Articolo 13 della Legge 4 novembre 1950, n. 888
Articolo 12Articolo 14
Versione
19 novembre 1950
Art. 13.
Le indennita' spettanti in base al decreto legislativo 2 settembre 1946, n. 483 , ai commissari per i concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione con bandi pubblicati dopo il 1 gennaio 1947, sono aumentate del settanta per cento.
La misura delle indennita' previste dal comma precedente si applica anche ai commissari dei concorsi per maestri elementari indetti dopo il 10 gennaio 1947.
Non sono ripetibili le maggiori somme che eventualmente risultino corrisposte per i concorsi di cui al precedente comma gia' interamente espletati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 19 novembre 1950