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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 664/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da rappresentato e difeso dall'avv. Luisella Donati del foro di Parte_1
Pistoia
Appellante
nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1
Gentili del foro di Prato
(contumace) CP_2
Appellati
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Prato n.
635/2018, pubbl il 25.09.2018;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: - per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta, in accoglimento dello spiegato appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 635/2018 pubblicata in data
25.09.2018. In via istruttoria, e solo per scrupolo difensivo, ammettere le prove riprodotte e riproposte in atto di citazione in appello;
nel merito: 1) in tesi, accertato
l'avvenuto pagamento, ad opera dell'Arch. dell'importo di euro 68.688,74 Parte_1 in favore della comprensivo delle spese bancarie dei vari Parte_2 pagamenti rateali (avendo la Sig.ra già provveduto in proprio, in corso di CP_1 causa, al pagamento dell'importo di euro 34.482,89 in favore della Parte_2
ed inalterato tale pagamento) ed accertata e dichiarata la non debenza del
[...] pagamento effettuato – e, in ogni caso, il conseguente errore nel pagamento – per i motivi esposti negli scritti difensivi tutti di primo grado e nel presente atto, condannare la Sig.ra al pagamento, in favore dell'Arch. Controparte_1
della somma di euro 68.688,74, già comprensivo delle correlative spese Parte_1 bancarie sostenute nei vari pagamenti rateali, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ipotesi, accertato l'avvenuto pagamento, ad opera dell'Arch. dell'importo di euro Parte_1
68.688,74 in favore della comprensivo delle spese bancarie Parte_2 dei vari pagamenti rateali (avendo la Sig.ra già provveduto in proprio, in CP_1 corso di causa, al pagamento dell'importo di euro 34.482,89 in favore della
[...]
ed inalterato tale pagamento), ed accertato e dichiarato che tale Parte_2 pagamento avrebbe dovuto far carico unicamente alla Sig.ra Controparte_1 per i motivi esposti negli scritti difensivi tutti di primo grado e nel presente atto determinando un arricchimento dell'ultima senza una giusta causa in danno dell'Arch. condannare la Sig.ra ad indennizzare Pt_1 Controparte_1
l'Arch. della diminuzione patrimoniale subita dal detto arch. in misura Pt_1 Pt_1 pari ad euro 68.688,74 già maggiorata delle spese bancarie sostenute nell'effettuazione dei vari pagamenti rateali, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
n via subordinata, accertato
l'avvenuto pagamento, ad opera dell'Arch. dell'importo di euro 68.688,74 Parte_1 in favore della comprensivo delle spese bancarie dei vari Parte_2 pagamenti rateali (avendo la Sig.ra già provveduto in proprio, in corso di CP_1 causa, al pagamento dell'importo di euro 34.482,89 in favore della Parte_2
ed inalterato tale pagamento), ed accertato lo stato d'insolvenza del
[...] condebitore solidale Ing. in tesi, determinare l'ammontare della quota CP_2 parte di debenza di ciascuno dei condebitori, Sigg.ri Controparte_1 [...]
e e, conseguentemente, condannare la Sig.ra CP_2 Parte_1 CP_1
coobbligata solidale, al pagamento, in favore dell'Arch. , della
[...] Parte_1 quota parte di sua debenza della sanzione nonché della somma derivante dal riparto per contributo della quota interna del condebitore insolvente Ing. oltre CP_2 al rimborso pro quota e nella stessa misura delle spese bancarie sostenute dall'Arch. per operare i vari pagamenti rateali ed agli interessi legali dal dì del dovuto al Pt_1
2 saldo effettivo detraendo quanto dalla medesima corrisposto in corso di causa in favore della;
in ipotesi condannare la Sig.ra Parte_2 CP_1
coobbligata solidale, al pagamento, in favore dell'Arch. , della
[...] Parte_1 complessiva somma di euro 17.096,92 già detratto quanto versato dalla convenuta in favore di nel corso della presente causa ed inalterato tale Parte_2 pagamento e, nello specifico, costituente la risultante della somma di euro 34.386,54 quale quota parte di sua debenza della sanzione, ed euro 17.193,27 in ragione del riparto della quota interna del condebitore insolvente Ing. detratto CP_2 quanto versato (34.386,54 + 17.193,27 – 34.482,89 = 17.096,92), oltre al rimborso pro quota e nella stessa misura delle spese bancarie sostenute dall'arch. per operare Pt_1
i vari pagamenti rateali, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata, accertato l'avvenuto pagamento, ad opera dell'Arch. Parte_1 dell'importo di euro 68.688,74 in favore della comprensivo Parte_2 delle spese bancarie dei vari pagamenti rateali (avendo la Sig.ra già CP_1 provveduto in proprio, in corso di causa, al pagamento dell'importo di euro 34.482,89 in favore della ed inalterato tale pagamento), condannare Parte_2 la Sig.ra al risarcimento dei danni riportati dall'Arch. Controparte_1 Pt_1 in misura pari ad euro 68.688,74 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
2) integrare la sentenza del
Tribunale di Prato n. 635/2018 pubblicata in data 25.09.2018 in riguardo alla condanna di pagamento del compenso professionale, condannandosi la Sig.ra
[...] al pagamento, in favore dell'Arch. anche della cassa Controparte_1 Pt_1 previdenza nell'attuale misura del 4% ovvero secondo la diversa misura vigente al tempo della pronuncia e degli accessori di legge, se dovuti al tempo del pagamento, tutti da calcolarsi sul citato compenso già oggetto di pronuncia di accoglimento e pari ad euro 37.020,67, il tutto da maggiorarsi degli interessi dalla data della domanda al saldo, se dovuti;
3) con riguardo al capo del dispositivo relativo alle spese del giudizio, condannare la Sig.ra a rifondere all'Arch. Controparte_1 Parte_1 integralmente o nella diversa minore misura ritenuta di giustizia, le spese di lite tutte del giudizio di primo grado. Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”
- per l'appellata: “Affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'Appello proposto dalla dall'Arch. perché Parte_1 palesemente infondato sia in fatto che in diritto e confermare integralmente la decisione di Primo Grado, nonché respingere la richiesta di inibitoria in quanto infondata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di Legge, anche per il presente grado di Giudizio, nonché per la fase di Inibitoria. Si dichiara che la presente comparsa non contiene appello incidentale, domande nuove/riconvenzionali
o chiamate in causa del terzo e che conseguentemente non muta il valore della controversia;
pertanto, non dovrà essere versato alcun contributo unificato”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
In data 05.10.2000 il Comune di Carmignano, a seguito del verbale di sopralluogo datato 12.12.1995, aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria ex a. 9, co. 2 della l. n. 47/1985 nei confronti di CP_1
(in veste di committente – proprietaria), (in veste di
[...] CP_2 direttore dei lavori) e (in veste di progettista e direttore dei lavori) per Parte_1 la realizzazione di alcune opere di ristrutturazione edilizia in assenza/difformità delle relative autorizzazioni, su di un immobile sito in Prato (via Roma, località
Castelnuovo). Il a fronte di una sanzione pari ad € 103.788,26, per evitare Pt_1
l'esecuzione coattiva, aveva pagato a rate la somma di € 68.688,74 all'ente gestore del servizio di riscossione SORI – società risorse spa (di cui € 68.676,74
a titolo di sanzione ed il resto per spese bancarie). A seguito di ciò, quest'ultimo aveva deciso di agire nei confronti di (proprietaria dell'immobile) CP_3
e l'ing. (direttore dei lavori e, inizialmente, comproprietario) per ottenere CP_2 la restituzione di quanto, secondo lui, indebitamente pagato. A sostegno, deduceva in sostanza che la sanzione non avrebbe dovuto essere elevata nei suoi confronti poiché, pur avendo preso parte ad alcuni lavori realizzati sul suddetto immobile (nello specifico: “opere di sostituzione dell'orditura lignea e del manto di copertura del fabbricato”), non avrebbe partecipato alla realizzazione delle opere ritenute abusive. In via subordinata, l'attore chiedeva la restituzione della medesima somma con l'azione di ingiustificato arricchimento, poiché la avrebbe tratto indebito vantaggio dagli CP_1 abusi realizzati. In ipotesi, in ragione dello stato di insolvenza dell'ing. CP_2 parte attrice chiedeva il riparto della quota di spettanza di quest'ultimo tra il e la In ultimo, agiva altresì per ottenere il compenso per l'opera Pt_1 CP_1 professionale prestata a favore della ossia la pratica rifacimento del CP_1 manto di copertura del fabbricato), pari ad € 37.020,67.
La si costituiva in giudizio nella prima udienza di comparizione, CP_1 contestando la ricostruzione in fatto ed in diritto promossa dall'attore, declinando ogni sua responsabilità in ordine agli abusi accertati sul piano amministrativo. Nello specifico, la convenuta assumeva di essere all'oscuro degli abusi realizzati, che invece sarebbero stati interamente riconducibili all'arch.
e l'ing. Concludeva dunque per il rigetto della domanda di Pt_1 CP_2 restituzione ovvero per la ripartizione pro quota della sanzione, nonché per il
4 rigetto della domanda di pagamento del compenso formulata dall'attore, deducendo su tale punto che le somme richieste erano già state versate e che, in ogni caso, il credito era oramai prescritto. Nel corso del giudizio, la CP_1 provvedeva a versare, a titolo di sanzione, l'importo residuo di € 34.482,89 alla
Pt_2 rimaneva contumace. CP_2
Con sentenza n. 635/2018, il Tribunale di Prato così statuiva: “Il Tribunale Civile di Prato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento della domanda di pagamento del compenso professionale, condanna a pagare, in favore dell'arch. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 37.020,67, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda (26.02.2014); 2) rigetta le altre domande formulate dall'attore; 3) condanna l'arch. a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 per il procedimento cautelare in corso di causa, che si liquidano in complessivi €
3.575,00 (di cui € 2430,00 per la fase di studio ed € 1.145,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
Preliminarmente, il Tribunale respingeva l'eccezione di mutatio libelli formulata dall'attore in relazione alle conclusioni rassegnate da parte convenuta con la prima memoria istruttoria. Secondo il primo giudice, infatti, una corretta applicazione dell'attuale giurisprudenza di legittimità consentiva di ritenere che le conclusioni suddette fossero una mera specificazione di quelle delineate inizialmente in comparsa di costituzione e che quindi si trattasse di una mera emendatio libelli.
Nel merito, il Tribunale respingeva la domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate. A sostegno rilevava che, dalla documentazione in atti, emergeva che le opere abusive – consistenti nella “suddivisione del fabbricato colonico in due unità immobiliari per civile abitazione” – erano state ultimate nell'anno 1993. Mentre, presumibilmente, sempre sulla base della documentazione acquisita, i lavori per il rifacimento del manto di copertura del fabbricato erano stati intrapresi successivamente, ossia nel 1995 (dopo il deposito della relativa pratica al Genio Civile). Ciononostante, il Tribunale riteneva che non esistessero elementi processuali sufficienti per escludere la responsabilità del in ordine ai fatti di cui alla sanzione, poiché egli figurava Pt_1 quale progettista e direttore dei lavori nell'unica pratica di autorizzazione
5 presentata all'ente comunale relativa al fabbricato in questione. Inoltre, il fatto che i lavori relativi alla copertura fossero iniziati successivamente a quelli posti alla base dell'illecito amministrativo, non escludeva la possibilità che il Pt_1 avesse svolto la propria attività professionale anche in relazione alle opere abusive, né significava che quest'ultimo fosse all'oscuro delle irregolarità presenti sul piano amministrativo. Per le medesime ragioni, respingeva altresì la domanda di ingiustificato arricchimento.
In secondo luogo, il Tribunale, riconosciuta la responsabilità concorrente dell'ing. e della proprietaria in relazione all'illecito CP_2 CP_1 amministrativo, provvedeva a definire i rapporti interni tra condebitori. In merito a tale aspetto, stabiliva che, conformemente a quanto disposto dall'a. 1298 cc, la quota di spettanza di ciascun debitore solidale fosse pari ad 1/3. Definito ciò, rilevava che il avesse titolo per richiedere alla convenuta 1/3 di quanto Pt_1 pagato (€ 68.688,74), ossia € 22.896,24. Ancora, dato che la convenuta aveva comunque pagato la somma di € 34.482,89, il Tribunale riteneva che tale somma già coprisse quanto la era tenuta a versare. Per le suddette CP_1 ragioni, respingeva la domanda di regresso. Secondariamente, si occupava della domanda di riparto del debito di spettanza del debitore insolvente (l'ing. CP_2 di cui all'a. 1299, co. 2 cc. Sul punto, rilevava che parte attrice non aveva dimostrato lo stato di insolvenza di quest'ultimo, ragione per la quale il
Tribunale riteneva che anche tale domanda fosse da respingere.
Ancora, il Tribunale rigettava altresì la domanda di risarcimento dei danni avanzata, in via ulteriormente subordinata, dall'attore A sostegno, Pt_1 rilevava che le ragioni che avevano condotto ad affermare la corresponsabilità di quest'ultimo in ordine all'illecito amministrativo, conducevano necessariamente ad escludere l'ingiustizia del danno asseritamente subito per via della condotta tenuta dalla proprietaria dell'immobile CH.
Infine, il primo giudice accoglieva la domanda di pagamento del compenso professionale relativa ai lavori di rifacimento della copertura del fabbricato, condannando dunque la pagare la somma di € 37.020,67 a favore CP_1 del In primis, rilevava che parte convenuta era decaduta dal termine per Pt_1 eccepire la prescrizione del debito, dato che l'eccezione era stata formulata tardivamente in sede di prima udienza (momento in cui la si è CP_1 costituita). Nel merito, il Tribunale riteneva che la spettanza del compenso fosse dimostrata dalla notula di liquidazione prodotta da parte attrice, nonché dal
6 fatto che la convenuta non aveva dimostrato di aver pagato detto compenso, né aveva contestato specificamente l'importo richiesto.
Quanto alle spese di lite, rilevata la soccombenza reciproca tra le parti in causa, disponeva la loro integrale compensazione. Liquidava invece separatamente le spese relative alla fase cautelare: tenendo conto della soccombenza di parte attrice rispetto al ricorso per sequestro conservativo, condannava quest'ultima alla refusione delle spese di lite a favore della pari ad € 3.575,00. CP_1
***
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello per i seguenti Parte_1 motivi:
1) erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del in ordine agli abusi, a sostegno ha dedotto le Pt_1 seguenti circostanze: l'incarico di direttore dei lavori era stato ricoperto successivamente alla realizzazione delle opere abusive, i lavori abusivi non erano quelli relativi alla pratica presentata dal quando aveva Pt_1 assolto l'incarico, già altri professionisti si erano occupati di sanare gli abusi;
ancora, ha evidenziato che la sua estraneità all'illecito era stata confermata da uno dei testi e che la contumacia del ed il rifiuto di CP_2 presentarsi all'interrogatorio avrebbe dovuto essere letta quale prova della sua responsabilità in ordine alle opere edilizie abusive,
2) “omessa e/o erronea motivazione e/o valutazione operata dal Giudice di primo grado in riguardo alla domanda subordinata di regresso e sua contrarietà alle disposizioni di legge ed alle prove acquisite al processo”
(pagg. 28 e ss. dell'appello),
3) “estrema genericità e/o omessa motivazione e/o comunque erroneità della sentenza di primo grado in riguardo alla domanda di risarcimento danni”
(pagg. 35 e ss. dell'appello),
4) “omissione di riferimento alla cassa previdenziale ed agli accessori di legge, se dovuti, nella pronunci di condanna al pagamento di compensi.
Richiesta di pronuncia” (pag. 36 dell'appello),
5) “erroneità della sentenza di primo grado e violazione di legge in riguardo alla regolamentazione delle spese processuali” (pagg. 36 e ss. dell'appello).
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e ha concluso per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
7 L'ing. ritualmente convenuto, è rimasto contumace anche nel CP_2 presente giudizio.
***
Preliminarmente, occorre premettere che un più attento esame della vicenda consente di ritenere che l'azione esercitata da parte attrice (odierna appellante) non è di ripetizione dell'indebito ma di regresso ex a. 1299 cc, in quanto il solvens è in realtà un condebitore solidale che assume di aver pagato in eccedenza una sanzione amministrativa che era stata elevata anche nei confronti di altri condebitori solidali, ossia la e il Pur CP_1 CP_2 non procedendo al pagamento dell'intera sanzione, il ha in sostanza Pt_1 dedotto di aver pagato oltre il dovuto, adducendo che, essendo estraneo all'illecito perpetrato, avrebbe dovuto essere tenuto indenne dal pagamento.
Ancora, occorre osservare che la qualificazione giuridica della domanda e dunque la riconduzione dell'azione a quella di cui all'a. 1299 cc, consente di applicare anche il disposto di cui all'a. 1298 co. 2 cc, a mente del quale le quote di spettanza di ciascun debitore solidale, salvo prova contraria, si presumono uguali. Di conseguenza, nel caso di specie, spettava al Pt_1 fornire la prova della sua estraneità all'illecito (e dunque di aver diritto all'integrale rimborso) o comunque di un diverso grado delle rispettive colpe.
I. Col primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un diritto all'integrale rimborso di quanto pagato all' e, dunque, il regresso per l'intero. Il Controparte_4
Tribunale ha rilevato che non vi erano sufficienti elementi per escludere una corresponsabilità del in relazione all'illecito, dato il ruolo svolto – di Pt_1 direttore dei lavori – nell'ambito degli interventi eseguiti sul fabbricato.
La decisione sul punto è da confermare. È vero che i lavori per cui era stata irrogata la sanzione (nel dettaglio: “Demolizione e ricostruzione dei solai interni dei piani terra e primo e di murature portanti e non, con totale variazione della distribuzione interna;
Demolizione e ricostruzione in posizione diversa del vano scale di collegamento tra il piano terra ed il primo nella proprietà fratelli;
Per_1
Variazione di alcune aperture esterne;
Ricostruzione di porzioni di murature esterne perimetrali, in parte crollate, sui prospetti sud ed est;
Trasformazione della porzione sud, di proprietà , che da tipologia di fienile CP_1 risulta attualmente, completamente tamponata e provvista di tramezzature interne”) erano diversi da quelli risultanti nell'autorizzazione edilizia “Busta
8 2128/92” (“sostituzione dell'orditura lignea e del manto di copertura del fabbricato”), ma tale rilievo non basta ad escludere la responsabilità del Pt_1 atteso che la contestazione posta alla base della sanzione irrogata si appunta proprio sull'aver intrapreso i lavori edili “in difformità” alla suddetta busta.
La responsabilità del emerge per tabulas dal verbale di sopralluogo del Pt_1
12.12.1995, dove la Polizia Municipale, sulla base degli atti d'ufficio e degli accertamenti compiuti, aveva attestato che i soggetti coinvolti nelle opere realizzate in difformità erano la in veste di proprietaria e CP_1 committente, l'ing. in veste di direttore dei lavori “per le opere in CP_2 cemento armato” ed il in veste di “direttore dei lavori per la parte Pt_1 architettonica”. Ciò detto, tale responsabilità non pare contraddetta dagli elementi probatori portati a sostegno da parte attrice/odierna appellante. Il fatto che i lavori abusivi siano stati materialmente eseguiti prima di quelli relativi al manto di copertura (dato che sembra potersi evincere dalla disamina della domanda di sanatoria, dove si legge che le opere abusive sono state ultimate nell'ottobre del 1993), non dimostra che lo stesso non fosse coinvolto in quelli svolti in precedenza. Occorre poi osservare che, seppur l'esecuzione può essere stata successiva, l'avvio della pratica volta all'ottenimento dell'autorizzazione edilizia relativa al manto di copertura, segnato dalla presentazione della domanda (07.12.1992) e ancor prima dalla predisposizione del progetto edilizio da parte dell'arch. e del Pt_1 CP_2 risultano antecedenti all'intervenuto abusivo. A conferma di ciò, può osservarsi che l'immobile al tempo della presentazione della richiesta di autorizzazione (per come risultante dalle foto e dai grafici allegati alla busta n. 2128/1992) non era conforme a quello risultante al tempo del sopralluogo del '95.
L'unico elemento che si presta ad essere discordante rispetto alla lettura proposta è la testimonianza resa dal geometra all'udienza del Testimone_1
19.12.2017 (collaboratore dell'ing. nel periodo 1992 – 1999), che ha CP_2 riferito che il “non era a conoscenza dei lavori per cui è stata irrogata la Pt_1 sanzione che leggo nel doc. 61”. Tuttavia, tale testimonianza non è suffragata da alcun altro elemento ed è comunque ridimensionabile sol si consideri che il ruolo rivestito, quello di direttore dei lavori nonché di progettista, imponeva al di garantire non solo la corretta esecuzione delle opere ma anche la Pt_1 loro conformità alla normativa vigente, ben potendo rispondere anche a titolo
9 colposo. Per tutte le ragioni suddette, il primo motivo di appello dev'essere respinto.
II. Confermata la statuizione in ordine alla corresponsabilità del Pt_1 occorre ora esaminare il secondo motivo di appello che, segnatamente, attiene all'assunto erroneo respingimento della domanda di regresso pro quota formulata dall'appellante. Nello specifico, il motivo contiene al suo interno tre diverse censure. La prima attiene all'errata ripartizione del debito tra i tre condebitori (l'appellante deduce infatti la sussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di uguaglianza delle quote, sancita dal co.
2 dell'a. 1289 cc). La seconda, invece, è relativa all'errato calcolo di suddivisione in concreto della sanzione. La terza, infine, riguarda il respingimento della domanda di ripartizione dell'insolvenza del tra il CP_2
e la ex a. 1299 cc. Pt_1 CP_1
Ciò detto, il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Nel dettaglio, la sentenza di primo grado è da confermare nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per superare la presunzione di eguaglianza delle quote sancita dal co. 2 dell'a. 1289 cc.
Invero, l'elemento che l'appellante porta a sostegno di una diversa ripartizione delle colpe altro non è che il verbale di sopralluogo del '95, il cui contenuto è già stato riportato in precedenza: in esso, la viene CP_1 individuata quale responsabile degli abusi assieme al e al (doc. Pt_1 CP_2
61 allegato alla memoria n. 2, co. 6 a. 183 cpc). L'altro elemento, ad avviso dell'appellante, che non sarebbe stato correttamente valutato dal Tribunale
è la domanda di sanatoria per gli abusi, curata dal geometra dalla Per_2 quale si dovrebbe evincere la confessio della Anche tale doglianza, CP_1
a ben vedere, è infondata, poiché in tale documento la proprietaria si è limitata ad indicare le opere abusive che insistevano sulla sua proprietà ed inoltre, nel presente procedimento, la stessa ha sempre declinato la sua responsabilità, al contempo indicando il e il come unici autori CP_2 Pt_1 dell'illecito.
Con riguardo alla posizione del parte appellante deduce in sostanza CP_2 che la mancata comparizione di quest'ultimo all'interrogatorio formale
(assieme alla contumacia) avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio, così come prescritto dall'a. 232 cpc.
Ebbene, a giudizio di questa Corte il contegno tenuto dal nel corso del CP_2 primo grado non può essere letto come ammissione di una sua esclusiva
10 responsabilità in relazione all'illecito. Invero, i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non possono ritenersi provati sulla base della sola scelta della parte chiamata di non presentarsi in udienza, dovendo invece trovare conforto anche in altri elementi di prova acquisiti in giudizio. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è consolidata nel ritenere che “la disposizione dell'articolo
232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018, Cass.).
Ciò detto, il coinvolgimento del può ritenersi provato tenendo conto CP_2 che anch'egli figura quale co – autore degli abusi edilizi nel verbale di sopralluogo. Non vi sono, invece, ulteriori elementi che consentano di ritenere che il sia l'unico responsabile. CP_2
Per tali ragioni, può essere confermato il giudizio di corresponsabilità dei tre
( e , nonché l'uguaglianza delle quote nei rapporti CP_1 Pt_1 CP_2 interni (1/3 ciascuno).
Le due ulteriori doglianze sono invece fondate.
L'appellante assume che la suddivisione delle quote sia errata, in quanto il
Tribunale avrebbe erroneamente utilizzato, quale base di calcolo, quanto pagato dal e non l'intero importo della sanzione. In effetti, Pt_1
l'impostazione più corretta impone di calcolare in astratto (e dunque sulla base dell'intero debito solidale) la quota di spettanza di ciascuno. Individuata la singola quota, occorre poi verificare l'eccedenza di quanto pagato dal singolo condebitore che agisce in regresso (“in tema di obbligazioni solidali
l'azione di regresso è esperibile anche del condebitore che abbia pagato parzialmente il debito solidale, sempre che la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza, verificandosi una ipotesi di depauperamento del solvens e di correlativo arricchimento dei condebitori consistente nella parziale liberazione”, Cass. n. 7279/2021). Applicando i suddetti dettami al caso di specie si rileva quanto segue:
- la base di calcolo, ossia il quantum debeatur dovuto da tutti e tre i condebitori solidali, è pari ad € 103.159,63 (importo che risulta dalla somma di quanto pagato dal ossia € 68.676,74 e dalla Pt_1
ossia € 34.482,89), CP_1
11 - la quota di spettanza di ciascuno dei condebitori in solido, che rileva nei rapporti interni, è dunque pari ad € 34.386,54 (€ 103.159,63/3),
- il ha provato di aver versato € 68.676,74 e dunque l'eccedenza di Pt_1 quanto dovuto è pari ad € 34.290,20 (€ 68.676,74 - € 34.386,54)
- la ha dimostrato di aver versato € 34.482,89 e dunque ha CP_1 pagato per intero la sua quota.
In sintesi, colui che ha beneficiato del pagamento effettuato dal è il Pt_1
che si è visto interamente liberato dal debito solidale. CP_2
Ciò detto, la domanda di ripartizione della quota di spettanza del CP_2 formulata ai sensi del co. 2 dell'a. 1298 cc, è fondata. Invero, il ha Pt_1 provato lo stato di insolvenza del per tabulas, tramite deposito della CP_2 documentazione che attesta che gli immobili di cui risulta proprietario sono interessati da procedure espropriative (docc. 15 – 41 e docc. 72 – 81, fascicolo di primo grado). Sul punto, pare opportuno puntualizzare che, secondo la giurisprudenza, la prova dell'insolvenza può essere data con qualsiasi mezzo, non essendo necessario provare l'inutile esperimento di un'azione di recupero del credito. Inoltre, la non ha mai contestato tale circostanza, CP_1 segno che, verosimilmente, è anch'essa a conoscenza della situazione di difficoltà economica del Tanto premesso, l'insolvenza di quest'ultimo CP_2 deve gravare su entrambi i condebitori solidali;
pertanto, la sua quota di spettanza (pari ad € 34.290,20) deve essere ripartita e gravare sulla per la metà, ossia per € 17.193,27. CP_1
Per tutte le ragioni che precedono, il secondo motivo di appello va, perlomeno in parte, accolto.
III. Col terzo motivo di appello, l'appellante si è doluto del respingimento della domanda di risarcimento del danno, assumendo anche in questo caso che le argomentazioni spese dal Tribunale sarebbero errate. Il motivo è infondato, atteso che la riconosciuta co – responsabilità del in relazione all'illecito Pt_1 consente di escludere in radice la possibilità di ipotizzare l'esistenza di un diritto al risarcimento per i danni subiti. Peraltro, il motivo è formulato in termini alquanto generici e non contiene una reale esplicazione delle ragioni che avrebbero dovuto condurre il primo giudice ad accogliere la domanda risarcitoria.
IV. Col quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato l'omessa menzione, nella condanna al pagamento del compenso professionale a favore del Pt_1 delle spese relative alla cassa previdenza pari al 4 % del compenso e agli altri
12 accessori di legge. In particolare, l'appellante assume che tali spese non sarebbero state specificate in sentenza e che comunque dovevano gravare sulla quale cliente che ha beneficiato della prestazione professionale resa CP_1 dal Pt_1
Anche tale motivo è infondato, atteso che: i) in primis, la richiesta del contributo del 4 % del compenso e degli altri accessori di legge non è stata in realtà formulata in primo grado, né tale voce viene indicata nella notula di liquidazione
(doc. 56 fascicolo di primo grado di parte attrice), ii) in secondo luogo, può osservarsi che, sempre dalla disamina della notula di liquidazione, è possibile rilevare che il compenso richiesto è costituito dalla somma degli onorari e delle spese;
quest'ultime, in particolare, sono state liquidate nella misura del 35 % del compenso in via forfettaria, motivo per cui è ragionevole presumere che tali voci – che oggi vengono richiesti separatamente – siano in realtà già state inglobate nel compenso richiesto inizialmente.
Anche il quarto motivo, dunque, dev'essere respinto.
V. Col quinto ed ultimo motivo, l'appellante ha contestato le modalità di liquidazione delle spese di lite, dolendosi in particolare del fatto che quelle relative alla fase cautelare erano state liquidate a parte e che, in ogni caso, considerato l'esito complessivo della lite, la parte maggiormente soccombente sarebbe stata la CP_1
Anche quest'ultimo motivo è infondato e dev'essere respinto. È, in primis, infondata la doglianza relativa alla liquidazione separata delle spese di lite.
Invero, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come
“In materia di liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve distinguere tra il compenso per il giudizio di merito e quello per il procedimento cautelare, in quanto si tratta di fasi autonome, regolate da distinti parametri tariffari previsti dal D.M. 55/2014. L'errata commistione tra le due fasi processuali viola il principio di autonomia dei procedimenti e impedisce alle parti di verificare i criteri di calcolo adottati nella determinazione degli onorari. Pertanto, la liquidazione dei compensi per la fase cautelare deve avvenire separatamente rispetto a quella del giudizio ordinario” (ordinanza n. 3180/2025, Cass. civ.). La regolamentazione separata delle spese, dunque, non è contraria alla legge ma è anzi sospinta dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'autonomia dei due procedimenti e della necessità di controllare con più attenzione i criteri di calcolo adottati per la liquidazione. La censura relativa all'assunta errata compensazione delle spese
13 per il giudizio di merito rimane invece assorbita dalla nuova statuizione in ordine alle spese.
VI. Le spese. Ricorrendo un'ipotesi di riforma parziale della sentenza di primo grado, deve procedersi a una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio. La giurisprudenza sul punto è costante;
vedi Cassazione, Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18.03.2014: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”
(Successive conformi: Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del
06/10/2021).
Ciò detto, il rapporto processuale tra il e la vede una Pt_1 CP_1 soccombenza prevalente di quest'ultima, essendo stata integralmente accolta la domanda relativa al compenso professionale, in parte accolta la domanda di regresso e rigettata la domanda di risarcimento del danno. Anche nei rapporti tra il e il risulta la prevalente soccombenza di quest'ultimo, atteso Pt_1 CP_2 il parziale accoglimento della domanda di regresso. Pertanto, i convenuti/odierni appellanti vanno condannati al rimborso in favore del Pt_1 dei 2/3 delle spese dell'intero giudizio, restando il residuo 1/3 compensato.
Le spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri aggiornati di cui al DM n. 55/2014 (come recentemente aggiornato in base al D.M. n. 147/22), con riferimento agli importi minimi per le cause di cui allo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria nel presente giudizio, poiché non si è svolta e quelli relativi alla fase cautelare nel giudizio di primo grado, che rimangono regolati separatamente (e per l'effetto conferma, sul punto, la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 635/2018 del Tribunale di Prato:
14 CONDANNA a pagare, in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 17.193,27 a titolo di ripartizione della quota del condebitore insolvente;
CP_2
CONDANNA e in solido tra loro a Controparte_1 CP_2 rimborsare a i 2/3 delle spese di entrambi i giudizi (di cui, nei Parte_1 rapporti interni, 1/3 a carico del e 2/3 a carico della frazione CP_2 CP_1 che liquida:
- quanto al primo grado, in complessivi € 4.701,30 per compensi, oltre spese generali, Iva CAP come per legge,
- quanto al presente grado, in complessivi € 3.331,30 per compensi oltre spese generali, Iva e CAP come per legge;
COMPENSA tra e le rimanenti spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio;
CONFERMA, per il resto, la sentenza impugnata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della Camera di consiglio del 07.04.2025.
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da rappresentato e difeso dall'avv. Luisella Donati del foro di Parte_1
Pistoia
Appellante
nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1
Gentili del foro di Prato
(contumace) CP_2
Appellati
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Prato n.
635/2018, pubbl il 25.09.2018;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: - per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta, in accoglimento dello spiegato appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 635/2018 pubblicata in data
25.09.2018. In via istruttoria, e solo per scrupolo difensivo, ammettere le prove riprodotte e riproposte in atto di citazione in appello;
nel merito: 1) in tesi, accertato
l'avvenuto pagamento, ad opera dell'Arch. dell'importo di euro 68.688,74 Parte_1 in favore della comprensivo delle spese bancarie dei vari Parte_2 pagamenti rateali (avendo la Sig.ra già provveduto in proprio, in corso di CP_1 causa, al pagamento dell'importo di euro 34.482,89 in favore della Parte_2
ed inalterato tale pagamento) ed accertata e dichiarata la non debenza del
[...] pagamento effettuato – e, in ogni caso, il conseguente errore nel pagamento – per i motivi esposti negli scritti difensivi tutti di primo grado e nel presente atto, condannare la Sig.ra al pagamento, in favore dell'Arch. Controparte_1
della somma di euro 68.688,74, già comprensivo delle correlative spese Parte_1 bancarie sostenute nei vari pagamenti rateali, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ipotesi, accertato l'avvenuto pagamento, ad opera dell'Arch. dell'importo di euro Parte_1
68.688,74 in favore della comprensivo delle spese bancarie Parte_2 dei vari pagamenti rateali (avendo la Sig.ra già provveduto in proprio, in CP_1 corso di causa, al pagamento dell'importo di euro 34.482,89 in favore della
[...]
ed inalterato tale pagamento), ed accertato e dichiarato che tale Parte_2 pagamento avrebbe dovuto far carico unicamente alla Sig.ra Controparte_1 per i motivi esposti negli scritti difensivi tutti di primo grado e nel presente atto determinando un arricchimento dell'ultima senza una giusta causa in danno dell'Arch. condannare la Sig.ra ad indennizzare Pt_1 Controparte_1
l'Arch. della diminuzione patrimoniale subita dal detto arch. in misura Pt_1 Pt_1 pari ad euro 68.688,74 già maggiorata delle spese bancarie sostenute nell'effettuazione dei vari pagamenti rateali, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
n via subordinata, accertato
l'avvenuto pagamento, ad opera dell'Arch. dell'importo di euro 68.688,74 Parte_1 in favore della comprensivo delle spese bancarie dei vari Parte_2 pagamenti rateali (avendo la Sig.ra già provveduto in proprio, in corso di CP_1 causa, al pagamento dell'importo di euro 34.482,89 in favore della Parte_2
ed inalterato tale pagamento), ed accertato lo stato d'insolvenza del
[...] condebitore solidale Ing. in tesi, determinare l'ammontare della quota CP_2 parte di debenza di ciascuno dei condebitori, Sigg.ri Controparte_1 [...]
e e, conseguentemente, condannare la Sig.ra CP_2 Parte_1 CP_1
coobbligata solidale, al pagamento, in favore dell'Arch. , della
[...] Parte_1 quota parte di sua debenza della sanzione nonché della somma derivante dal riparto per contributo della quota interna del condebitore insolvente Ing. oltre CP_2 al rimborso pro quota e nella stessa misura delle spese bancarie sostenute dall'Arch. per operare i vari pagamenti rateali ed agli interessi legali dal dì del dovuto al Pt_1
2 saldo effettivo detraendo quanto dalla medesima corrisposto in corso di causa in favore della;
in ipotesi condannare la Sig.ra Parte_2 CP_1
coobbligata solidale, al pagamento, in favore dell'Arch. , della
[...] Parte_1 complessiva somma di euro 17.096,92 già detratto quanto versato dalla convenuta in favore di nel corso della presente causa ed inalterato tale Parte_2 pagamento e, nello specifico, costituente la risultante della somma di euro 34.386,54 quale quota parte di sua debenza della sanzione, ed euro 17.193,27 in ragione del riparto della quota interna del condebitore insolvente Ing. detratto CP_2 quanto versato (34.386,54 + 17.193,27 – 34.482,89 = 17.096,92), oltre al rimborso pro quota e nella stessa misura delle spese bancarie sostenute dall'arch. per operare Pt_1
i vari pagamenti rateali, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata, accertato l'avvenuto pagamento, ad opera dell'Arch. Parte_1 dell'importo di euro 68.688,74 in favore della comprensivo Parte_2 delle spese bancarie dei vari pagamenti rateali (avendo la Sig.ra già CP_1 provveduto in proprio, in corso di causa, al pagamento dell'importo di euro 34.482,89 in favore della ed inalterato tale pagamento), condannare Parte_2 la Sig.ra al risarcimento dei danni riportati dall'Arch. Controparte_1 Pt_1 in misura pari ad euro 68.688,74 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
2) integrare la sentenza del
Tribunale di Prato n. 635/2018 pubblicata in data 25.09.2018 in riguardo alla condanna di pagamento del compenso professionale, condannandosi la Sig.ra
[...] al pagamento, in favore dell'Arch. anche della cassa Controparte_1 Pt_1 previdenza nell'attuale misura del 4% ovvero secondo la diversa misura vigente al tempo della pronuncia e degli accessori di legge, se dovuti al tempo del pagamento, tutti da calcolarsi sul citato compenso già oggetto di pronuncia di accoglimento e pari ad euro 37.020,67, il tutto da maggiorarsi degli interessi dalla data della domanda al saldo, se dovuti;
3) con riguardo al capo del dispositivo relativo alle spese del giudizio, condannare la Sig.ra a rifondere all'Arch. Controparte_1 Parte_1 integralmente o nella diversa minore misura ritenuta di giustizia, le spese di lite tutte del giudizio di primo grado. Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”
- per l'appellata: “Affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'Appello proposto dalla dall'Arch. perché Parte_1 palesemente infondato sia in fatto che in diritto e confermare integralmente la decisione di Primo Grado, nonché respingere la richiesta di inibitoria in quanto infondata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di Legge, anche per il presente grado di Giudizio, nonché per la fase di Inibitoria. Si dichiara che la presente comparsa non contiene appello incidentale, domande nuove/riconvenzionali
o chiamate in causa del terzo e che conseguentemente non muta il valore della controversia;
pertanto, non dovrà essere versato alcun contributo unificato”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
In data 05.10.2000 il Comune di Carmignano, a seguito del verbale di sopralluogo datato 12.12.1995, aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria ex a. 9, co. 2 della l. n. 47/1985 nei confronti di CP_1
(in veste di committente – proprietaria), (in veste di
[...] CP_2 direttore dei lavori) e (in veste di progettista e direttore dei lavori) per Parte_1 la realizzazione di alcune opere di ristrutturazione edilizia in assenza/difformità delle relative autorizzazioni, su di un immobile sito in Prato (via Roma, località
Castelnuovo). Il a fronte di una sanzione pari ad € 103.788,26, per evitare Pt_1
l'esecuzione coattiva, aveva pagato a rate la somma di € 68.688,74 all'ente gestore del servizio di riscossione SORI – società risorse spa (di cui € 68.676,74
a titolo di sanzione ed il resto per spese bancarie). A seguito di ciò, quest'ultimo aveva deciso di agire nei confronti di (proprietaria dell'immobile) CP_3
e l'ing. (direttore dei lavori e, inizialmente, comproprietario) per ottenere CP_2 la restituzione di quanto, secondo lui, indebitamente pagato. A sostegno, deduceva in sostanza che la sanzione non avrebbe dovuto essere elevata nei suoi confronti poiché, pur avendo preso parte ad alcuni lavori realizzati sul suddetto immobile (nello specifico: “opere di sostituzione dell'orditura lignea e del manto di copertura del fabbricato”), non avrebbe partecipato alla realizzazione delle opere ritenute abusive. In via subordinata, l'attore chiedeva la restituzione della medesima somma con l'azione di ingiustificato arricchimento, poiché la avrebbe tratto indebito vantaggio dagli CP_1 abusi realizzati. In ipotesi, in ragione dello stato di insolvenza dell'ing. CP_2 parte attrice chiedeva il riparto della quota di spettanza di quest'ultimo tra il e la In ultimo, agiva altresì per ottenere il compenso per l'opera Pt_1 CP_1 professionale prestata a favore della ossia la pratica rifacimento del CP_1 manto di copertura del fabbricato), pari ad € 37.020,67.
La si costituiva in giudizio nella prima udienza di comparizione, CP_1 contestando la ricostruzione in fatto ed in diritto promossa dall'attore, declinando ogni sua responsabilità in ordine agli abusi accertati sul piano amministrativo. Nello specifico, la convenuta assumeva di essere all'oscuro degli abusi realizzati, che invece sarebbero stati interamente riconducibili all'arch.
e l'ing. Concludeva dunque per il rigetto della domanda di Pt_1 CP_2 restituzione ovvero per la ripartizione pro quota della sanzione, nonché per il
4 rigetto della domanda di pagamento del compenso formulata dall'attore, deducendo su tale punto che le somme richieste erano già state versate e che, in ogni caso, il credito era oramai prescritto. Nel corso del giudizio, la CP_1 provvedeva a versare, a titolo di sanzione, l'importo residuo di € 34.482,89 alla
Pt_2 rimaneva contumace. CP_2
Con sentenza n. 635/2018, il Tribunale di Prato così statuiva: “Il Tribunale Civile di Prato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento della domanda di pagamento del compenso professionale, condanna a pagare, in favore dell'arch. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 37.020,67, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda (26.02.2014); 2) rigetta le altre domande formulate dall'attore; 3) condanna l'arch. a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 per il procedimento cautelare in corso di causa, che si liquidano in complessivi €
3.575,00 (di cui € 2430,00 per la fase di studio ed € 1.145,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
Preliminarmente, il Tribunale respingeva l'eccezione di mutatio libelli formulata dall'attore in relazione alle conclusioni rassegnate da parte convenuta con la prima memoria istruttoria. Secondo il primo giudice, infatti, una corretta applicazione dell'attuale giurisprudenza di legittimità consentiva di ritenere che le conclusioni suddette fossero una mera specificazione di quelle delineate inizialmente in comparsa di costituzione e che quindi si trattasse di una mera emendatio libelli.
Nel merito, il Tribunale respingeva la domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate. A sostegno rilevava che, dalla documentazione in atti, emergeva che le opere abusive – consistenti nella “suddivisione del fabbricato colonico in due unità immobiliari per civile abitazione” – erano state ultimate nell'anno 1993. Mentre, presumibilmente, sempre sulla base della documentazione acquisita, i lavori per il rifacimento del manto di copertura del fabbricato erano stati intrapresi successivamente, ossia nel 1995 (dopo il deposito della relativa pratica al Genio Civile). Ciononostante, il Tribunale riteneva che non esistessero elementi processuali sufficienti per escludere la responsabilità del in ordine ai fatti di cui alla sanzione, poiché egli figurava Pt_1 quale progettista e direttore dei lavori nell'unica pratica di autorizzazione
5 presentata all'ente comunale relativa al fabbricato in questione. Inoltre, il fatto che i lavori relativi alla copertura fossero iniziati successivamente a quelli posti alla base dell'illecito amministrativo, non escludeva la possibilità che il Pt_1 avesse svolto la propria attività professionale anche in relazione alle opere abusive, né significava che quest'ultimo fosse all'oscuro delle irregolarità presenti sul piano amministrativo. Per le medesime ragioni, respingeva altresì la domanda di ingiustificato arricchimento.
In secondo luogo, il Tribunale, riconosciuta la responsabilità concorrente dell'ing. e della proprietaria in relazione all'illecito CP_2 CP_1 amministrativo, provvedeva a definire i rapporti interni tra condebitori. In merito a tale aspetto, stabiliva che, conformemente a quanto disposto dall'a. 1298 cc, la quota di spettanza di ciascun debitore solidale fosse pari ad 1/3. Definito ciò, rilevava che il avesse titolo per richiedere alla convenuta 1/3 di quanto Pt_1 pagato (€ 68.688,74), ossia € 22.896,24. Ancora, dato che la convenuta aveva comunque pagato la somma di € 34.482,89, il Tribunale riteneva che tale somma già coprisse quanto la era tenuta a versare. Per le suddette CP_1 ragioni, respingeva la domanda di regresso. Secondariamente, si occupava della domanda di riparto del debito di spettanza del debitore insolvente (l'ing. CP_2 di cui all'a. 1299, co. 2 cc. Sul punto, rilevava che parte attrice non aveva dimostrato lo stato di insolvenza di quest'ultimo, ragione per la quale il
Tribunale riteneva che anche tale domanda fosse da respingere.
Ancora, il Tribunale rigettava altresì la domanda di risarcimento dei danni avanzata, in via ulteriormente subordinata, dall'attore A sostegno, Pt_1 rilevava che le ragioni che avevano condotto ad affermare la corresponsabilità di quest'ultimo in ordine all'illecito amministrativo, conducevano necessariamente ad escludere l'ingiustizia del danno asseritamente subito per via della condotta tenuta dalla proprietaria dell'immobile CH.
Infine, il primo giudice accoglieva la domanda di pagamento del compenso professionale relativa ai lavori di rifacimento della copertura del fabbricato, condannando dunque la pagare la somma di € 37.020,67 a favore CP_1 del In primis, rilevava che parte convenuta era decaduta dal termine per Pt_1 eccepire la prescrizione del debito, dato che l'eccezione era stata formulata tardivamente in sede di prima udienza (momento in cui la si è CP_1 costituita). Nel merito, il Tribunale riteneva che la spettanza del compenso fosse dimostrata dalla notula di liquidazione prodotta da parte attrice, nonché dal
6 fatto che la convenuta non aveva dimostrato di aver pagato detto compenso, né aveva contestato specificamente l'importo richiesto.
Quanto alle spese di lite, rilevata la soccombenza reciproca tra le parti in causa, disponeva la loro integrale compensazione. Liquidava invece separatamente le spese relative alla fase cautelare: tenendo conto della soccombenza di parte attrice rispetto al ricorso per sequestro conservativo, condannava quest'ultima alla refusione delle spese di lite a favore della pari ad € 3.575,00. CP_1
***
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello per i seguenti Parte_1 motivi:
1) erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del in ordine agli abusi, a sostegno ha dedotto le Pt_1 seguenti circostanze: l'incarico di direttore dei lavori era stato ricoperto successivamente alla realizzazione delle opere abusive, i lavori abusivi non erano quelli relativi alla pratica presentata dal quando aveva Pt_1 assolto l'incarico, già altri professionisti si erano occupati di sanare gli abusi;
ancora, ha evidenziato che la sua estraneità all'illecito era stata confermata da uno dei testi e che la contumacia del ed il rifiuto di CP_2 presentarsi all'interrogatorio avrebbe dovuto essere letta quale prova della sua responsabilità in ordine alle opere edilizie abusive,
2) “omessa e/o erronea motivazione e/o valutazione operata dal Giudice di primo grado in riguardo alla domanda subordinata di regresso e sua contrarietà alle disposizioni di legge ed alle prove acquisite al processo”
(pagg. 28 e ss. dell'appello),
3) “estrema genericità e/o omessa motivazione e/o comunque erroneità della sentenza di primo grado in riguardo alla domanda di risarcimento danni”
(pagg. 35 e ss. dell'appello),
4) “omissione di riferimento alla cassa previdenziale ed agli accessori di legge, se dovuti, nella pronunci di condanna al pagamento di compensi.
Richiesta di pronuncia” (pag. 36 dell'appello),
5) “erroneità della sentenza di primo grado e violazione di legge in riguardo alla regolamentazione delle spese processuali” (pagg. 36 e ss. dell'appello).
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e ha concluso per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
7 L'ing. ritualmente convenuto, è rimasto contumace anche nel CP_2 presente giudizio.
***
Preliminarmente, occorre premettere che un più attento esame della vicenda consente di ritenere che l'azione esercitata da parte attrice (odierna appellante) non è di ripetizione dell'indebito ma di regresso ex a. 1299 cc, in quanto il solvens è in realtà un condebitore solidale che assume di aver pagato in eccedenza una sanzione amministrativa che era stata elevata anche nei confronti di altri condebitori solidali, ossia la e il Pur CP_1 CP_2 non procedendo al pagamento dell'intera sanzione, il ha in sostanza Pt_1 dedotto di aver pagato oltre il dovuto, adducendo che, essendo estraneo all'illecito perpetrato, avrebbe dovuto essere tenuto indenne dal pagamento.
Ancora, occorre osservare che la qualificazione giuridica della domanda e dunque la riconduzione dell'azione a quella di cui all'a. 1299 cc, consente di applicare anche il disposto di cui all'a. 1298 co. 2 cc, a mente del quale le quote di spettanza di ciascun debitore solidale, salvo prova contraria, si presumono uguali. Di conseguenza, nel caso di specie, spettava al Pt_1 fornire la prova della sua estraneità all'illecito (e dunque di aver diritto all'integrale rimborso) o comunque di un diverso grado delle rispettive colpe.
I. Col primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un diritto all'integrale rimborso di quanto pagato all' e, dunque, il regresso per l'intero. Il Controparte_4
Tribunale ha rilevato che non vi erano sufficienti elementi per escludere una corresponsabilità del in relazione all'illecito, dato il ruolo svolto – di Pt_1 direttore dei lavori – nell'ambito degli interventi eseguiti sul fabbricato.
La decisione sul punto è da confermare. È vero che i lavori per cui era stata irrogata la sanzione (nel dettaglio: “Demolizione e ricostruzione dei solai interni dei piani terra e primo e di murature portanti e non, con totale variazione della distribuzione interna;
Demolizione e ricostruzione in posizione diversa del vano scale di collegamento tra il piano terra ed il primo nella proprietà fratelli;
Per_1
Variazione di alcune aperture esterne;
Ricostruzione di porzioni di murature esterne perimetrali, in parte crollate, sui prospetti sud ed est;
Trasformazione della porzione sud, di proprietà , che da tipologia di fienile CP_1 risulta attualmente, completamente tamponata e provvista di tramezzature interne”) erano diversi da quelli risultanti nell'autorizzazione edilizia “Busta
8 2128/92” (“sostituzione dell'orditura lignea e del manto di copertura del fabbricato”), ma tale rilievo non basta ad escludere la responsabilità del Pt_1 atteso che la contestazione posta alla base della sanzione irrogata si appunta proprio sull'aver intrapreso i lavori edili “in difformità” alla suddetta busta.
La responsabilità del emerge per tabulas dal verbale di sopralluogo del Pt_1
12.12.1995, dove la Polizia Municipale, sulla base degli atti d'ufficio e degli accertamenti compiuti, aveva attestato che i soggetti coinvolti nelle opere realizzate in difformità erano la in veste di proprietaria e CP_1 committente, l'ing. in veste di direttore dei lavori “per le opere in CP_2 cemento armato” ed il in veste di “direttore dei lavori per la parte Pt_1 architettonica”. Ciò detto, tale responsabilità non pare contraddetta dagli elementi probatori portati a sostegno da parte attrice/odierna appellante. Il fatto che i lavori abusivi siano stati materialmente eseguiti prima di quelli relativi al manto di copertura (dato che sembra potersi evincere dalla disamina della domanda di sanatoria, dove si legge che le opere abusive sono state ultimate nell'ottobre del 1993), non dimostra che lo stesso non fosse coinvolto in quelli svolti in precedenza. Occorre poi osservare che, seppur l'esecuzione può essere stata successiva, l'avvio della pratica volta all'ottenimento dell'autorizzazione edilizia relativa al manto di copertura, segnato dalla presentazione della domanda (07.12.1992) e ancor prima dalla predisposizione del progetto edilizio da parte dell'arch. e del Pt_1 CP_2 risultano antecedenti all'intervenuto abusivo. A conferma di ciò, può osservarsi che l'immobile al tempo della presentazione della richiesta di autorizzazione (per come risultante dalle foto e dai grafici allegati alla busta n. 2128/1992) non era conforme a quello risultante al tempo del sopralluogo del '95.
L'unico elemento che si presta ad essere discordante rispetto alla lettura proposta è la testimonianza resa dal geometra all'udienza del Testimone_1
19.12.2017 (collaboratore dell'ing. nel periodo 1992 – 1999), che ha CP_2 riferito che il “non era a conoscenza dei lavori per cui è stata irrogata la Pt_1 sanzione che leggo nel doc. 61”. Tuttavia, tale testimonianza non è suffragata da alcun altro elemento ed è comunque ridimensionabile sol si consideri che il ruolo rivestito, quello di direttore dei lavori nonché di progettista, imponeva al di garantire non solo la corretta esecuzione delle opere ma anche la Pt_1 loro conformità alla normativa vigente, ben potendo rispondere anche a titolo
9 colposo. Per tutte le ragioni suddette, il primo motivo di appello dev'essere respinto.
II. Confermata la statuizione in ordine alla corresponsabilità del Pt_1 occorre ora esaminare il secondo motivo di appello che, segnatamente, attiene all'assunto erroneo respingimento della domanda di regresso pro quota formulata dall'appellante. Nello specifico, il motivo contiene al suo interno tre diverse censure. La prima attiene all'errata ripartizione del debito tra i tre condebitori (l'appellante deduce infatti la sussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di uguaglianza delle quote, sancita dal co.
2 dell'a. 1289 cc). La seconda, invece, è relativa all'errato calcolo di suddivisione in concreto della sanzione. La terza, infine, riguarda il respingimento della domanda di ripartizione dell'insolvenza del tra il CP_2
e la ex a. 1299 cc. Pt_1 CP_1
Ciò detto, il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Nel dettaglio, la sentenza di primo grado è da confermare nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per superare la presunzione di eguaglianza delle quote sancita dal co. 2 dell'a. 1289 cc.
Invero, l'elemento che l'appellante porta a sostegno di una diversa ripartizione delle colpe altro non è che il verbale di sopralluogo del '95, il cui contenuto è già stato riportato in precedenza: in esso, la viene CP_1 individuata quale responsabile degli abusi assieme al e al (doc. Pt_1 CP_2
61 allegato alla memoria n. 2, co. 6 a. 183 cpc). L'altro elemento, ad avviso dell'appellante, che non sarebbe stato correttamente valutato dal Tribunale
è la domanda di sanatoria per gli abusi, curata dal geometra dalla Per_2 quale si dovrebbe evincere la confessio della Anche tale doglianza, CP_1
a ben vedere, è infondata, poiché in tale documento la proprietaria si è limitata ad indicare le opere abusive che insistevano sulla sua proprietà ed inoltre, nel presente procedimento, la stessa ha sempre declinato la sua responsabilità, al contempo indicando il e il come unici autori CP_2 Pt_1 dell'illecito.
Con riguardo alla posizione del parte appellante deduce in sostanza CP_2 che la mancata comparizione di quest'ultimo all'interrogatorio formale
(assieme alla contumacia) avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio, così come prescritto dall'a. 232 cpc.
Ebbene, a giudizio di questa Corte il contegno tenuto dal nel corso del CP_2 primo grado non può essere letto come ammissione di una sua esclusiva
10 responsabilità in relazione all'illecito. Invero, i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non possono ritenersi provati sulla base della sola scelta della parte chiamata di non presentarsi in udienza, dovendo invece trovare conforto anche in altri elementi di prova acquisiti in giudizio. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è consolidata nel ritenere che “la disposizione dell'articolo
232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018, Cass.).
Ciò detto, il coinvolgimento del può ritenersi provato tenendo conto CP_2 che anch'egli figura quale co – autore degli abusi edilizi nel verbale di sopralluogo. Non vi sono, invece, ulteriori elementi che consentano di ritenere che il sia l'unico responsabile. CP_2
Per tali ragioni, può essere confermato il giudizio di corresponsabilità dei tre
( e , nonché l'uguaglianza delle quote nei rapporti CP_1 Pt_1 CP_2 interni (1/3 ciascuno).
Le due ulteriori doglianze sono invece fondate.
L'appellante assume che la suddivisione delle quote sia errata, in quanto il
Tribunale avrebbe erroneamente utilizzato, quale base di calcolo, quanto pagato dal e non l'intero importo della sanzione. In effetti, Pt_1
l'impostazione più corretta impone di calcolare in astratto (e dunque sulla base dell'intero debito solidale) la quota di spettanza di ciascuno. Individuata la singola quota, occorre poi verificare l'eccedenza di quanto pagato dal singolo condebitore che agisce in regresso (“in tema di obbligazioni solidali
l'azione di regresso è esperibile anche del condebitore che abbia pagato parzialmente il debito solidale, sempre che la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza, verificandosi una ipotesi di depauperamento del solvens e di correlativo arricchimento dei condebitori consistente nella parziale liberazione”, Cass. n. 7279/2021). Applicando i suddetti dettami al caso di specie si rileva quanto segue:
- la base di calcolo, ossia il quantum debeatur dovuto da tutti e tre i condebitori solidali, è pari ad € 103.159,63 (importo che risulta dalla somma di quanto pagato dal ossia € 68.676,74 e dalla Pt_1
ossia € 34.482,89), CP_1
11 - la quota di spettanza di ciascuno dei condebitori in solido, che rileva nei rapporti interni, è dunque pari ad € 34.386,54 (€ 103.159,63/3),
- il ha provato di aver versato € 68.676,74 e dunque l'eccedenza di Pt_1 quanto dovuto è pari ad € 34.290,20 (€ 68.676,74 - € 34.386,54)
- la ha dimostrato di aver versato € 34.482,89 e dunque ha CP_1 pagato per intero la sua quota.
In sintesi, colui che ha beneficiato del pagamento effettuato dal è il Pt_1
che si è visto interamente liberato dal debito solidale. CP_2
Ciò detto, la domanda di ripartizione della quota di spettanza del CP_2 formulata ai sensi del co. 2 dell'a. 1298 cc, è fondata. Invero, il ha Pt_1 provato lo stato di insolvenza del per tabulas, tramite deposito della CP_2 documentazione che attesta che gli immobili di cui risulta proprietario sono interessati da procedure espropriative (docc. 15 – 41 e docc. 72 – 81, fascicolo di primo grado). Sul punto, pare opportuno puntualizzare che, secondo la giurisprudenza, la prova dell'insolvenza può essere data con qualsiasi mezzo, non essendo necessario provare l'inutile esperimento di un'azione di recupero del credito. Inoltre, la non ha mai contestato tale circostanza, CP_1 segno che, verosimilmente, è anch'essa a conoscenza della situazione di difficoltà economica del Tanto premesso, l'insolvenza di quest'ultimo CP_2 deve gravare su entrambi i condebitori solidali;
pertanto, la sua quota di spettanza (pari ad € 34.290,20) deve essere ripartita e gravare sulla per la metà, ossia per € 17.193,27. CP_1
Per tutte le ragioni che precedono, il secondo motivo di appello va, perlomeno in parte, accolto.
III. Col terzo motivo di appello, l'appellante si è doluto del respingimento della domanda di risarcimento del danno, assumendo anche in questo caso che le argomentazioni spese dal Tribunale sarebbero errate. Il motivo è infondato, atteso che la riconosciuta co – responsabilità del in relazione all'illecito Pt_1 consente di escludere in radice la possibilità di ipotizzare l'esistenza di un diritto al risarcimento per i danni subiti. Peraltro, il motivo è formulato in termini alquanto generici e non contiene una reale esplicazione delle ragioni che avrebbero dovuto condurre il primo giudice ad accogliere la domanda risarcitoria.
IV. Col quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato l'omessa menzione, nella condanna al pagamento del compenso professionale a favore del Pt_1 delle spese relative alla cassa previdenza pari al 4 % del compenso e agli altri
12 accessori di legge. In particolare, l'appellante assume che tali spese non sarebbero state specificate in sentenza e che comunque dovevano gravare sulla quale cliente che ha beneficiato della prestazione professionale resa CP_1 dal Pt_1
Anche tale motivo è infondato, atteso che: i) in primis, la richiesta del contributo del 4 % del compenso e degli altri accessori di legge non è stata in realtà formulata in primo grado, né tale voce viene indicata nella notula di liquidazione
(doc. 56 fascicolo di primo grado di parte attrice), ii) in secondo luogo, può osservarsi che, sempre dalla disamina della notula di liquidazione, è possibile rilevare che il compenso richiesto è costituito dalla somma degli onorari e delle spese;
quest'ultime, in particolare, sono state liquidate nella misura del 35 % del compenso in via forfettaria, motivo per cui è ragionevole presumere che tali voci – che oggi vengono richiesti separatamente – siano in realtà già state inglobate nel compenso richiesto inizialmente.
Anche il quarto motivo, dunque, dev'essere respinto.
V. Col quinto ed ultimo motivo, l'appellante ha contestato le modalità di liquidazione delle spese di lite, dolendosi in particolare del fatto che quelle relative alla fase cautelare erano state liquidate a parte e che, in ogni caso, considerato l'esito complessivo della lite, la parte maggiormente soccombente sarebbe stata la CP_1
Anche quest'ultimo motivo è infondato e dev'essere respinto. È, in primis, infondata la doglianza relativa alla liquidazione separata delle spese di lite.
Invero, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come
“In materia di liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve distinguere tra il compenso per il giudizio di merito e quello per il procedimento cautelare, in quanto si tratta di fasi autonome, regolate da distinti parametri tariffari previsti dal D.M. 55/2014. L'errata commistione tra le due fasi processuali viola il principio di autonomia dei procedimenti e impedisce alle parti di verificare i criteri di calcolo adottati nella determinazione degli onorari. Pertanto, la liquidazione dei compensi per la fase cautelare deve avvenire separatamente rispetto a quella del giudizio ordinario” (ordinanza n. 3180/2025, Cass. civ.). La regolamentazione separata delle spese, dunque, non è contraria alla legge ma è anzi sospinta dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'autonomia dei due procedimenti e della necessità di controllare con più attenzione i criteri di calcolo adottati per la liquidazione. La censura relativa all'assunta errata compensazione delle spese
13 per il giudizio di merito rimane invece assorbita dalla nuova statuizione in ordine alle spese.
VI. Le spese. Ricorrendo un'ipotesi di riforma parziale della sentenza di primo grado, deve procedersi a una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio. La giurisprudenza sul punto è costante;
vedi Cassazione, Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18.03.2014: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”
(Successive conformi: Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del
06/10/2021).
Ciò detto, il rapporto processuale tra il e la vede una Pt_1 CP_1 soccombenza prevalente di quest'ultima, essendo stata integralmente accolta la domanda relativa al compenso professionale, in parte accolta la domanda di regresso e rigettata la domanda di risarcimento del danno. Anche nei rapporti tra il e il risulta la prevalente soccombenza di quest'ultimo, atteso Pt_1 CP_2 il parziale accoglimento della domanda di regresso. Pertanto, i convenuti/odierni appellanti vanno condannati al rimborso in favore del Pt_1 dei 2/3 delle spese dell'intero giudizio, restando il residuo 1/3 compensato.
Le spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri aggiornati di cui al DM n. 55/2014 (come recentemente aggiornato in base al D.M. n. 147/22), con riferimento agli importi minimi per le cause di cui allo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria nel presente giudizio, poiché non si è svolta e quelli relativi alla fase cautelare nel giudizio di primo grado, che rimangono regolati separatamente (e per l'effetto conferma, sul punto, la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 635/2018 del Tribunale di Prato:
14 CONDANNA a pagare, in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 17.193,27 a titolo di ripartizione della quota del condebitore insolvente;
CP_2
CONDANNA e in solido tra loro a Controparte_1 CP_2 rimborsare a i 2/3 delle spese di entrambi i giudizi (di cui, nei Parte_1 rapporti interni, 1/3 a carico del e 2/3 a carico della frazione CP_2 CP_1 che liquida:
- quanto al primo grado, in complessivi € 4.701,30 per compensi, oltre spese generali, Iva CAP come per legge,
- quanto al presente grado, in complessivi € 3.331,30 per compensi oltre spese generali, Iva e CAP come per legge;
COMPENSA tra e le rimanenti spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio;
CONFERMA, per il resto, la sentenza impugnata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della Camera di consiglio del 07.04.2025.
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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