Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01920/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2023, proposto da
Comune di Castrovillari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Cariati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
della Deliberazione del 23 Maggio 2023 217/2023/S/IDR emessa da ARERA “Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente e notificata in data 30/5/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Castrovillari ha impugnato la Deliberazione di ARERA del 23 Maggio 2023 217/2023/S/IDR che ha irrogato al Comune una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 24.000,00.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione di legge - Erronea applicazione della sanzione per omessa valutazione della documentazione tempestivamente inviata - Difetto di istruttoria.
La difesa di ARERA ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività in quanto il provvedimento sanzionatorio è stato notificato a parte avversaria via pec, alla casella di posta elettronica protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it, in data 29 maggio 2023, come risulta agli atti; il ricorso del Comune di Castrovillari è stato però notificato solamente in data 31 luglio 2023, dunque oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del codice del processo amministrativo. In subordine ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è irricevibile per tardività della notifica.
Ai sensi dell’art. 29 cpa comma 1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni .
Ai sensi dell’art. 119 cpa 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti . 2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
Non è contestato in atti che il provvedimento sanzionatorio è stato notificato alla ricorrente via pec, alla casella di posta elettronica protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it, in data 29 maggio 2023 e quindi il termine per la notifica scadeva il 28 luglio 2023 (venerdì). Il ricorso del Comune di Castrovillari è stato però notificato solamente in data 31 luglio 2023 (lunedì), dunque oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del codice del processo amministrativo ed è quindi irricevibile.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, trattandosi di controversia tra due enti pubblici.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO