Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBB0 5690 /0 2 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' - Presidente R.G. N. 14154/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron.16922 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: FIT CISL, FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA DELLA CORTE FRANCESCOrappresentato e difeso dall'avvocato CATERINA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ZUST AMBROSETTI TRASPORTI INTERNAZIONALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, 2002 presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo 546 -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 6715/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/01/99 R.G.N. 1011/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- R.G. n. 14154/99 Svolgimento del processo La FIT-CISL, Federazione italiana trasporti di Torino illustra due profili di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza 7 dicembre '98 - 18 gennaio '99 del locale Tri- bunale che, in sede d'appello, confermando la decisione del 21 maggio 1997 del Preto- re G.L. della sezione distaccata di Moncalieri, resa in opposizione al decreto promosso per attività antisindacale (art. 28, 1. 20 maggio 1970, n. 300), non ha accolto la doman- da di reintegrare nell'originario posto di lavoro, presso il reparto "posta" della soc. US- TT Trasporti internazionali spa, il sig. IN TO, invalido al 90 % e suo rappresentante sindacale, trasferito, in tesi, dalla US TT con intento anti- sindacale nel reparto "nazionale"; ramo ceduto nel corso della procedura somraria alla soc. TT Stracciari Corriere Italia. Vicenda, quest'ultima, cui s'era opposta la FIT con ricorso cautelare, sempre nei con- fronti della US TT, ex art. 669 quater, cod. proc. civ., poi rigettato con il prov- vedimento riservato emesso, unitariamente con quello in materia antisindacale, a con- clusione della fase urgente. Il Tribunale ha argomentato che, indipendentemente da quanto deciso dal Pretore in sede di opposizione al decreto ex art 28 St., sancendo l'inammissibilità dell'impugna- zione contro la decisione sulla domanda cautelare, non essendo stata proposta nelle forme dell'art. 669 terdecies, cod.proc.civ., l'appello non poteva essere esaminato nel merito a fronte dell'ipotizzata valutazione erronea delle prove sul comportamento anti- sindacale, perché, "a seguito della cessione del ramo d'azienda relativo al settore na- zionale, il TO è passato pacificamente alle dipendenze della soc. TT CI, secondo un programma approvato in precedenza dal TO stesso, quale rappresentante sindacale, insieme agli altri rappresentanti sindacali. Il Tribunale, pertanto, ha ipotizzato che questa circostanza impediva l'eventuale ordine di reintegrazione nei confronti della US-TT, stante l'intervenuta modificazio- ne consensuale del rapporto di lavoro del TO, ormai dipendente della TT Stracciari, estranea alla vicenda processuale. La società US TT resiste con controricorso. 347 Motivi della decisione Dopo una diffusa esposizione delle vicende processuali e di merito sopra riassunte, la FIT-CISL, richiamato il passo della sentenza del Tribunale di Torino che ascrive a "un banale errore" dell'estensore la definizione di sentenza del provvedimento pretorile del 21 febbraio 1997, trattandosi, invece, di un'ordinanza resa congiuntamente in modo non appropriato all'esito delle parallele procedure ex art. 28 St. ed ex art. 669 quater, cod.proc.civ., sostiene lapidariamente, come "primo profilo di impugnazione" che, "poiché trattasi di errore, esso deve essere mondato nel senso di ritenere come valida a titolo di sentenza la pronunzia del 21. 2. 1997." e rileva, altrettanto sinteticamente, che "da ciò nasce il secondo profilo di impugnazione in quanto il Tribunale di Torino, sulla semplice valutazione che non era possibile ritenere una sentenza quella che era un'or- dinanza del Pretore.., non ha ritenuto opportuno sottoporre ad esame gli ulteriori profili di illegittimità dedotti dalla Fit-Cisl... non ultimo la insufficiente perizia svolta dal Ctu..", svolta sulla persona del TO Il ricorso, considerata l'assoluta assenza delle ragioni giuridiche che devono sostenere l'impianto giuridico dell'impugnazione della sentenza d'appello alla luce delle elemen- tari, quanto indefettibili, prescrizioni del codice di procedura (artt. 360 e ss, cod. proc. civ.), deve essere dichiarato manifestamente inammissibile essendo privo di un'argo- mentata indicazione dei motivi di gravame, richiesti dall'art. 366, n. 4, cod.proc.civ., non essendo dato di comprendere, a causa della sua laconicità, la concreta ragione del- la richiesta, espressa in maniera del tutto astratta, diretta ad affermare la sostanza di sentenza al provvedimento sommario, ed essendo, oltretutto, omesso, del secondo pro- filo, ogni benché minima analisi dello stato di cose di cui si contesta il mancato ap- prezzamento. Invero, la confutazione della decisione del Tribunale di Torino per avere ascritto a ba- nale errore la denominazione di sentenza del provvedimento pretorile del 21 febbraio 1997, reso alla conclusione della congiunta trattazione delle fasi sommaria e cautelare, distintamente e puntualmente regolate, postula la necessità di evidenziare pur sempre, anche in questa sede, quale sarebbe l'attuale interesse concreto della parte ad ottenere la cassazione di siffatta attestazione. - Il Tribunale ha, infatti, evidenziato, che l'ordine di ricollocazione del TO nel pre- cedente posto di lavoro, da cui sarebbe stato allontanato dalla US TT con in- tento antisindacale, non può più utilmente dirigersi nei confronti di questa società, stante la variazione soggettiva del datore di lavoro, da identificare, ormai, nella Am- brosetti Stracciari, quale distinto soggetto "estraneo al presente giudizio", nei cui con- fronti l'ordine giudiziale non potrebbe in alcun modo incidere, posto che, secondo la sentenza, non contraddetta dalla ricostruzione dei fatti enunciata nelle narrative del ri- corso e del controricorso, né investita, per quest'aspetto, da specifica denuncia di difet- to di motivazione o di violazione di legge, ciò "implicherebbe una pronuncia modifica- tiva dell'attuale rapporto di lavoro corrente con la TT CI. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese proces- 1500 , oltre € 2.300,00# (duemilatrecento/00) per onora- suali che liquida in € ri. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2002 Il Consigliere est. Il Presidente len IL CANCELINERSee Depositato in Cancelleria oggi, 19 APR 2002 L CANCELLIERE Quae fueville 3 3 5 . 0 1 N . 3 T 7 R A - S A 8 ' S - L 1 A L 1 T E , D L E I G S L E G N S E E I S L N I G A A O L O L A A T E T D T S I D E R O , I P O D M R I O T S A I D G E E R T N E S E 5