Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2890/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composta da:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. 2890 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 23.05.2024 trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., pendente tra:
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa anche congiuntamente dagli Avv.ti Giacomo Francesco Saccomanno e
Massimo Cannatà
APPELLANTE
E
) in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa ai fini del presente atto dall'Avv. Marco Filesi
APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20085/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.10.2018, non notificata.
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante:
“piaccia all'On. Giudicante adito, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali (art. 115 c.p.c.), previa verifica della regolarità della costituzione delle parti (artt. 101, 182 e 183 c.p.c.), accogliere le domande proposte dalla parte appellante, attore in primo grado, in ogni loro parte e, per l'effetto, con decisione contenente gli
1
a) accogliere tutte le domande formulate dalla parte deducente con l'atto introduttivo del giudizio, le difese svolte con gli atti consentiti e, comunque, dichiarando la nullità e/o riformando la sentenza gravata, con accoglimento di tutte le domande, per tutte le ragioni sopra espresse, comprovate ed accertate, e con la emissione di tutte le altre indispensabili determinazioni accessorie, consequenziali e dovute;
b) accogliere, comunque, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza emessa dal
Tribunale sopra indicato e richiamato, con accoglimento, in ogni caso, di tutte le domande e richieste formulate dalla parte istante, con la emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge, anche sotto l'aspetto istruttorio;
c) accogliere, in ogni caso e subordinatamente, previa riforma della sentenza impugnata, tutte le domande e richieste ritualmente formulate in primo grado, che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte, nessuna esclusa o negata, con ammissione dei mezzi istruttori ed incidentali richiesti e/o di quelli ritenuti necessari e di legge per procedere all'accertamento di quanto in contestazione, e, comunque, di tutte le richieste ritualmente effettuate;
d) condannare controparte, quindi, alle somme effettivamente dovute per i danni patiti e patendi, da determinarsi anche in va equitativa, se necessario, oltre alle spese, competenze ed onorari di lite, oltre CPA e IVA, di prima e seconda cure, da distrarre a favore dei procuratori antistatari, con
l'assunzione di tutti i dovuti provvedimenti consequenziali, ai sensi degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.;
e) in via istruttoria ammettere tutte le richieste avanzate, anche in prima cure, dalla parte istante, per come sopra richiamate ed indicate, che qui tutte si propongono e si hanno per integralmente trascritte e riportate, nessuna esclusa(specificatamente la CTU necessaria per accertare gli effettivi danni e per come specificato ed illustrato nella CTP ritualmente prodotta);
f) disporre, subordinatamente, l'acquisizione di tutta la documentazione e del fascicolo di primo grado di cui all'indicato procedimento n. 58284/2014 RG e, comunque, disporre ed autorizzare la parte appellante alla relativa richiesta dei suddetti atti e, in ogni caso, di ogni altro atto o documento ritenuto necessario o semplicemente utile, ai fini della corretta istruttoria e decisione, con specifico riferimento alla indagine penale.
Si chiede, in via del tutto subordinata e per esclusivo tuziorismo difensivo, l'ammissione di tutte le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice, oggi appellante, in particolare, di CTU al fine di verificare ed accertare gli effettivi danni subiti dalla parte deducente per come determinati e quantificati nella allegata CTP da ritenersi parte integrante dell'odierno gravame, come atto difensivo e di specificazione tecnica delle modalità per il solo calcolo dei pregiudizi subiti.”
2 per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
nel merito, rigettare l'appello avversario giacché infondato in fatto e diritto e per l'effetto, confermare l'impugnato provvedimento, con la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche di questo grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato il 15.04.2019, la ha Parte_1
impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha così statuito:
“- in accoglimento della domanda proposte dalla parte attrice, condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice della complessiva somma di euro 15.000;
- condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 1.741,84 per spese vive e nella complessiva somma di euro 4.835, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone, in via definitiva, a carico della parte convenuta le spese di CTU, separatamente liquidate.”
Nel giudizio di primo grado l'odierna appellante aveva convenuto innanzi al Tribunale di Roma la chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a Controparte_1
seguito delle illegittime segnalazioni operate dalla convenuta presso la CRIF (Centrale Rischi
Finanziari) per l'asserito ritardo dell'attrice nel pagamento di tre rate di mutuo, rispettivamente in scadenza al 30.09.2011, al 31.10.2011 e al 31.12.2011.
A sostegno della domanda, l'attrice aveva dedotto che la banca convenuta aveva eseguito dette segnalazioni nonostante la disponibilità di valuta sul conto corrente dell'impresa in relazione alle prime due rate e la modesta entità della differenza rimasta insoluta quanto alla terza.
A causa della condotta illegittima della banca, l'attrice non aveva ottenuto il finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (iniziata nel luglio 2011); non aveva potuto stipulare i contratti di leasing per l'utilizzo di 4 trattori;
aveva subito una contrazione del credito da parte delle banche con le quali aveva in precedenza operato;
aveva subito una grave lesione della propria immagine e reputazione commerciale. Aveva chiesto, pertanto, a titolo di risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, la somma complessiva di € 4.300.000,00.
Venivano escussi i testimoni e espletata C.T.U. al fine di accertare quali fossero le disponibilità di valuta sul conto intestato all'attrice al momento della scadenza delle rate oggetto di segnalazione.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, condividendo le risultanze dell'elaborato peritale.
3 In particolare, l'ausiliario del giudice aveva rilevato che sul conto intestato all'attrice vi era disponibilità sufficiente per l'addebito delle due rate in scadenza al 30.09.2011 e al 31.10.2011, ma non per quello della rata del 31.12.2011 in relazione alla quale, pertanto, la segnalazione era stata legittima.
In ordine alle conseguenze lesive delle suddette segnalazioni, il Tribunale, recependo le risultanze della disposta CTU, riteneva che i danni patrimoniali lamentati dall'attrice fossero stati solo genericamente allegati e non sufficientemente documentati.
In particolare, osservava che:
- quanto al danno per la mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico, difettava il nesso di causalità tra la mancata erogazione del finanziamento da parte della Network Finance s.p.a. e la mancata realizzazione del progetto, non potendosi escludere che il progetto non fosse stato realizzato a causa delle difficoltà riscontrate nell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, in ragione delle quali, in ogni caso, non avrebbe potuto pervenire all'ultimazione dell'impianto in tempo utile per accedere agli incentivi cui era interessata;
- quanto al danno relativo alla mancata conclusione dei contratti di leasing l'attrice non aveva fornito elementi da cui desumere l'entità del danno lamentato e non aveva, in ogni caso, dedotto perché non avesse reiterato la richiesta subito dopo la cancellazione dell'errata segnalazione al CRIFM;
le allegazioni in ordine ai successivi reiterati rifiuti di stipulare contratti di leasing da parte di altre società finanziarie con la non avevano Parte_1
trovato alcun riscontro in atti;
in ogni caso, si sarebbe dovuto parametrare il danno non già al valore commerciale dei mezzi da acquisire, bensì stimando l'ipotetico minore guadagno conseguito al mancato acquisto dei trattori, stima che non sarebbe stata possibile in alcun modo operare sulla base dei documenti prodotti dall'attrice;
- in merito alla contrazione del credito da parte delle banche con le quali la società operava ed alla mancata fidelizzazione da parte delle società di erogazione del carburante, non era possibile alcuna verifica giacché entrambe le circostanze erano state allegate senza riferimento ad alcuna vicenda specifica e si erano rilevate prive di qualsivoglia riscontro documentale;
- quanto, infine, al danno all'immagine e alla reputazione commerciale, riconosceva all'attrice, in via equitativa, la somma di € 15.000,00.
La ha proposto appello essenzialmente contestando l'approdo del Parte_1
Tribunale lavvode ha escluso la sussistenza dei danni patrimoniali richiesti in primo grado e ha limitato la liquidazione del danno non patrimoniale ad € 15.000,00.
4 Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e concludendo come in Controparte_1
epigrafe.
Passando al gravame, va evidenziato, in primo luogo, un deficit documentale, non essendo stati rinvenuti, all'interno del fascicolo d'ufficio di primo grado – pure acquisito a cura della
Cancelleria dal Tribunale di Roma in formato cartaceo (v. annotazione telematica del
30.07.2019) - i rispettivi fascicoli di parte in formato cartaceo;
inoltre, il fascicolo di primo grado relativo al giudizio RG 58524/14, pur visibile in telematico, non contiene la copia telematica degli atti introduttivi, evidentemente redatti solo in cartaceo. Tantomeno, la parte appellante ha, con la costituzione in appello o negli atti successivi, provveduto a produrre in allegato i documenti già inseriti in primo grado nel proprio fascicolo di parte, compresa la citazione originaria.
La premessa è funzionale ai rilievi che seguono.
Va evidenziato come gran parte dell'atto introduttivo (pagg. 1-15) si risolva in un inutile quanto inammissibile riepilogo dei fatti posti a fondamento della odierna controversia, in obiezioni alle difese svolte dalla controparte in primo grado, nonché in critiche dirette del disposto elaborato peritale, senza però evidenziare in quali parti le conclusioni dell'ausiliario siano state effettivamente recepite nella sentenza impugnata, il che stride patentemente con il paradigma normativo della impugnazione ex art. 342 nn. 1) e 2) cpc.
Solo a partire dal punto 4.5 dell'atto di appello la parte formula una prima censura espressa della decisione impugnata, sostenendo il carattere esiguo e non soddisfacente della liquidazione del danno all'”immagine e alla reputazione della società” liquidato dal primo giudice in € 15.000; adduce il fatto che molte banche sarebbero venute “a conoscenza della segnalazione presso la banca dati ( senza aver contezza dell'errore della banca segnalatrice)”. Per tale tipo di danno, la parte insiste nel pretendere una liquidazione pari ad
€ 425.000
L'affermazione però risente, ad avviso del Collegio, di una allegazione tautologica, priva di qualsivoglia conferente allegazione al punto da sconsigliare qualsiasi revisione della quantificazione operata dal Tribunale.
Con il motivo di cui al punto 4.6, la parte lamenta che a causa della revoca degli affidamenti e della contrazione del credito bancario subiti dai vari istituti di credito né CP_1
gli altri istituti segnalanti (BANCA CARIME e MONTE DEI PASCHI DI SIENA) la società aveva subito un danno quantificabile in circa € 100.000.
Il motivo è inammissibile: la circostanza non risulta oggetto di vaglio nella sentenza di primo grado, onde è plausibile - in mancanza della produzione in giudizio degli atti di primo grado
5 - che, come eccepito dalla appellata, la stessa integri allegazione nuova, vietata ai sensi dell'art. 345 cpc.
Analoga conclusione deve valere per il motivo sub. 4.7 (danni conseguenti alla revoca dei contratti di trasporto) che, oltre e non contenere una critica specifica e diretta dei rilievi svolti dal Tribunale sul punto, è formulato genericamente e comunque, alla luce della eccezione avversaria e della evidenziata lacuna documentale, integra domanda nuova, inammissibile ex art. 345 cpc.
Infine, del tutto irritualmente la parte ha prodotto in appello una consulenza tecnica di parte, redatta successivamente alla pubblicazione della sentenza della quale ha omesso persino di illustrare, nell'atto di gravame, i contenuti e la rilevanza probatoria.
Al rigetto dell'appello segue di onerare la parte appellante delle spese del grado, da quantificare tenendo conto del valore indeterminato della causa.
Va anche dichiarata, a carico della parte soccombente, la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1quater DM 30.05.2002 N. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 20085/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19.10.2018, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna la lla rifusione in favore della in persona del Parte_1 CP_1
l.r.p.t. delle spese del grado che liquida in complessivi € 8.000 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali al 15%;
- dichiara a carico della stessa appellata la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater
DM 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.01.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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