Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 225/2021 r.g. posta in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025 e promossa d a
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Parte_2
PISTOIA FRANCESCO e dell'avv. FALCONE BARTOLOMEO
( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PISTOIA FRANCESCO,
APPELLANTE
c o n t r o
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del Suo Procuratore
[...] CP_3
con il patrocinio dell'avv. STRINGHINI SERGIO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PASCOLI 7 24121 BERGAMO
presso il difensore,
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n. 1367 del Tribunale di Bergamo,
pubblicata il 9/10/2020.
Conclusioni:
Dell'appellante:
“- Ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;
A) IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nelle seguenti istanze istruttorie:
I. Sull'ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c.
Si chiede che , ai sensi dell'art. 117 e 119 TUB ed CP_4
anche mediante ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c., provveda alla
consegna alla appellante ed alla produzione in giudizio degli estratti
analitici e sintetici del conto n. 14645 dal 13.05.1993 al 31.12.2006, il
cui possesso è stato confermato in atti dalla appellata stessa.
II. Sulla integrazione della CTU disposta con estensione del quesito a
quanto oggetto in contestazione in atti
Si insiste nella estensione del quesito peritale alle seguenti operazioni
escluse dal Giudice di prime cure con l'ordinanza di ammissione della
CTU e, in particolare:
1) al ricalcolo degli interessi debitori al tasso sostitutivo BOT anche
nel periodo successivo all'01.08.2007 per le ragioni precisate alle
pagg. da 3 a 6 della memoria ex. art. 183, co. VI n. 1 c.p.c. –ALL. B,
senza tenere conto di alcuna variazione unilaterale dell'Istituto
Bancario essendo contestata la ricezione delle proposte di modifica
unilaterale; 2) alla eliminazione degli interessi anatocistici anche nel - 3 -
periodo anteriore all'01.01.2014, in assenza di prova di specifica
approvazione per iscritto della clausola ex. art. 7, co. III delibera
CICR 09.02.2000, sempre necessaria secondo la Suprema Corte (da
ultimo, Cass. civ., sez. I, 12.03.2020 n. 7105 e Cass. civ, sez. I,
19.05.2020 n. 9140) ed anche nel caso di specie a fronte del
peggioramento delle condizioni economiche (pag. 7 – memoria ex. art.
183, co. VI n. 1 c.p.c. – ALL. B), nonché per violazione dell'art. 6
delibera CICR 09.02.2000 non indicando i contratti in atti i tassi di
interesse creditori nominali ed effettivi ed i tassi di interesse debitore
entro e fuori fido nominali ed effettivi;
3) alla eliminazione delle cms e
delle commissioni di cui all'art. 117 bis TUB per le ragioni precisate
da ultimo alle pagg. da 14 a 16 nella memoria ex. art. 183, co. VI n. 1
c.p.c. – ALL. B;
4) alla verifica della pattuizione ed applicazione di
interessi usurari ed alla conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.
per le ragioni da ultimo precisate alle pagg. da 9 a 14 – memoria ex.
art. 183, co. VI n. 1 c.p.c. – ALL. B;
5) al ricalcolo del saldo senza
tener conto dell'eccezione di prescrizione formulata dal momento che
la domanda attorea è di mero accertamento e rettifica del saldo e, in
via subordinata, defalcando via via gli illegittimi addebiti e non sulla
base delle originarie annotazioni (come disposto, da ultimo, da App.
Milano, 20.01.2020 n. 176 e come richiesto dalla stessa attrice a pag.
23 e 24 della memoria ex. art. 183, co. VI n. 1 c.p.c. – ALL. B); 6) al
ricalcolo del saldo sostituendo alle date valute le date contabili;
7) alla
luce dei ricalcoli compiuti ai punti precedenti eliminare l'effetto
prescrizionale nel periodo 01.01.2007 all'08.02.2008 e determinare il - 4 -
saldo del rapporto di conto corrente n. 14645 alla data dell'ultimo
estratto conto prodotto in atti del 30.06.2017;
B) NEL MERITO
In via principale:
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n.
1367/2020 – REP. 3314/2020, emessa dal Tribunale di Bergamo, in
persona del G.I. dott. Tommaso Del Giudice, nel procedimento
rubricato al n. R.G. 2600/2019, in data 19.09.2020, pubblicata in data
09.10.2020 e non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n.
713/14645 nonché delle aperture di credito indicate in atti per
violazione di legge ed indeterminatezza delle singole clausole ivi
contenute, per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia di usura con
riferimento ai contratti di apertura di credito del 17.04.2013, del
05.08.2014, del 18.11.2014, del 22.10.2015;
- per l'effetto, determinare il saldo conto disponendo l'annotazione a
credito sul contratto di conto corrente n. 713/14645 della società
attrice dell'importo di € 181.580,33, di cui € 35.462,94 a titolo di
anatocismo, € 22.893,21 a titolo di cms, € 22.964,86 a titolo di cdf, €
809,00 a titolo di gestione fido, € 1.080,00 a titolo di CI, € 780,00 a
titolo di spese oltre fido, € 4.935,37 a titolo spese gestione conto, €
65.996,65 a titolo di delta interessi, € 9.504,72 a titolo di interessi cms,
€ 2.879,06 a titolo di interessi su commissioni ex. art. 117 bis TUB, €
1.643,54 a titolo di interessi su spese ed € 12.620,68 a titolo usura - 5 -
108/96, o della maggiore o minore somma emergente in corso di causa,
oltre interessi dal dovuto sino al saldo, con riserva di precisazione e di
estensione al periodo successivo, accertando e dichiarando il saldo del
rapporto alla data del 30.06.2017 o alla data successiva alla luce della
documentazione e precisazione svolta in atti;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda
principale, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza
n. 1367/2020 – REP. 3314/2020, emessa dal Tribunale di Bergamo, in
persona del G.I. dott. Tommaso Del Giudice, nel procedimento
rubricato al n. R.G. 2600/2019, in data 19.09.2020, pubblicata in data
09.10.2020 e non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia di usura con
riferimento ai contratti di apertura di credito parte dal Pt_3
17.03.2013 e parte anticipi dal 06.11.2007;
- per l'effetto, determinare il saldo conto disponendo l'annotazione a
credito sul contratto di conto corrente n. 713/14645 della società
attrice dell'importo di € 104.145,66, di cui € 115,72 per usura
contrattuale parte cassa dal 17.03.2013 ed € 104.029,94 per usura
contrattuale parte anticipi dal 06.11.2007, oltre interessi dal dovuto
sino al saldo, con riserva di precisazione e di estensione al periodo
successivo, accertando e dichiarando il saldo del rapporto alla data
del 30.06.2017 o alla data successiva alla luce della documentazione
e precisazione svolta in atti;
In ogni caso - 6 -
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente
procedimento e di quello di prime cure, ponendo a carico di parte
appellata il pagamento delle spese di CTU.”
Dell'appellata:
“Voglia 1'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte
le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di
primo grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte
appellante, così come meglio specificato in comparsa di costituzione e
risposta e negli atti di primo grado da intendersi quivi integralmente
richiamati, cosi giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- respingere l'appello formulato dalla società e ogni altra Pt_1
domanda proposta nei confronti di ora CP_4 [...]
, perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi CP_5
esposti in narrativa,
- confermare la sentenza n.1367/20 emessa dal Tribunale di Bergamo,
dott. Tommaso Del Giudice, in data 19.09.2020 e pubblicata il
9.10.2020;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone all'accoglimento dell'ordine di esibizione e
all'integrazione della CTU contabile per le ragioni già spiegate in
atto;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - 7 -
ha convenuto in giudizio chiedendo la Pt_1 CP_4
declaratoria di nullità delle clausole del contratto di conto corrente n.
713/14645 nonché la declaratoria di nullità dei tassi di cui ai contratti di apertura di credito del 17/04/2013, del 05/08/2014, del 18/11/2014
e del 22/10/2015 e, per l'effetto, la rideterminazione del saldo del conto.
Con rituale comparsa si è costituita la banca chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza n. 1367/2020 il Tribunale di Bergamo, aderendo al primo conteggio effettuato dal ctu, ha accertato e dichiarato: la nullità della clausola disciplinante gli interessi creditori sino al 31.07.2007 e la loro sostituzione automatica con il tasso legale sino alla predetta data;
la nullità della clausola disciplinante le spese “limitatamente alle spese di
gestione fido, oltre fido, gestione o tenuta conto, gestione del
portafoglio sbf del contratto di conto corrente del 31.07.2007 e fino al
12.04.2010 per le spese sugli affidamenti e per i conti sbf, nonché fino
all'11.04.2014 per le spese di gestione o tenuta conto”; la nullità della clausola anatocistica disciplinante gli interessi debitori, con conseguente epurazione dal conto di tali addebitati dall'apertura alla data del 30/06/2000 ed a partire dal 1/01/2014 ed, in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ha rideterminato il saldo in € 6.077,12 a credito di alla data del 30/06/2017, Parte_1
sostituendo il precedente saldo negativo pari a € – 11.460,17.
Il Tribunale ha poi rigettato le restanti domande e compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di CTU a - 8 -
carico di entrambe le parti in solido e in proporzioni uguali.
Più nel dettaglio, il giudice di prime cure ha ritenuto che il tasso debitore pattuito nel conto del 1993 dovesse estendersi anche ai rapporti ad esso collegati che non presentavano un'autonoma disciplina degli interessi debitori, compresi i conti anticipi, ritenuti una mera evidenza contabile di un unico rapporto.
Ha ritenuto legittimo il rinvio all'indice Euribor, richiamando giurisprudenza consolidata in merito alla sua validità quale parametro di riferimento.
Ha considerato irrilevante la mancata indicazione del TAEG, in quanto mero indicatore di costo a cui non si applicherebbe la previsione di cui all'art. 117 co. 6 TUB.
Ha escluso l'applicazione della disciplina consumeristica, essendo l'attrice una società.
Ha ritenuto fondata la censura sugli interessi creditori per quanto riguarda il contratto di conto corrente bancario del 31/07/2007. E ha,
quindi, applicato il tasso sostitutivo ex art. 5 L. 154/1002 sino al
31/07/2007, ritenendo valido l'esercizio dello ius variandi da parte della banca - anche se contenuto in un estratto conto - poiché
antecedente all'applicazione del nuovo tasso.
Superata l'eccezione di nullità della CMS per mancanza di causa, ha ritenuto che la stessa fosse stata regolarmente pattuita a partire dall'apertura di credito dell'11/01/2002 e, quindi, precedente il primo estratto conto prodotto in atti. La CD è stata considerata validamente pattuita ex art. 2-bis D.L. 185/98 e L. 2/2009; la CI è stata ritenuta - 9 -
legittima in quanto prevista nell'atto di ius variandi (doc. n. 11) e conforme alla delibera CICR n. 644/2012.
L'esercizio dello ius variandi è stato ritenuto correttamente esercitato,
essendo stato previsto sin dal contratto del 1993 e debitamente sottoscritto con doppia firma.
Considerati poi gli artt. 4 e 7 del conto corrente del 1993 le valute sono state ritenute legittime, in quanto munite di causa e suscettibili di essere pattuite in quanto costituenti una forma di remunerazione dell'istituto di credito, quand'anche non corrispondenti ai tempi necessari per l'esecuzione delle relative operazioni.
Il contratto del 1993 è stato, inoltre, dichiarato parzialmente nullo nella parte relativa alle spese di gestione afferenti al fido, al conto e al portafoglio, ad eccezione di quelle postali e fiscali, in quanto non previamente determinate. Più nel dettaglio, le stesse sono state ritenute nulle fino al 12 aprile 2010, data in cui le spese relative agli affidamenti
Parte e ai conti risultano essere state validamente pattuite (cfr. pag. 65
del doc. 1).
Quanto alle spese di gestione per la tenuta del conto, esse sono state considerate legittimamente concordate solo a decorrere dal 1° aprile
2014, come da comunicazione di ius variandi (pag. 55 doc. 3 della banca), atteso che, sino a tale data, le modifiche contrattuali sono state applicate prima di tale comunicazione.
Il giudice ha poi rigettato l'eccezione fondata su condizioni economiche pubblicizzate, per mancata allegazione e prova delle stesse. - 10 -
Ha escluso sia l'usura oggettiva che soggettiva e rigettato l'istanza di integrazione della ctu, ritenendola esplorativa, stante l'inadeguatezza delle contestazioni tecniche avanzate dalla ctp.
Ha, infine, respinto l'istanza ex 210 c.p.c. prendendo atto del fatto che gli estratti conto prodotti partivano dal 2007 e che per gli anni precedenti non vi era diritto ai sensi dell'art. 119 TUB. Inoltre, ha rilevato che non vi era stata contestazione specifica sulla mancata ricezione.
Avverso tale decisione la ha proposto appello, censurando la Pt_1
decisione e chiedendone la parziale riforma.
A seguito di atto di fusione stipulato in data 26.03.21 a rogito del
Notaio di si è fusa per Persona_1 Controparte_6
incorporazione in con decorrenza dal 12.04.2021. Controparte_5
si è costituita tempestivamente in Controparte_5
giudizio, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9/11/2023 la Corte ha disposto l'integrazione della
CTU svolta in primo grado, sottoponendo al consulente il seguente quesito: “La Corte, ritenuto opportuno, alla luce delle conclusioni
delle parti e impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito, che
appaia necessaria l'integrazione della consulenza tecnica già disposta
in primo grado al fine di rideterminare il saldo del conto 713/14645 in
modo da:
- Escludere la debenza delle somme addebitate a titolo d'anatocismo
anche per il periodo dal 2000 al 2014 (Sez. 1, Sentenza n. 9140 del - 11 -
19/05/2020 (Rv. 657637 - 01);
- Depurare il saldo da tutti gli illegittimi addebiti a tal titolo risultanti
in atti, ancorché l'azione di ripetizione delle relative rimesse sia da
considerarsi prescritta, trattandosi nel presente procedimento
d'azione di mero accertamento con conseguente irrilevanza, a tal fine,
dell'eccepita prescrizione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21646 del
05/09/2018 (Rv. 650473 - 01);
-Accertare se siano stati pattuiti, ovvero fissati a seguito delle
comunicazioni ex art. 118 tub, e applicati interessi usurari come
individuati e contestati dall'appellante, formulando il calcolo secondo
le Istruzioni della Banca d'Italia. Il consulente dovrà, in caso positivo,
quantificarli e depurarne il saldo del conto (Cass. SSUU 19597/2020).
***** integrazione
La Corte pone al consulente il quesito di cui alla propria ordinanza in
data 8/11/2023, integrandola con l'accertamento della validità del cms
e delle commissioni cdf e civ dei periodi indicati dall'appellante e
quantificandole partitamente”.
Con decreto del 3/02/2025 la Corte ha disposto la sostituzione del consigliere relatore.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025 la causa
è stata posta in decisione con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante afferma che il giudice di prime cure ha ingiustamente circoscritto l'ambito dell'indagine peritale, - 12 -
omettendo di estendere i quesiti ad una serie di operazioni che, invece,
avrebbero dovuto essere oggetto di verifica tecnica.
Sempre con il primo motivo, l'appellante censura il rigetto della propria istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'esibizione degli estratti conto analitici e scalari del conto n. 14645 per il periodo
13/05/1993 e 31/12/2006. Inoltre, sottolinea che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la società attrice avesse l'onere di conservare la documentazione e che l'ordine di esibizione non potesse supplire alla carenza probatoria.
Il motivo è infondato.
L'istanza di rimessione in istruttoria della causa è stata accolta considerato che la relazione, pur risultando completa sotto il profilo metodologico, presentava alcuni profili che necessitavano di chiarimento e/o approfondimento al fine di fornire alla Corte un supporto tecnico più esaustivo per la decisione della causa.
Per quanto riguarda l'istanza di esibizione ex 210 c.p.c., occorre preliminarmente chiarire in fatto che:
- il 3/08/2017 la nell'interesse di ha chiesto Controparte_7 Pt_1
alla banca che gli venissero consegnati: “trimestrale completo di
prospetto scalare ed elementi per il conteggio competenze Settembre
2009; trimestrale completo di prospetto scalare ed elementi per il
conteggio competenze Settembre 2013;
- il 13/12/2017, sempre la ha inviato una pec ad Controparte_7 [...]
lamentando l'evasione solo parziale della precedente CP_4
istanza (v. allegato n. 3 appellante) ed insistendo affinché la - 13 -
documentazione omessa gli venisse consegnata;
- con raccomandata a/r del 5/02/2018 (v. doc. 4 appellante) CP_4
ha risposto di aver compiutamente dato riscontro alla prima
[...]
richiesta ed evidenziato che i documenti forniti afferivano all'ultimo decennio antecedente la richiesta del 3/08/2017 e, quindi,
comprendevano anche quegli affidamenti che, pur concessi in data anteriore a detto periodo, erano da ritenersi estinti nel decennio stesso,
mentre per gli altri affidamenti concessi ed estinti in epoca ultradecennale doveva ritenersi ormai decorso il termine di conservazione di cui all'art. 2220 c.c.;
- introdotto il giudizio di primo grado, la ha chiesto alla banca Pt_1
copia degli estratti conto nella seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c datata 17.09.19.
Ciò chiarito, preme evidenziare in punto di diritto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “il diritto spettante al cliente, a
colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito
dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere
esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a
condizione che detta documentazione sia stata precedentemente
richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia
ottemperato” (Cass. n. 24641/21; Cass. n. 23861/22), esplicitando la - 14 -
necessità che la documentazione, la cui produzione si intende ottenere in sede giudiziaria, sia stata previamente oggetto di richiesta ex art. 119
TUB.
Sempre la Suprema RT ha di recente puntualizzato che “tale
soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista
di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e
l'esigenza processuale di non consentire istanze esplorative,
generiche, non corredate da ragioni esplicative della mancata previa
richiesta alla banca” (Cass. n. 11739/2024), così superando le diverse pronunce contrastanti, per lo più di merito, richiamate dall'appellante.
In altre parole, l'istanza di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. non è
ammissibile ove il richiedente non dimostri di aver prima del giudizio inutilmente avanzato richiesta alla banca di acquisizione di detta documentazione contabile ai sensi dell'art. 119 co. IV TUB.
Va poi chiarito che l'art. 119 TUB concerne le sole “comunicazioni
periodiche” al cliente e dispone che la richiesta del correntista può
essere presentata relativamente a “singole operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni”.
Applicando gli anzidetti principi al caso di specie, si rileva come, prima dell'avvio del giudizio, la società non abbia mai richiesto la consegna degli estratti conto, né tanto meno dimostrato un legittimo impedimento alla loro conservazione.
In tale contesto la lacuna probatoria imputabile alla società, come sottolineato dal giudice di prime cure, non può essere colmata attraverso un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. - 15 -
2. Con il secondo motivo l'appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato i contratti, ritenendo applicabile il tasso previsto nel contratto di conto corrente del 1993
anche a quelli collegati (inclusi i conti anticipi), sebbene questi siano distinti e suscettibili di autonome pattuizioni sugli interessi.
Rileva, inoltre, la mancata indicazione del TAEG nei diversi contratti di apertura del credito.
L'appellante contesta la sentenza anche laddove il giudice ha limitato la nullità della clausola del contratto di conto corrente del 1993 solo fino alla variazione unilaterale del 31/07/2007, ritenendo erroneamente che tale modifica non fosse sfavorevole, mentre avrebbe dovuto confrontarla con l'assenza del tasso creditore e, di conseguenza,
considerarla svantaggiosa.
In ogni caso, ritiene che la variazione unilaterale del 31/07/2007 non sia sufficiente a sanare la mancata pattuizione iniziale del tasso creditore.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che sia nel contratto di conto corrente che nelle aperture di credito sono indicati specificatamente il tasso dei vari interessi. A titolo esemplificativo, e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il contratto di conto corrente reca un tasso di scoperto del 20,50 %; il contratto di apertura di credito dell'11/01/2002 reca un
TAN del 9,750 % e un TAE del 10,112 %; il contratto di apertura di credito del 18/01/2002 reca un TAN del 9,750 % e un TAE del 10,112
%; il contratto di anticipazione effetti del 10/03/2003 reca un TAN del - 16 -
8,966 % e un TAE del 9,266 %.
Quanto alla presunta erronea applicazione del tasso previsto dal contratto di conto corrente del 1993 anche ai conti collegati (e, in particolare, ai conti anticipi), va rilevato che la natura del conto anticipi può variare in base alla struttura operativa e agli accordi contrattuali.
In particolare, la giurisprudenza e la prassi bancaria riconoscono due modelli: uno in cui il conto anticipi è autonomo rispetto ai conti di corrispondenza del cliente, e uno in cui esso ha carattere transitorio e risulta inscindibilmente collegato ai conti correnti, fungendo da semplice strumento contabile per le operazioni di anticipo (Cass. n.
14321/2022).
Nel caso di specie, risulta accertato che il rapporto rientra nel secondo modello, poiché il conto anticipi non presenta una gestione autonoma,
ma è funzionalmente connesso al conto corrente principale.
In ogni caso l'appellante non ha specificamente censurato la ricostruzione del rapporto operata dal giudice di prime cure, secondo cui il conto anticipi costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al CP_4
cliente.
Pertanto, in assenza di autonome e specifiche pattuizioni in merito,
deve ritenersi corretta l'applicazione ai conti collegati delle condizioni previste nel contratto di conto corrente del 1993, ivi compreso il tasso di interesse.
In ordine alla lamentata omessa indicazione del TAEG, preme rilevare che secondo l'orientamento maggioritario della Corte di legittimità, - 17 -
l'erronea o omessa indicazione dell non comporta la Pt_5
nullità, né totale né parziale, del contratto. Tale indirizzo, ritenuto il più
coerente con il tenore dell'art. 1367 c.c. e dell'art. 117 TUB – a prescindere anche dalle successive Istruzioni della Banca d'Italia del
25 luglio 2003 e del 29 luglio 2009 – afferma che la mancata o inesatta indicazione dell'indicatore sintetico di costo non incide sulla validità
del contratto, trattandosi di uno strumento meramente informativo, al pari del documento di sintesi (Cass. n. 4597/2023).
Pertanto, anche in presenza di un TAEG omesso, incompleto o calcolato in modo errato, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non può derivarne la nullità del contratto, laddove le condizioni economiche, inclusi i tassi, siano state oggetto di espressa pattuizione, come nel caso in esame.
Con riferimento alla pretesa erroneità della valutazione dello ius
variandi da parte del giudice di primo grado, va osservato che tale potere di modifica unilaterale delle condizioni economiche è
legittimamente esercitabile ai sensi dell'art. 118 TUB, purché
accompagnato da idonea comunicazione preventiva: circostanza che risulta debitamente provata dalla banca.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la modifica unilaterale intervenuta il 31/07/2007 non può essere valutata come svantaggiosa per effetto della pretesa assenza originaria del tasso creditore, attesto che quest'ultimo era stato espressamente pattuito sin dall'inizio del rapporto, come testé evidenziato.
Ad abundantiam il contratto di conto corrente del 1993, alla clausola n. - 18 -
16, prevede espressamente la facoltà per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto, come si vedrà
più nel dettaglio nell'esame del quarto motivo di gravame.
Sempre con il secondo motivo, l'appellante evidenzia di voler censurare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il giudice ha ritenuto che non fosse possibile trarre alcuna ragione di indeterminatezza dal rinvio all'Euribor, senza tuttavia argomentare tale censura.
Ferma la genericità della censura, preme comunque evidenziare che l'Euribor rappresenta un valido criterio di determinazione degli interessi mediante rinvio ad un sistema di rilevazione esterno che non incide sulla determinatezza dell'oggetto del contratto;
tale determinatezza non è nemmeno inficiata dalla elevata tecnicità del sistema di rilevazione dal momento che lo stesso è sempre calcolabile
(Corte d'Appello di Cagliari, sent. n. 391/2023; Corte d'appello di
Napoli, sent. n. 2136/2023).
In ogni caso, la società, sottoscrivendo il contratto, ha accettato tali modalità di determinazione.
3. Con il terzo motivo l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel non rilevare l'indeterminatezza della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto, non disciplinate nel contratto di apertura di conto corrente e prive di un chiaro ed univoco metodo di calcolo nei contratti di apertura di credito. Sottolinea, inoltre, che la commissione di massimo scoperto, in ogni caso, deve ritenersi nulla per mancanza di causa, giacché costituisce un'attribuzione - 19 -
patrimoniale aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella remuneratoria propria degli interessi applicati al rapporto.
Sempre con lo stesso motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto sufficienti, ai fini della legittima applicazione della
CD e della CI, la previsione della prima in estratto conto e la variazione unilaterale della banca per la seconda, ribadendo che le stesse in realtà non erano state pattuite.
La doglianza merita accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo occorre premettere che la commissione di massimo scoperto costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione, con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa.
Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 870/2006).
La causa giustificativa della commissione si rinviene, pertanto,
nell'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi.
Stando così le cose, la commissione di massimo scoperto può
concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente. - 20 -
Dunque, contrariamente a quanto rappresentato dall'appellante, deve ritenersi superata ogni questione circa la nullità della commissione di massimo scoperto per carenza causale.
La liceità causale dell'indicata clausola contrattuale non esime, tuttavia,
la Corte dal verificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346
e 1418 c.c.. che l'oggetto della stessa sia adeguatamente determinato.
In particolare, ai sensi dell'art. 117 bis TUB e dell'art. 1346 c.c., per la validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole,
rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e,
soprattutto, del suo peso economico. Pertanto, in mancanza di tali elementi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
Ebbene, nel caso di specie né il contratto di conto corrente stipulato nel
1993, né le aperture di credito dell'11/01/2002, del 18/01/2002, del
21/02/2003 e del 21/11/2007, recano la pattuizione per iscritto della commissione di massimo scoperto.
Ad esempio, il contratto del 1993 presenta la sola percentuale (20,50%)
con la dicitura “per scoperto di conto”, senza nulla prevedere in merito - 21 -
alla base di calcolo ed alla periodicità; l'apertura di credito del 2002,
così come le successive, prevedono a loro volta la sola percentuale.
Pertanto, tali commissioni sono nulle per indeterminatezza ed indeterminabilità del loro contenuto.
Per quanto riguarda la CD (commissione per messa a disposizione di fondi), la stessa è stata applicata legittimamente in sostituzione della
CMS a far data dal 12/04/2010 (cfr. p. 65 dell'allegato B), avendo la banca esercitato lo ius variandi di cui all'art. 118 TUB per adeguarsi alla nuova normativa ed inserito espressamente tale onere all'interno dei contratti di apertura di credito.
Con riguardo alla CI (commissione di istruttoria veloce), la stessa è
stata applicata a partire dal 5/07/2012 e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'applicazione della commissione risulta legittima in quanto prevista dall'art. 117 bis co. 2 TUB e funzionalmente connessa all'attività istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento.
La CI, inoltre, risulta pattuita in forma scritta (cfr. p. 109, documento di sintesi), ed è stata oggetto di una valida ed efficace proposta di modifica unilaterale (cfr. doc. n. 11), come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Il Tribunale, infatti, ha sottolineato che la commissione era stata prevista nell'ambito dell'esercizio dello ius
variandi di cui al doc. n. 11, in conformità con quanto stabilito dalla delibera CICR n. 644 del 2012.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, in virtù dei principi sopra chiariti, i rapporti per cui è causa devono essere epurati - 22 -
dei soli addebiti a titolo di CMS.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la mancata previsione dello ius variandi e di un'apposita disciplina delle valute, insistendo sulla necessità di sostituire di conseguenza le date valute con quelle contabili.
Il motivo d'appello è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale facoltà risulta espressamente prevista alla clausola n. 16 del contratto di conto corrente del '93 (p. 2 del contratto), che recita testualmente: “l'azienda
di credito si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano
i rapporti regolati in conto corrente. Le comunicazioni relative
saranno validamente fatte dall'azienda di credito mediante lettera
semplice all'ultimo indirizzo comunicato dal cliente oppure mediante
avviso apposto nei locali aperti al pubblico dell'azienda ed entreranno
in vigore con la decorrenza riportata nella comunicazione od avviso".
Tale clausola risulta, inoltre, sottoscritta con specifica approvazione, in conformità alla normativa vigente, e pertanto deve ritenersi valida.
Quanto, invece, alla doglianza relativa alla presunta carenza di disciplina in ordine alle valute, la stessa è formulata in modo del tutto generico e non contiene alcuna specifica contestazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità della censura sotto tale profilo.
Più in particolare, il giudice di primo grado ha osservato, da un lato,
che gli articoli 4 e 7 del contratto di conto corrente stipulato nel 1993
disciplinano in modo chiaro il regime delle valute e, dall'altro, che la - 23 -
banca ne ha fatto applicazione conforme. Ha, inoltre, evidenziato che le valute, in quanto strumento di remunerazione dell'istituto di credito,
sono legittimamente pattuite anche qualora non coincidano con i tempi effettivi di esecuzione delle operazioni (ad esempio: valuta posticipata rispetto al momento del versamento). Sulla base di tali considerazioni,
ha concluso rilevando che, in ogni caso, la società correntista non ha contestato l'estratto conto nel termine contrattualmente previsto, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi tacitamente approvato e, con esso, le valute ivi applicate.
Sul punto l'appellante, invece, ha solamente affermato che “erronea è
anche la decisione del Tribunale di Bergamo relativa alle valute, in
quanto il contratto di conto corrente e le successive aperture di credito
non recano una disciplina delle valute, con conseguente necessita di
sostituire le date valuta con quelle contabili” (p. 23 dell'atto di appello), limitandosi a contestare la presunta assenza di una disciplina contrattuale in materia di valute, senza tuttavia prendere posizione sulla tacita approvazione delle stesse, così come applicate, rilevata dal primo giudice.
Stando così le cose, la censura è da ritenersi inammissibile.
5. Con il quinto motivo l'appellante contesta parzialmente la decisione del giudice laddove ha statuito l'eliminazione delle spese di gestione fido, oltre fido o di gestione portafoglio sbf per mancata pattuizione fino al 12/04/2010 e delle spese di gestione e tenuta conto sino all'1/04/2014, sostenendo che le spese di gestione fido, oltre fido, e di gestione conto e operazioni non sono mai state validamente pattuite - 24 -
fino al 26/04/2014, e chiede, pertanto, che la Corte rettifichi il saldo del rapporto.
Il motivo merita accoglimento nei limiti che seguono.
In relazione alle spese di tenuta conto, la censura risulta fondata, atteso che tali oneri non risultano espressamente pattuiti nei rispettivi contratti prodotti. Ne consegue che il saldo del conto corrente dovrà essere rideterminato anche sotto detto profilo, detraendo gli importi peraltro già indicati dal ctu alla pag. 12 della relazione.
Diversamente, con riferimento alle ulteriori voci di spesa oggetto di contestazione, l'impugnazione deve essere rigettata. L'appellante,
infatti, non ha provveduto a specificare la natura di tali spese, né tanto meno ha consentito di distinguerle da quelle analizzate in precedenza,
essendosi limitato ad effettuare un generico richiamo alla consulenza tecnica di parte.
Sotto tale profilo, pertanto, la censura si rivela eccessivamente generica e deve ritenersi inammissibile.
6. Con il sesto motivo l'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere legittima la capitalizzazione degli interessi debitori nel periodo compreso tra il 30/06/2000 e l'1/01/2014, in quanto la banca non si era mai adeguata a quanto previsto dalla delibera del CICR del 9/02/2000, omettendo di far sottoscrivere alla correntista un'apposita clausola autorizzativa.
La censura è meritevole di accoglimento.
Infatti, la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del D.lgs. n. 385/1993 (TUB), ha introdotto una - 25 -
nuova disciplina in materia di capitalizzazione degli interessi,
prevedendo che la validità della clausola anatocistica debba essere subordinata alla sottoscrizione di una specifica pattuizione da parte del correntista, la quale deve rispettare i requisiti formali previsti per i contratti bancari.
Con sentenza n. 17634/2021 la Corte di Cassazione ha, poi, precisato che l'invio al cliente di estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera CICR e la pubblicazione della stessa in
Gazzetta Ufficiale non sono sufficienti a legittimare la capitalizzazione degli interessi. È, invero, necessario che la clausola anatocistica sia oggetto di un'apposita pattuizione scritta, sottoscritta dal correntista, al pari di quanto richiesto per l'introduzione o la modifica di clausole contrattuali rilevanti nei rapporti bancari.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta non risulta che la banca, per il periodo successivo al 30/06/2000, abbia fatto sottoscrivere alla correntista una clausola specifica ed espressa che regolasse la capitalizzazione degli interessi debitori in conformità alla citata delibera CICR. La banca non ha, quindi, dato prova di aver adempiuto all'obbligo formale previsto dalla normativa.
Pertanto, la capitalizzazione degli interessi debitori operata nel periodo in oggetto (dal 30/06/2000 all'1/01/2014) risulta priva di valido fondamento contrattuale e, di conseguenza, il conto corrente deve essere epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi.
7. Con il settimo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda volta alla declaratoria di pattuizione di interessi usurari. - 26 -
Il motivo non merita accoglimento.
La Corte ha incaricato il ctu di accertare se siano stati pattuiti tassi usurari così come “individuati e contestati dall'appellante”,
formulando il calcolo secondo le Istruzioni della Banca d'Italia.
Ciò premesso, il CTU ha effettuato una doppia verifica comparativa:
nella prima ipotesi ha confrontato il TEG calcolato escludendo la CMS
con il relativo tasso soglia antiusura;
nella seconda ipotesi, più
cautelativa, ha incluso la CMS nel calcolo del TEG, effettuando poi il medesimo confronto.
Pur ritenendo preferibile la prima ipotesi metodologica, in quanto l'inclusione della CMS nel TEG è giustificata solo laddove la commissione superi di per sé il tasso soglia specifico, la Corte rileva che nel caso in esame l'analisi risulta comunque irrilevante, poiché in entrambe le ipotesi non è emerso alcun superamento dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura. Lo stesso vale per le condizioni applicate al conto sconti effetti salvo buon fine, per cui è stata effettuata un'analoga verifica con identico esito.
Ne consegue che l'assunto dell'appellante relativo alla pretesa usurarietà dei tassi applicati non trova riscontro negli accertamenti tecnici e pertanto l'impugnazione deve essere respinta.
8. L'ottavo motivo non integra una vera e propria censura, in quanto l'appellante insiste affinché il proprio saldo venga rideterminato correttamente.
Ai fini della corretta rideterminazione del saldo del conto n. 713/14645
si ritiene necessario procedere ad un ulteriore approfondimento - 27 -
istruttorio, così da valutare anche gli effetti derivanti dalla prescrizione degli addebiti, in conformità all'orientamento recentemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9756/2024).
Il giudice di prime cure ha già riconosciuto l'intervenuta prescrizione
(v. p. 40 della sentenza di primo grado), statuizione che non risulta essere stata oggetto di specifico motivo d'appello e sulla quale,
pertanto, è calato il giudicato.
9. Con il nono motivo l'appellante sottolinea che all'accoglimento dell'appello deve seguire la rimodulazione delle spese di giudizio.
All'esito dell'accertamento tecnico testé anticipato verranno ripartite le spese di lite in conformità ai risultati ottenuti.
***
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
- respinge il primo, il secondo, il quarto ed il settimo motivo di gravame;
- accoglie parzialmente il terzo motivo e, per l'effetto, dichiara la nullità per indeterminatezza e indeterminabilità delle commissioni di massimo scoperto, con conseguente epurazione degli importi addebitati a tale titolo in sede di rideterminazione finale del saldo;
- accoglie parzialmente il quinto motivo e, per l'effetto, dichiara non dovuti gli importi a titolo di spese di tenuta conto, i quali dovranno essere epurati dal saldo finale in sede di rideterminazione;
- accoglie il sesto motivo e, per l'effetto, dichiara nulli gli interessi - 28 -
anatocistici applicati dalla banca nel periodo dal 30/06/2006
all'1/01/2014, con conseguente epurazione di tali importi dal saldo;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione della causa in ordine alle questioni non definite;
- riserva al definitivo il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21/05/2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti