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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Mauro Impresa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 9027/2024 vertente
TRA
e rapp. e dif. Parte_1 Parte_2 dall'Avv. FUSCO SALVATORE
- ATTORI OPPONENTI
E
rapp. e dif. dall'Avv. di Gioia Controparte_1
Giulio
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 6807/2011.
Conclusioni: per gli attori opponenti ammissione dei mezzi istruttori e dell'opposizione; per l'opposta costituita rigetto dell'opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto Parte_1 Parte_3 un'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo
- 1 -
Gli opponenti hanno premesso: che con decreto n.
6807/2011 il Tribunale di Napoli gli aveva imposto il pagamento della somma di euro 89305,62 in favore della che a fondamento del ricorso CP_2 monitorio la aveva posto una scrittura CP_2 privata di transazione con la quale era stato garantito un debito della Parte_4 per il mancato pagamento di merce
[...] ricevuta negli anni 2006-2007; che avevano avuto notizia del decreto ingiuntivo il 26.2.2021 a seguito della notifica di un pignoramento immobiliare proposto da legale Controparte_1
Co rappresentante della CE. e cessionaria del credito;
che la si era opposta al Pt_2 pignoramento;
che il 27.6.2023 Controparte_1 aveva notificato un atto di precetto anche al
; che il si era opposto al precetto;
Pt_1 Pt_1 che il giudice dell'esecuzione, richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 9479/2023, aveva avvertito la della possibilità di promuovere Pt_2 nel termine di 40 giorni un'opposizione ex art. 650
c.p.c. per far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto posto alla base del decreto ingiuntivo non opposto;
che per giustificare l'opposizione e Parte_1
hanno dedotto: Parte_3
- 2 - 1)che il decreto ingiuntivo era stato emesso da un giudice incompetente, che in ragione della loro posizione di consumatori e delle previsioni di cui agli artt. 33, comma 2, lett. u del codice del consumo e 1419 n. 19 c.c. l'opposta avrebbe dovuto incardinare la procedura monitoria presso il
Tribunale di Nola, circondario nell'ambito del quale erano residenti;
2)che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di una scrittura privata di transazione nella quale erano indicati come garanti di Persona_1 rispetto ad un credito dell'opposta, che la scrittura era abusiva in quanto non avevano preso parte alla predisposizione ed alla sottoscrizione del documento, che quanto riportato nella scrittura era inverosimile;
3)che il debitore principale non era stato messo in mora né era stato escusso preventivamente;
4)che non erano in possesso della documentazione in originale allegata all'istanza monitoria;
che gli opponenti hanno chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e di accertarne e dichiararne la nullità, e, nel merito, di accertare che le firme apposte alla scrittura privata disconosciuta non gli appartengono, che la scrittura è falsa con conseguente dichiarazione della nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 6807/2011, che la scrittura e le clausole presenti nella stessa
- 3 - sono abusive e che conseguentemente non sono garanti del debitore principale.
cessionaria del credito della Controparte_1
, ha resistito all'opposizione ponendo in CP_2 risalto: che l'opposizione di era Parte_1 inammissibile in quanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione aveva autorizzato solo Parte_3
a proporre l'opposizione tardiva;
che nella
[...] scrittura privata contestata non era inserita nessuna clausola derogativa della competenza;
che il contenuto della scrittura era stato concordato;
che gli opponenti avrebbero dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo disconoscendo la sottoscrizione;
che il 30.10.20217 l'Avv. Petrone per conto degli opponenti aveva chiesto copia del decreto ingiuntivo(al fine di evitare un inutile contenzioso che servirebbe solo ad aggravare la posizione dei miei rappresentati che potrebbero invece più fruttuosamente destinare i propri sforzi in direzione di una sistemazione della propria debitoria) e che il decreto, in cui era espressamente menzionata la scrittura, era stato trasmesso il 3.11.2017; che aveva notificato agli opponenti precetti l'11.7.2018, il 26.10.2018, il
25.2.2019, il 7.6.209 ed il 14.10.2020; che solo a seguito della notifica del pignoramento era seguita l'opposizione ed anche in questa non era presente il disconoscimento della scrittura;
che l'attività esecutiva promossa nei confronti del debitore non
- 4 - aveva avuto successo come indicato nel decreto ingiuntivo.
Tutto ciò premesso, va osservato che l'avvertimento del giudice dell'esecuzione a trae Parte_3 la sua ispirazione da una pronunzia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea(causa C-693/19)ed un successivo intervento delle Sezioni Unite Civili della Cassazione.
L'intervento della CGUE è stato originato dalla richiesta che il Tribunale di Milano che aveva interpellato la Corte in ordine alla portata degli artt. 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo1, della direttiva 93/13.
Il Tribunale di Milano aveva chiesto di chiarire(...) se l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole.
- 5 - La CGEUE ha affermato che l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito:
che ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di
- 6 - controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto);
che il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..
Tornando al caso in esame, va rilevato che l'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa sulla base di una scrittura privata del 25.5.2008 in cui è riportato che la ha effettuato CP_2 alla ditta di Parte_4 Per_1
forniture di merce per euro 89.05,62, che
[...]
sorella di titolare Parte_3 Persona_1
- 7 - dell' ed marito Parte_4 Parte_1 di intendono garantire il pagamento Parte_3 delle forniture effettuate ad che Parte_4 ed si obbligano al Parte_3 Parte_1 pagamento in favore di nella Controparte_1
Co Co qualità di legale rappresentante della dell'importo di euro 89.05,62 ponendo a garanzia del predetto pagamento l'immobile di loro proprietà sito in Nola alla via San Gennaro n. 95.
Ciò posto deve affermarsi che non rientra nell'ambito di applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-693/19 il tema della competenza territoriale indicato dagli opponenti quale ragione di revoca del decreto ingiuntivo 6807/2011.
Nella scrittura del 28.5.20008 non è presente una disposizione contrattuale dedicata all'individuazione del giudice competente a decidere la eventuale controversia tra le parti cosicchè non era possibile e non doveva essere compiuta dal giudice del monitorio una verifica in merito al suo eventuale carattere abusivo.
Come in ogni procedura monitoria si poneva il tema della competenza territoriale del giudice adito da effettuare secondo i criteri di legge, scrutinio risolto positivamente dal giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
Ritenendo errata la valutazione del giudice del monitorio gli opponenti avrebbe dovuto opporsi
- 8 - tempestivamente al decreto ingiuntivo denunciando che era stato emesso da un giudice incompetente.
In presenza di una notifica del decreto opposto regolarmente eseguita(il 18.2.2012 a mani del fratello e del cognato degli opponenti)non è possibile oggi la contestazione del decreto quanto al profilo della competenza territoriale del giudice che lo ha emesso.
Nemmeno può ritenersi il carattere abusivo della scrittura considerando la deduzione degli opponenti di non averla sottoscritta.
Anche questa censura non integra la denuncia di un contenuto abusivo dell'impegno assunto ma costituisce la negazione assoluta dell'impegno indicato nella scrittura ed anche tale difesa avrebbe dovuto essere sollevata con un'opposizione tempestiva.
Alla luce di quanto esposto non hanno rilievo le ragioni di revoca di cui ai punti 3 e 4.
Consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 52000,00 ed euro 260000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva , valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.
- 9 -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6807/2011 proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_3
ogni diversa, istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 9000,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Giulio di Gioia.
Napoli, 09/05/2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
- 10 -