Art. 13.
Le indennita' spettanti in base al decreto legislativo 2 settembre 1946, n. 483 , ai commissari per i concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione con bandi pubblicati dopo il 1 gennaio 1947, sono aumentate del settanta per cento.
La misura delle indennita' previste dal comma precedente si applica anche ai commissari dei concorsi per maestri elementari indetti dopo il 10 gennaio 1947.
Non sono ripetibili le maggiori somme che eventualmente risultino corrisposte per i concorsi di cui al precedente comma gia' interamente espletati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le indennita' spettanti in base al decreto legislativo 2 settembre 1946, n. 483 , ai commissari per i concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione con bandi pubblicati dopo il 1 gennaio 1947, sono aumentate del settanta per cento.
La misura delle indennita' previste dal comma precedente si applica anche ai commissari dei concorsi per maestri elementari indetti dopo il 10 gennaio 1947.
Non sono ripetibili le maggiori somme che eventualmente risultino corrisposte per i concorsi di cui al precedente comma gia' interamente espletati dalla data di entrata in vigore della presente legge.