Articolo 5 della Legge 27 luglio 1999, n. 268
Articolo 4Articolo 6
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24 agosto 1999
Art. 5. Applicazione della legge 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualita', con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999