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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1564/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 05/08/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bonaduce Corrado, giusta procura in atti Parte_1 presso il cui studio, sito in Terlizzi alla via Carignano n. 8, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Arzillo Giuseppe, giusta procura in atti presso Parte_2 il cui studio, sito in Terlizzi alla via Armando Diaz n. 11, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Terlizzi il 22.6.2021 con rito civile (atto n. 10 parte I anno
2021) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 30.8.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore nata il [...], non sono in contrasto con gli interessi della stessa, Per_1 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Terlizzi il 22.6.2021, alle Parte_2 condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 30.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 05/08/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bonaduce Corrado, giusta procura in atti Parte_1 presso il cui studio, sito in Terlizzi alla via Carignano n. 8, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Arzillo Giuseppe, giusta procura in atti presso Parte_2 il cui studio, sito in Terlizzi alla via Armando Diaz n. 11, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Terlizzi il 22.6.2021 con rito civile (atto n. 10 parte I anno
2021) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 30.8.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore nata il [...], non sono in contrasto con gli interessi della stessa, Per_1 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Terlizzi il 22.6.2021, alle Parte_2 condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 30.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore