Art. 10.
A modifica di quanto stabilito nell' articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185 , possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di eta'.
A modifica di quanto stabilito nell' articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185 , possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di eta'.