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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 08/10/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 3298/2025 promossa da
, c.f. , e da Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Andrea Alberto, con domicilio in Biella, via Trento 9;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: A) Pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Cossato (BI) il 25/09/2005 tra il Sig. e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
B) Alcun obbligo di mantenimento reciproco per i coniugi, essendo quest'ultimi economicamente autosufficienti e d'accordo nel non sollevare alcuna pretesa economica;
C) Di fissare l'efficacia del divorzio a partire dalla data della pronuncia del provvedimento;
D) Nulla sulle spese.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Cossato il Parte_1 Parte_2
25/09/2005, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Cossato, anno 2005, parte I, numero 12. Dall'unione non sono nati figli.
Fra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto del Tribunale di Biella dell'11/08/2014.
Con ricorso congiunto depositato il 14/08/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta l'11 agosto 2014, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 3298 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in Cossato il 25/09/2005, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso
[...]
l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2005, parte I, numero 12;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 07/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 3298/2025 promossa da
, c.f. , e da Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Andrea Alberto, con domicilio in Biella, via Trento 9;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: A) Pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Cossato (BI) il 25/09/2005 tra il Sig. e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
B) Alcun obbligo di mantenimento reciproco per i coniugi, essendo quest'ultimi economicamente autosufficienti e d'accordo nel non sollevare alcuna pretesa economica;
C) Di fissare l'efficacia del divorzio a partire dalla data della pronuncia del provvedimento;
D) Nulla sulle spese.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Cossato il Parte_1 Parte_2
25/09/2005, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Cossato, anno 2005, parte I, numero 12. Dall'unione non sono nati figli.
Fra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto del Tribunale di Biella dell'11/08/2014.
Con ricorso congiunto depositato il 14/08/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta l'11 agosto 2014, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 3298 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in Cossato il 25/09/2005, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso
[...]
l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2005, parte I, numero 12;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 07/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore