C)- in CP_4
subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare che il rimborso preteso dalla resistente
Amministrazione, in conformità alla statuizione di cui alla lettera Q) comma II del Bando di gara, deve essere limitato ad Euro 4.871,80 pari al doppio dell'importo dei lavori, rendicontati in economia, contestati come asseritamente non realizzati entro il 30.7.2010, con conservazione dell'importo del contributo corrispondente almeno all'80% (ovvero alla maggior misura) delle rimanenti opere previste nel Progetto finanziato, realizzate nei tempi stabiliti dal Bando di gara (scadenza 30 Luglio 2010). Con vittoria di spese ed onorari (proc. nr. 13213/19): nel merito, ritenuta e dichiarata la fondatezza della proposta opposizione, annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 14 del 14.6.19, inficiata in via derivata dai medesimi vizi fatti valere avverso il provvedimento di revoca del contributo (sul quale strettamente si fonda), oggetto della causa pregiudiziale.
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE MARINO: (proc. nr. 13214/19) ritenuta e dichiarata la fondatezza della proposta opposizione, annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 15 del 14.6.19, inficiata in via derivata dai medesimi vizi fatti valere avverso il provvedimento di revoca del contributo (sul quale strettamente si fonda), oggetto della causa pregiudiziale.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice contabile - dichiarare che sussiste la legittimazione attiva di parte attrice - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Age, in quanto ente pagatore - nel merito, rigettare le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate
-. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio
MOTIVI della DECISIONE
quale titolare della omonima azienda agricola, esercente “l'attività di Parte_1
pagina 2 di 7 coltivazioni viticole, coltivazioni avicole, allevamento di bovini e caprini”, ha ottenuto,
l'erogazione del contributo di € 19.632,22 in conto anticipo giusta domanda n.
200719TP0142547 relativa al Bando OCM Vino 2006/2007 (Azione 2) – “Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Regione Sicilia”, importo corrispondente al 57% del costo totale dell'intervento progettato pari ad Euro 34.442,52, erogato per la ristrutturazione e riconversione, attraverso estirpazione e reimpianto, di propri vigneti ricadenti in c.da S. Onofrio [Foglio 212 Particelle 391 – 392] ed in c.da
[Foglio 221 Particelle 158 – 280] nel territorio del Comune di Marsala. CP_4
L'Ufficio Servizio Agricoltura di Trapani, con Determinazione Dirigenziale prot. n. 16257 del 2.12.15, ha chiesto la restituzione del suddetto importo sul presupposto che la ditta avrebbe falsamente attestato, nella richiesta di collaudo del 30.7.2010 (il giorno di scadenza prevista nel Bando), l'intervenuta ultimazione delle opere di reimpianto dei vigneti previste in seno al Progetto ammesso a finanziamento;
alla Centonze è stata quindi notificata, in data 13.4.2018, la cartella di pagamento n. 299 2018 00029025 07 000 per il recupero coattivo dell'importo suddetto, oltre interessi e spese.
La ha quindi convenuto in giudizio l' Pt_1 Controparte_5
ed
[...] Controparte_6 al fine di far accertare l'insussistenza del diritto degli stessi alla restituzione della somma di
€ 19.632,22.
In altri due separati giudizi, riuniti al presente, sono state impugnate dalla e da Pt_1
Par
, Tecnico Progettista e Direttore Lavori, le ordinanze – ingiunzioni Controparte_1
rispettivamente loro notificate (n. 14 del 14.6.19 alla e nr. 15 del 14.6.2019 al Pt_1
, quest'ultimo quale responsabile a titolo di concorso nell'illecito amministrativo) CP_1 con le quali è stata loro irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 comma 1 II inciso Legge 23.12.86 n. 898 pari a complessivi € 14.533,80.
Si è costituito l'Assessorato ed eccependo a carenza di giurisdizione del giudice CP_3
ordinario in favore di quello amministrativo e contestando le avverse domande.
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che la controversia attiene all'erogazione di pubblici finanziamenti e, pertanto, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata (Cass.
pagina 3 di 7 Sez. Un. 19 maggio 2008 n.12641 e Cons. di St. Ad. Plen. n.6/2014), non rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art.133 co.1 lett. b) c.p.a., distinguendosi la concessione di contributi da quella di beni pubblici strictu sensu intesa in ragione della fungibilità caratterizzante l'oggetto del rapporto concessorio di diritto pubblico in questione, ossia il denaro.
Tanto il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Cons. Stato, Ad.
Plen. 29 luglio 2013, n. 13) quanto la Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., ord.25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Civ., Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass.
Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 7/12/2019
15867; Cass. Civ., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Civ., Sez. Un., 26 luglio 2006,
n. 16896; Cass. Civ., Sez. Un., 10 aprile 2003, n. 5617) hanno più volte affermato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere deciso ricorrendo al criterio della situazione soggettiva per la tutela della quale si agisce in giudizio, con la conseguenza, pertanto, che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, senza che alla Pubblica Amministrazione sia demandato compito diverso dalla mera verifica dell'effettiva esistenza dei relativi presupposti, non potendo l'Autorità amministrativa all'uopo deputata, dunque, esercitare alcuna discrezionalità in ordine all'an, al quid o al quomodo dell'erogazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Civ. Sez. un. 13 ottobre 2011, n. 21062; Cass. Sez. Un. 25 luglio 2006 n. 16896, 22 luglio 2002 n.
10689; Cass. Sez. Un. 28 ottobre 2005 n. 21000); b) sussiste ancora la giurisdizione del giudice ordinario allorché la controversia riguardi l'erogazione o la ripetizione del contributo e si discuta dell'inadempimento ad opera del beneficiario degli obblighi da costui assunti per la concessione della chiesta ed/od ottenuta sovvenzione pubblica, trattandosi di questioni attinenti alla fase di svolgimento ed esecuzione del rapporto pubblico di finanziamento, senza che all'uopo rilevi in modo alcuno la denominazione dell'atto controverso, ben potendo, infatti, in questi casi il Giudice Civile sindacare la legittimità dell'operato dell'Autorità amministrativa allorché si traduca in provvedimenti pagina 4 di 7 formalmente qualificati di revoca, di decadenza o di risoluzione, fondati sull'asserito inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo da parte del beneficiario (Cass. Civ. Sez. Un. ord. 25 gennaio 2013, n. 1776); c) sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice Amministrativo qualora la controversia attenga esclusivamente la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale di erogazione del contributo, ovvero quando quest'ultimo atto sia stato annullato per vizi di 7/12/2019 legittimità o revocato per contrasto con l'interesse pubblico in autotutela, senza che rilevino eventuali inadempimenti del beneficiario (Cass. Civ., Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1710;
Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17).
Non sussiste poi l'eccepito difetto di legittimazione passiva della Pt_1
E' infatti pacifico che, indipendentemente dalla confisca della ditta individuale, quest'ultima coincide con la persona fisica del suo titolare, non costituendo un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale: ne consegue che dell'eventuale restituzione del contributo di cui si discute deve senz'altro rispondere la Pt_1
Passando all'esame del merito, e hanno contestato le risultanze del Pt_1 CP_1
rapporto della Guardia di Finanza di Trapani del 3.7.2014 che ha ritenuto inverosimile che la abbia realizzato, entro la data di scadenza del 30.7.2010 indicata dal Bando di Pt_1
gara, tutte le opere previste nel Progetto finanziato e, segnatamente, la controspalliera per la vigna da reimpiantare sullo spezzone di terreno sito in C.da Maimone di Marsala composta da 828 pali (cfr. contestazione contenuta nel decreto dirigenziale del 2.12.2015 nr. 16257), di cui 624 pali vignaroli e 104 pali di testata (come è dichiarato nella relazione tecnica a firma del ), considerato che soltanto in data 29.7.2020 vennero consegnati CP_1
alla dalla 650 pali zincati (a fronte degli 828 necessari) per la Pt_1 Parte_3
realizzazione della controspalliera (cfr. fattura n. 325 emessa dalla ditta fornitrice
. Parte_3
Secondo quanto dichiarato dalla Centonze ed asseverato dal , in due giorni, dal 29 al CP_1
30 luglio 2010, sarebbero invece stati impiantati tutti i pali necessari a realizzare la controspalliera, benché, tra l'altro, ne fossero stati consegnati soltanto 625.
pagina 5 di 7 La tesi degli attori non è credibile.
In disparte il fatto che i testi sentiti ( , ) Testimone_1 Tes_2 Tes_3
hanno ricordato, a distanza di anni, gli esatti giorni di lavorazione – circostanza, questa, che li rende non particolarmente attendibili – e che, anche utilizzando la pressa pianta pali, non
è possibile procedere a piantare tutti i pali necessari, i suddetti testi hanno tutti dichiarato di avere posizionato in due giorni i 625 pali forniti dalla il 29.7.2010: i pali forniti, Pt_3
però, erano in numero insufficiente per completare la realizzazione della controspalliera, stando a quanto attestato dal nella sua relazione tecnica, nella quale è precisato che CP_1
la controspalliera è composta da 828 pali.
Ne consegue che correttamente è stata disposta la revoca del contributo non avendo la provato di avere concluso i lavori progettati nel termine previsto dal bando. Pt_1
Peraltro, considerate le evidenti discrasie evidenziate, non è nemmeno stata raggiunta la prova che la abbia realizzato, entro il termine previsto dal bando, l'80% delle Pt_1
opere progettate con conseguente maturazione del diritto ad un minor contributo.
Vanno rigettate anche le opposizioni spiegate dalla stessa e dal alle Pt_1 CP_1
ordinanze - ingiunzioni di pagamento rispettivamente loro notificate, portanti i rispettivi nr.
14 e nr. 15 del 14.6.19.
Accertata infatti la difformità ovvero la falsità delle attestazioni e dichiarazioni relative ai lavori finanziati, è pacifica la responsabilità in solido con la , Controparte_7
Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori, che attestò falsamente la loro ultimazione dei termini previsti dal bando.
Risulta invero neutra la circostanza che, con la sentenza n. 392/18, il Tribunale di Marsala abbia dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 2 L. 898/86, considerato che la sanzione amministrativa si applica indipendentemente dall'accertamento penale.
Al rigetto delle domande e delle opposizioni, segue la condanna alle spese di e Pt_1
: le spese a carico della per entrambi i giudizi dalla stessa introdotti, CP_8 Pt_1
vanno liquidate in complessivi € 3700,00 (applicati i medi per la fase di studio, introduttiva e di trattazione ed i minimi per la fase decisionale), oltre iva, cpa e spese prenotate a debito;
quelle a carico del (per il solo giudizio in cui è parte) vanno invece liquidate in CP_1
pagina 6 di 7 complessivi € 1.696,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva, esclusa la fase di trattazione e applicati i minimi per la fase decisionale), oltre iva, cpa e spese prenotate a debito.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta le domande formulate da nel proc. nr. 13160/2019 r.g.; Parte_1 rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 14 del 14.6.19 proposta da Parte_1
[...] rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 15 del 14.6.19 proposta da
[...]
; CP_1
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
e di Controparte_5 [...]
delle spese di giudizio, liquidate in € 3700,00, oltre iva, cpa e Controparte_6
spese prenotate a debito;
condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
e di agenzia per le Controparte_5 CP_6 erogazioni delle spese di giudizio, liquidate in € 1.696,00, oltre iva, cpa e spese prenotate a debito.
Palermo, 16.3.2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13160/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GIACALONE SALVATORE ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo:
, giusta procura in atti Email_1
Parte attrice (nel proc. 13160/2019 e parte opponente (nr. proc. nr. 13213/2019)
E rappresentato e difeso dall'avv. GIACALONE SALVATORE ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultimo:
, giusta procura in atti Email_1
Parte opponente (nr. proc. nr. 13214/2019)
Contro
ed rappresentate e difese ex lege Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliate presso la sua sede sita in Palermo via Villareale nr. 6
Parte convenuta (nel proc. 13160/2019 e parte opposta nei proc. 13213/19 e 13214/19)
***
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE CENTONZE: (proc. nr. 13160/19): preliminarmente,
pagina 1 di 7 ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di avuto Parte_1
riguardo alla obbligazione restitutoria per cui è sorta controversia tra le parti;
B)- nel merito, ritenere e dichiarare l'infondatezza del diritto sostanziale vantato dalla resistente
Amministrazione e ciò attesa l'occorsa realizzazione di tutte le opere previste nel Progetto finanziato entro e non oltre la data del 30.7.2010 ed, in particolare, l'ultimazione, entro la stessa data, della “controspalliera” nel fondo di c.da in Marsala;
C)- in CP_4
subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare che il rimborso preteso dalla resistente
Amministrazione, in conformità alla statuizione di cui alla lettera Q) comma II del Bando di gara, deve essere limitato ad Euro 4.871,80 pari al doppio dell'importo dei lavori, rendicontati in economia, contestati come asseritamente non realizzati entro il 30.7.2010, con conservazione dell'importo del contributo corrispondente almeno all'80% (ovvero alla maggior misura) delle rimanenti opere previste nel Progetto finanziato, realizzate nei tempi stabiliti dal Bando di gara (scadenza 30 Luglio 2010). Con vittoria di spese ed onorari (proc. nr. 13213/19): nel merito, ritenuta e dichiarata la fondatezza della proposta opposizione, annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 14 del 14.6.19, inficiata in via derivata dai medesimi vizi fatti valere avverso il provvedimento di revoca del contributo (sul quale strettamente si fonda), oggetto della causa pregiudiziale.
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE MARINO: (proc. nr. 13214/19) ritenuta e dichiarata la fondatezza della proposta opposizione, annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 15 del 14.6.19, inficiata in via derivata dai medesimi vizi fatti valere avverso il provvedimento di revoca del contributo (sul quale strettamente si fonda), oggetto della causa pregiudiziale.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice contabile - dichiarare che sussiste la legittimazione attiva di parte attrice - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Age, in quanto ente pagatore - nel merito, rigettare le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate
-. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio
MOTIVI della DECISIONE
quale titolare della omonima azienda agricola, esercente “l'attività di Parte_1
pagina 2 di 7 coltivazioni viticole, coltivazioni avicole, allevamento di bovini e caprini”, ha ottenuto,
l'erogazione del contributo di € 19.632,22 in conto anticipo giusta domanda n.
200719TP0142547 relativa al Bando OCM Vino 2006/2007 (Azione 2) – “Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Regione Sicilia”, importo corrispondente al 57% del costo totale dell'intervento progettato pari ad Euro 34.442,52, erogato per la ristrutturazione e riconversione, attraverso estirpazione e reimpianto, di propri vigneti ricadenti in c.da S. Onofrio [Foglio 212 Particelle 391 – 392] ed in c.da
[Foglio 221 Particelle 158 – 280] nel territorio del Comune di Marsala. CP_4
L'Ufficio Servizio Agricoltura di Trapani, con Determinazione Dirigenziale prot. n. 16257 del 2.12.15, ha chiesto la restituzione del suddetto importo sul presupposto che la ditta avrebbe falsamente attestato, nella richiesta di collaudo del 30.7.2010 (il giorno di scadenza prevista nel Bando), l'intervenuta ultimazione delle opere di reimpianto dei vigneti previste in seno al Progetto ammesso a finanziamento;
alla Centonze è stata quindi notificata, in data 13.4.2018, la cartella di pagamento n. 299 2018 00029025 07 000 per il recupero coattivo dell'importo suddetto, oltre interessi e spese.
La ha quindi convenuto in giudizio l' Pt_1 Controparte_5
ed
[...] Controparte_6 al fine di far accertare l'insussistenza del diritto degli stessi alla restituzione della somma di
€ 19.632,22.
In altri due separati giudizi, riuniti al presente, sono state impugnate dalla e da Pt_1
Par
, Tecnico Progettista e Direttore Lavori, le ordinanze – ingiunzioni Controparte_1
rispettivamente loro notificate (n. 14 del 14.6.19 alla e nr. 15 del 14.6.2019 al Pt_1
, quest'ultimo quale responsabile a titolo di concorso nell'illecito amministrativo) CP_1 con le quali è stata loro irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 comma 1 II inciso Legge 23.12.86 n. 898 pari a complessivi € 14.533,80.
Si è costituito l'Assessorato ed eccependo a carenza di giurisdizione del giudice CP_3
ordinario in favore di quello amministrativo e contestando le avverse domande.
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che la controversia attiene all'erogazione di pubblici finanziamenti e, pertanto, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata (Cass.
pagina 3 di 7 Sez. Un. 19 maggio 2008 n.12641 e Cons. di St. Ad. Plen. n.6/2014), non rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art.133 co.1 lett. b) c.p.a., distinguendosi la concessione di contributi da quella di beni pubblici strictu sensu intesa in ragione della fungibilità caratterizzante l'oggetto del rapporto concessorio di diritto pubblico in questione, ossia il denaro.
Tanto il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Cons. Stato, Ad.
Plen. 29 luglio 2013, n. 13) quanto la Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., ord.25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Civ., Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass.
Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 7/12/2019
15867; Cass. Civ., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Civ., Sez. Un., 26 luglio 2006,
n. 16896; Cass. Civ., Sez. Un., 10 aprile 2003, n. 5617) hanno più volte affermato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere deciso ricorrendo al criterio della situazione soggettiva per la tutela della quale si agisce in giudizio, con la conseguenza, pertanto, che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, senza che alla Pubblica Amministrazione sia demandato compito diverso dalla mera verifica dell'effettiva esistenza dei relativi presupposti, non potendo l'Autorità amministrativa all'uopo deputata, dunque, esercitare alcuna discrezionalità in ordine all'an, al quid o al quomodo dell'erogazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Civ. Sez. un. 13 ottobre 2011, n. 21062; Cass. Sez. Un. 25 luglio 2006 n. 16896, 22 luglio 2002 n.
10689; Cass. Sez. Un. 28 ottobre 2005 n. 21000); b) sussiste ancora la giurisdizione del giudice ordinario allorché la controversia riguardi l'erogazione o la ripetizione del contributo e si discuta dell'inadempimento ad opera del beneficiario degli obblighi da costui assunti per la concessione della chiesta ed/od ottenuta sovvenzione pubblica, trattandosi di questioni attinenti alla fase di svolgimento ed esecuzione del rapporto pubblico di finanziamento, senza che all'uopo rilevi in modo alcuno la denominazione dell'atto controverso, ben potendo, infatti, in questi casi il Giudice Civile sindacare la legittimità dell'operato dell'Autorità amministrativa allorché si traduca in provvedimenti pagina 4 di 7 formalmente qualificati di revoca, di decadenza o di risoluzione, fondati sull'asserito inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo da parte del beneficiario (Cass. Civ. Sez. Un. ord. 25 gennaio 2013, n. 1776); c) sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice Amministrativo qualora la controversia attenga esclusivamente la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale di erogazione del contributo, ovvero quando quest'ultimo atto sia stato annullato per vizi di 7/12/2019 legittimità o revocato per contrasto con l'interesse pubblico in autotutela, senza che rilevino eventuali inadempimenti del beneficiario (Cass. Civ., Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1710;
Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17).
Non sussiste poi l'eccepito difetto di legittimazione passiva della Pt_1
E' infatti pacifico che, indipendentemente dalla confisca della ditta individuale, quest'ultima coincide con la persona fisica del suo titolare, non costituendo un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale: ne consegue che dell'eventuale restituzione del contributo di cui si discute deve senz'altro rispondere la Pt_1
Passando all'esame del merito, e hanno contestato le risultanze del Pt_1 CP_1
rapporto della Guardia di Finanza di Trapani del 3.7.2014 che ha ritenuto inverosimile che la abbia realizzato, entro la data di scadenza del 30.7.2010 indicata dal Bando di Pt_1
gara, tutte le opere previste nel Progetto finanziato e, segnatamente, la controspalliera per la vigna da reimpiantare sullo spezzone di terreno sito in C.da Maimone di Marsala composta da 828 pali (cfr. contestazione contenuta nel decreto dirigenziale del 2.12.2015 nr. 16257), di cui 624 pali vignaroli e 104 pali di testata (come è dichiarato nella relazione tecnica a firma del ), considerato che soltanto in data 29.7.2020 vennero consegnati CP_1
alla dalla 650 pali zincati (a fronte degli 828 necessari) per la Pt_1 Parte_3
realizzazione della controspalliera (cfr. fattura n. 325 emessa dalla ditta fornitrice
. Parte_3
Secondo quanto dichiarato dalla Centonze ed asseverato dal , in due giorni, dal 29 al CP_1
30 luglio 2010, sarebbero invece stati impiantati tutti i pali necessari a realizzare la controspalliera, benché, tra l'altro, ne fossero stati consegnati soltanto 625.
pagina 5 di 7 La tesi degli attori non è credibile.
In disparte il fatto che i testi sentiti ( , ) Testimone_1 Tes_2 Tes_3
hanno ricordato, a distanza di anni, gli esatti giorni di lavorazione – circostanza, questa, che li rende non particolarmente attendibili – e che, anche utilizzando la pressa pianta pali, non
è possibile procedere a piantare tutti i pali necessari, i suddetti testi hanno tutti dichiarato di avere posizionato in due giorni i 625 pali forniti dalla il 29.7.2010: i pali forniti, Pt_3
però, erano in numero insufficiente per completare la realizzazione della controspalliera, stando a quanto attestato dal nella sua relazione tecnica, nella quale è precisato che CP_1
la controspalliera è composta da 828 pali.
Ne consegue che correttamente è stata disposta la revoca del contributo non avendo la provato di avere concluso i lavori progettati nel termine previsto dal bando. Pt_1
Peraltro, considerate le evidenti discrasie evidenziate, non è nemmeno stata raggiunta la prova che la abbia realizzato, entro il termine previsto dal bando, l'80% delle Pt_1
opere progettate con conseguente maturazione del diritto ad un minor contributo.
Vanno rigettate anche le opposizioni spiegate dalla stessa e dal alle Pt_1 CP_1
ordinanze - ingiunzioni di pagamento rispettivamente loro notificate, portanti i rispettivi nr.
14 e nr. 15 del 14.6.19.
Accertata infatti la difformità ovvero la falsità delle attestazioni e dichiarazioni relative ai lavori finanziati, è pacifica la responsabilità in solido con la , Controparte_7
Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori, che attestò falsamente la loro ultimazione dei termini previsti dal bando.
Risulta invero neutra la circostanza che, con la sentenza n. 392/18, il Tribunale di Marsala abbia dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 2 L. 898/86, considerato che la sanzione amministrativa si applica indipendentemente dall'accertamento penale.
Al rigetto delle domande e delle opposizioni, segue la condanna alle spese di e Pt_1
: le spese a carico della per entrambi i giudizi dalla stessa introdotti, CP_8 Pt_1
vanno liquidate in complessivi € 3700,00 (applicati i medi per la fase di studio, introduttiva e di trattazione ed i minimi per la fase decisionale), oltre iva, cpa e spese prenotate a debito;
quelle a carico del (per il solo giudizio in cui è parte) vanno invece liquidate in CP_1
pagina 6 di 7 complessivi € 1.696,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva, esclusa la fase di trattazione e applicati i minimi per la fase decisionale), oltre iva, cpa e spese prenotate a debito.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta le domande formulate da nel proc. nr. 13160/2019 r.g.; Parte_1 rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 14 del 14.6.19 proposta da Parte_1
[...] rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 15 del 14.6.19 proposta da
[...]
; CP_1
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
e di Controparte_5 [...]
delle spese di giudizio, liquidate in € 3700,00, oltre iva, cpa e Controparte_6
spese prenotate a debito;
condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
e di agenzia per le Controparte_5 CP_6 erogazioni delle spese di giudizio, liquidate in € 1.696,00, oltre iva, cpa e spese prenotate a debito.
Palermo, 16.3.2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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