Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1970, n. 24
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5 marzo 1970
Art. 1. Articolo unico

La misura massima dell'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attivita' commerciale e industriale, comprese le attivita' agricole soggette a imposta di ricchezza mobile, prevista dall'articolo 52, lettera c), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e' stabilita in lire 2,50 per cento per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine per il biennio 1970-71.
Per gli anni successivi al detto biennio l'imposta sara' applicata nella misura massima del 2 per cento.

Entrata in vigore il 5 marzo 1970