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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/03/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5582 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 29/05/2024 e vertente
TRA
, ( C. F. ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Paolo Parte_1 C.F._1
Emilio n. 57 presso lo studio dell'Avv. Marco Serra che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gino Cilia C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
E
C.F. /P. I.V.A. , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Diego Angeli n. 95 presso lo studio dell'avv. Luigi
[...]
Labonia (C.F. , giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
Appellata
Nonché
n persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_3
in Roma alla Via di Tor Cervara n. 279,
Appellato non costituito
Oggetto: della sentenza n. 524/2020 emessa dal Tribunale Civile di Velletri, pubblicata il 9.3.2020
Conclusioni
1 Per l'appellante “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, annullare o comunque riformare la sentenza n. 524/2020 emessa dal Tribunale Civile di Velletri,
Sezione Prima, in persona del Giudice dott.ssa Collu pubblicata il 9.3.2020 a definizione del procedimento recante R.G. 6507/2018, non notificata, e per l'effetto, in accoglimento dello spiegato appello: “- in via preliminare previa valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale de art.li 60 e 57, comma I lettera a) D.P.R. 602/73 con riferimento agli art.li 3, 24 e 113 della Costituzione, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale con conseguenziale sospensione del presente procedimento e della presupposta esecuzione presso terzi;
- nel merito accertare e dichiarare per le motivazioni tutte di cui in premessa, la nullità e/o comunque annullare e/o dichiarare inefficace l'impugnato pignoramento presso terzi radicato, ex art. 72bis
D.P.R. 602/73, dalla in danno della Sig.ra quale debitore Controparte_1 Parte_1
esecutato e della quale terzo pignorato;
- per l'effetto condannare l' Controparte_3 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire all'istante Controparte_4 quanto corrispostole dal terzo pignorato in forza dell'impugnato pignoramento presso terzi, nonché ordinare alla di svincolare, in favore dell'istante, quanto medio tempore Controparte_3
accantonato; - in via meramente subordinata ridurre l'ammontare delle somme sottoposte ad esecuzione all'importo di € 11.768,68 giuste cartelle di pagamento n. 09720130215559560000 (€
39,16); n. 09720130271881572000 (€ 271,93); n. 0972140082916572000 (€ 278,99); n.
09720140090171178000 (€ 951,28); n. 09720140204317762000 (€ 32,56); n.
09720150072907533000 (€ 41,29), n. 09720150135466209000 (€ 563,16); avviso di accertamento
n. TK505F402385/2015 (€ 9.246,71), ovvero a quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Per l'appellato “- rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Con vittoria di spese, Pt_1
competenza ed onorari di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex artt. 615 c.p.c. e 57 d.p.r. 602/73 interponeva opposizione avverso il Parte_1 pignoramento presso terzi notificatole dall' per il recupero di un Controparte_1 credito ammontante a complessivi € 48.560,82. Nello specifico l'attrice eccepiva 1) la nullità del pignoramento per moltiplicazione dell'azione esecutiva;
2) la nullità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, 3) l'intervenuta prescrizione triennale ex lege 953/82
e quinquennale ex lege 689/81 di tutti i crediti di natura amministrativa per omesso pagamento del bollo auto e delle sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., 4) l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito amministrativo per omesso pagamento del bollo auto e delle
2 sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., 5) l'inammissibilità della riscossione a mezzo ruolo delle somme dovute all' in forza di un rapporto negoziale di locazione. CP_5
Introdotta la causa nel merito, si costituiva l' chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Nello specifico, l' eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in Controparte_4
favore di quello Tributario, depositava in copia delle notifiche delle cartelle esattoriali, deduceva l'insussistenza dell'eccezione di prescrizione, e la legittimità delle plurime azioni esecutive azionate in danno della Sig.ra Pt_1
La causa, istruita con prove documentali, veniva trattenuta in decisione.
All'esito il Tribunale così decideva “Definitivamente pronunciando: - rigetta l'opposizione; - dichiara la domanda inammissibile per contrasto con il principio del “ne bis in idem”; - nulla sulle spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita l' la quale ha contestato nel merito l'appello Controparte_6
chiedendone il rigetto ed eccependo la carenza di interesse all'impugnazione.
All'udienza del 29 Maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Pregiudizialmente deve evidenziarsi che l'appellante, pur omettendo qualsivoglia motivazione, ha proposto, in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione di illegittimità costituzionale degli art.li 60 e 57, comma I lettera a) D.P.R. 602/73 con riferimento agli art.li 3, 24 e 113 della
Costituzione, chiedendo di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale con conseguenziale sospensione del presente procedimento e della presupposta esecuzione presso terzi.
L'eccezione, per quanto può ritenersi dalla mera enunciazione della richiesta, deve ritenersi inammissibile in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile-31 maggio 2018, n.
114 (Gazz. Uff. 6 giugno 2018, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile.
Inoltre, la Corte costituzionale, con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 242 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n.
27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 11-
27 marzo 2009, n. 93 (Gazz. Uff. 1° aprile 2009, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
3 inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Sempre in via pregiudiziale deve escludersi che l'appellante non abbia interesse all'impugnazione attraverso la quale intende ottenere una decisione di merito a sé favorevole.
Con il primo motivo di appello rubricato “difetto di motivazione”, l'appellante censura la sentenza di primo grado per difetto di motivazione in quanto la sentenza impugnata si limita ad evidenziare l'esistenza tra le parti di altro procedimento con identità di petitum e di causa petendi sul quale il giudice si sarebbe già pronunziato. Assume l'appellante che dalla motivazione dell'impugnata sentenza nulla emerge in ordine a tale altro procedimento, impedendo, di fatto, di poter comprendere il ragionamento logico giuridico che lo ha portato il giudicante a pronunziare la sentenza oggi oggetto di gravame.
Il motivo è fondato.
L'art 132 c.p.c. che disciplinando il contenuto della sentenza al n.4 dispone che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La Corte di
Cassazione con sentenza 24199/2023 ha precisato che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione della sentenza integra violazione della legge processuale nei casi di radicale carenza di motivazione o nell'ipotesi in cui la stessa si manifesti in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi o che siano fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, “purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”. Lo stesso Collegio ha inoltre precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nella fattispecie in esame si fa riferimento all'esistenza di un procedimento in cui vi è perfetta identità soggettiva ed oggettiva con quello oggetto della presente impugnazione senza che ne siano indicati gli estremi.
Inoltre, il Giudice di prime cure afferma “considerata l'avvenuta pronuncia da parte di questo giudicante in ordine alle medesime questioni, in applicazione del principio del ne bis in idem, il presente procedimento deve considerarsi inammissibile con conseguente rigetto dell'opposizione.”
Tale asserzione, mancando qualsiasi riferimento all'altra pronuncia comporta un'assoluta carenza di motivazione.
4 Tuttavia, la carenza di motivazione si converte in motivo d'appello e consente di sostituire la motivazione carente con quella del giudice dell'impugnazione.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Erronea valutazione della produzione documentale”, lamenta l'appellante che, il Giudice di prime cure nel pronunziare la sentenza oggetto di gravame ha, probabilmente, fatto implicitamente riferimento al procedimento rubricato al n. RG 6503/2018 definito dallo stesso Giudice, con sentenza n. 525/2020, incorrendo in un macroscopico errore là dove non si è avveduto che tale procedimento ed il procedimento rubricato al n. 6507/2018, definito con l'impugnata sentenza, pur presentando identità di petitum e causa petendi, non hanno una connessione soggettiva. L delle Entrate , infatti, ha notificato a – per il medesimo CP_4 CP_1 Parte_1
credito - due diversi atti di pignoramento presso terzi che vedono come terzo pignorato – quale datore di lavoro della uno le Autolinee Troiani S.r.l. e l'altro l' che, come Pt_1 Controparte_3
è evidente, sono due soggetti giuridici differenti.
La prima esecuzione con terzo pignorato le Autolinee Troiani S.r.l., è stata impugnata dall'odierna appellante ed ha dato origine al giudizio di merito rubricato al n. RG 6503/2018 è stato definito con sentenza n. 525/2020 di accoglimento della domanda attorea mentre la seconda esecuzione, con terzo pignorato l' è stata anch'essa oggetto di impugnazione ed ha dato origine al Controparte_3
procedimento di merito rubricato con il n. RG 6507/2018 definito con la sentenza oggetto del presente procedimento di gravame. Assume l'appellante che i due procedimenti erano tra loro totalmente autonomi, come si evidenzia anche dai due diversi provvedimenti di sospensione dell'esecuzione adottati dal Giudice della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Velletri e depositati nei rispettivi giudizi di merito.
L'appellante, in realtà, nel motivo di appello prospetta un'ipotesi di errore in cui potrebbe essere incorso il giudice di primo grado che, pur se verosimile, resta un'ipotesi e non un motivo di appello che, quindi, va ritenuto inammissibile.
Con il terzo motivo di appello rubricato “ in merito alla fondatezza della domanda attorea”,
l'appellante evidenzia come argomentato e dedotto sia nella fase sommaria di opposizione all'esecuzione che nel pedissequo giudizio di merito che l'impugnato atto di pignoramento presso terzi è stato notificato dall' per il recupero, tra gli altri, di crediti di Controparte_1 natura amministrativa riguardanti l'omesso pagamento del bollo auto e la violazione del C.d.S, crediti tuttavia estinti per intervenuto decorso del termine di prescrizione triennale ex lege 953/82 e quinquennale ex lege 689/81.
Deduce che i pretesi crediti che hanno dato impulso all'impugnata azione esecutiva, debbono considerarsi prescritti tenuto conto che dalla notifica delle cartelle di pagamento alla notifica dell'impugnato atto di pignoramento presso terzi è decorso, un termine ultraquinquennale e, dunque,
5 che l'Agenzia è comunque decaduta dal diritto all'esercizio dell'azione di riscossione. Inoltre, con cartella n. 09720170003742381, che si assume notificata in data 3.5.2017, l' Controparte_4
ha richiesto il pagamento della somma di € 28.977,79, importo dovuto all'
[...] Controparte_7
a titolo di morosità locativa. Secondo l'appellante l'
[...] Controparte_4
richiede impropriamente il pagamento di somme che non potevano essere iscritte a ruolo
[...] in quanto accertate tramite “nota protocollo 7080.05/08/2013.0024078” che certamente non è CP_5
titolo esecutivo legittimante la riscossione a mezzo ruolo.
Il motivo è fondato.
I crediti azionati con il pignoramento presso terzi sono prescritti per intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione quinquennale. Sul punto la Suprema Corte con la sentenza resa a SS.UU. n°
23397/2016 ha statuito il seguente principio di diritto: “ 1) “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , CP_5
che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)” CP_8
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Tali principi sono stati anche confermati dalle ordinanze della Suprema Corte, Cass. Civ. 10025/19 e Cass. Civ. 7409/2020.
Dalla documentazione depositata in atti di primo grado emerge l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati per mezzo del pignoramento presso terzi, le notifiche delle cartelle esattoriali devono considerarsi tardive atteso il termine prescrizionale previsto ex lege, come precisato dalle sentenze della Suprema Corte menzionate.
6 Peraltro, va specificato che a fronte della contestazione dell'intervenuta notifica delle cartelle esattoriali, parte appellata si è limitata a produrre delle copie fotostatiche delle relate di notifica in alcuni casi ed in altri un elenco riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139 c.p.c. e 140 c.p.c., prive anche della firma del messo notificatore e della data. Era onere dell'appellata produrre, a fronte della contestazione dell'appellante, prove documentali idonee a superare la contestazione.
In merito alla cartella di pagamento 09720170003742381 con la quale si richiedeva il pagamento di canoni di locazione dovuti dal privato cittadino all' , l'ente creditore può procedere CP_5
effettivamente al recupero delle somme con cartella esattoriale solo dopo aver ottenuto un titolo esecutivo. La Suprema Corte ha affermato che le entrate non tributarie posso essere iscritte a mezzo ruolo, ma solo se sussiste un idoneo titolo esecutivo. (Cfr Cass. Civ. 7188/2022).
Nella fattispecie in esame non è stato prodotto alcun titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale.
L'appello, pertanto, va accolto e le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate secondo il DM
55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata.
Non può, invece, essere accolta la domanda, prospettata in via eventuale, di restituzione o di svincolo delle somme medio tempore accantonate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 524/2020 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 09.03.2020, così provvede:
1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità del pignoramento presso terzi per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte nonché per l'intervenuta prescrizione dei crediti per omesso pagamento dei crediti di natura amministrativa e l'inammissibilità della riscossione tramite ruolo per i crediti;
CP_5
2 condanna l'appellata alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, liquidati per il primo grado in € 3.809,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 3.473,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Roma, 18.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
7
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5582 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 29/05/2024 e vertente
TRA
, ( C. F. ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Paolo Parte_1 C.F._1
Emilio n. 57 presso lo studio dell'Avv. Marco Serra che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gino Cilia C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
E
C.F. /P. I.V.A. , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Diego Angeli n. 95 presso lo studio dell'avv. Luigi
[...]
Labonia (C.F. , giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
Appellata
Nonché
n persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_3
in Roma alla Via di Tor Cervara n. 279,
Appellato non costituito
Oggetto: della sentenza n. 524/2020 emessa dal Tribunale Civile di Velletri, pubblicata il 9.3.2020
Conclusioni
1 Per l'appellante “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, annullare o comunque riformare la sentenza n. 524/2020 emessa dal Tribunale Civile di Velletri,
Sezione Prima, in persona del Giudice dott.ssa Collu pubblicata il 9.3.2020 a definizione del procedimento recante R.G. 6507/2018, non notificata, e per l'effetto, in accoglimento dello spiegato appello: “- in via preliminare previa valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale de art.li 60 e 57, comma I lettera a) D.P.R. 602/73 con riferimento agli art.li 3, 24 e 113 della Costituzione, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale con conseguenziale sospensione del presente procedimento e della presupposta esecuzione presso terzi;
- nel merito accertare e dichiarare per le motivazioni tutte di cui in premessa, la nullità e/o comunque annullare e/o dichiarare inefficace l'impugnato pignoramento presso terzi radicato, ex art. 72bis
D.P.R. 602/73, dalla in danno della Sig.ra quale debitore Controparte_1 Parte_1
esecutato e della quale terzo pignorato;
- per l'effetto condannare l' Controparte_3 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire all'istante Controparte_4 quanto corrispostole dal terzo pignorato in forza dell'impugnato pignoramento presso terzi, nonché ordinare alla di svincolare, in favore dell'istante, quanto medio tempore Controparte_3
accantonato; - in via meramente subordinata ridurre l'ammontare delle somme sottoposte ad esecuzione all'importo di € 11.768,68 giuste cartelle di pagamento n. 09720130215559560000 (€
39,16); n. 09720130271881572000 (€ 271,93); n. 0972140082916572000 (€ 278,99); n.
09720140090171178000 (€ 951,28); n. 09720140204317762000 (€ 32,56); n.
09720150072907533000 (€ 41,29), n. 09720150135466209000 (€ 563,16); avviso di accertamento
n. TK505F402385/2015 (€ 9.246,71), ovvero a quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Per l'appellato “- rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Con vittoria di spese, Pt_1
competenza ed onorari di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex artt. 615 c.p.c. e 57 d.p.r. 602/73 interponeva opposizione avverso il Parte_1 pignoramento presso terzi notificatole dall' per il recupero di un Controparte_1 credito ammontante a complessivi € 48.560,82. Nello specifico l'attrice eccepiva 1) la nullità del pignoramento per moltiplicazione dell'azione esecutiva;
2) la nullità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, 3) l'intervenuta prescrizione triennale ex lege 953/82
e quinquennale ex lege 689/81 di tutti i crediti di natura amministrativa per omesso pagamento del bollo auto e delle sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., 4) l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito amministrativo per omesso pagamento del bollo auto e delle
2 sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., 5) l'inammissibilità della riscossione a mezzo ruolo delle somme dovute all' in forza di un rapporto negoziale di locazione. CP_5
Introdotta la causa nel merito, si costituiva l' chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Nello specifico, l' eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in Controparte_4
favore di quello Tributario, depositava in copia delle notifiche delle cartelle esattoriali, deduceva l'insussistenza dell'eccezione di prescrizione, e la legittimità delle plurime azioni esecutive azionate in danno della Sig.ra Pt_1
La causa, istruita con prove documentali, veniva trattenuta in decisione.
All'esito il Tribunale così decideva “Definitivamente pronunciando: - rigetta l'opposizione; - dichiara la domanda inammissibile per contrasto con il principio del “ne bis in idem”; - nulla sulle spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita l' la quale ha contestato nel merito l'appello Controparte_6
chiedendone il rigetto ed eccependo la carenza di interesse all'impugnazione.
All'udienza del 29 Maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Pregiudizialmente deve evidenziarsi che l'appellante, pur omettendo qualsivoglia motivazione, ha proposto, in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione di illegittimità costituzionale degli art.li 60 e 57, comma I lettera a) D.P.R. 602/73 con riferimento agli art.li 3, 24 e 113 della
Costituzione, chiedendo di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale con conseguenziale sospensione del presente procedimento e della presupposta esecuzione presso terzi.
L'eccezione, per quanto può ritenersi dalla mera enunciazione della richiesta, deve ritenersi inammissibile in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile-31 maggio 2018, n.
114 (Gazz. Uff. 6 giugno 2018, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile.
Inoltre, la Corte costituzionale, con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 242 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n.
27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 11-
27 marzo 2009, n. 93 (Gazz. Uff. 1° aprile 2009, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
3 inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Sempre in via pregiudiziale deve escludersi che l'appellante non abbia interesse all'impugnazione attraverso la quale intende ottenere una decisione di merito a sé favorevole.
Con il primo motivo di appello rubricato “difetto di motivazione”, l'appellante censura la sentenza di primo grado per difetto di motivazione in quanto la sentenza impugnata si limita ad evidenziare l'esistenza tra le parti di altro procedimento con identità di petitum e di causa petendi sul quale il giudice si sarebbe già pronunziato. Assume l'appellante che dalla motivazione dell'impugnata sentenza nulla emerge in ordine a tale altro procedimento, impedendo, di fatto, di poter comprendere il ragionamento logico giuridico che lo ha portato il giudicante a pronunziare la sentenza oggi oggetto di gravame.
Il motivo è fondato.
L'art 132 c.p.c. che disciplinando il contenuto della sentenza al n.4 dispone che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La Corte di
Cassazione con sentenza 24199/2023 ha precisato che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione della sentenza integra violazione della legge processuale nei casi di radicale carenza di motivazione o nell'ipotesi in cui la stessa si manifesti in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi o che siano fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, “purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”. Lo stesso Collegio ha inoltre precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nella fattispecie in esame si fa riferimento all'esistenza di un procedimento in cui vi è perfetta identità soggettiva ed oggettiva con quello oggetto della presente impugnazione senza che ne siano indicati gli estremi.
Inoltre, il Giudice di prime cure afferma “considerata l'avvenuta pronuncia da parte di questo giudicante in ordine alle medesime questioni, in applicazione del principio del ne bis in idem, il presente procedimento deve considerarsi inammissibile con conseguente rigetto dell'opposizione.”
Tale asserzione, mancando qualsiasi riferimento all'altra pronuncia comporta un'assoluta carenza di motivazione.
4 Tuttavia, la carenza di motivazione si converte in motivo d'appello e consente di sostituire la motivazione carente con quella del giudice dell'impugnazione.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Erronea valutazione della produzione documentale”, lamenta l'appellante che, il Giudice di prime cure nel pronunziare la sentenza oggetto di gravame ha, probabilmente, fatto implicitamente riferimento al procedimento rubricato al n. RG 6503/2018 definito dallo stesso Giudice, con sentenza n. 525/2020, incorrendo in un macroscopico errore là dove non si è avveduto che tale procedimento ed il procedimento rubricato al n. 6507/2018, definito con l'impugnata sentenza, pur presentando identità di petitum e causa petendi, non hanno una connessione soggettiva. L delle Entrate , infatti, ha notificato a – per il medesimo CP_4 CP_1 Parte_1
credito - due diversi atti di pignoramento presso terzi che vedono come terzo pignorato – quale datore di lavoro della uno le Autolinee Troiani S.r.l. e l'altro l' che, come Pt_1 Controparte_3
è evidente, sono due soggetti giuridici differenti.
La prima esecuzione con terzo pignorato le Autolinee Troiani S.r.l., è stata impugnata dall'odierna appellante ed ha dato origine al giudizio di merito rubricato al n. RG 6503/2018 è stato definito con sentenza n. 525/2020 di accoglimento della domanda attorea mentre la seconda esecuzione, con terzo pignorato l' è stata anch'essa oggetto di impugnazione ed ha dato origine al Controparte_3
procedimento di merito rubricato con il n. RG 6507/2018 definito con la sentenza oggetto del presente procedimento di gravame. Assume l'appellante che i due procedimenti erano tra loro totalmente autonomi, come si evidenzia anche dai due diversi provvedimenti di sospensione dell'esecuzione adottati dal Giudice della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Velletri e depositati nei rispettivi giudizi di merito.
L'appellante, in realtà, nel motivo di appello prospetta un'ipotesi di errore in cui potrebbe essere incorso il giudice di primo grado che, pur se verosimile, resta un'ipotesi e non un motivo di appello che, quindi, va ritenuto inammissibile.
Con il terzo motivo di appello rubricato “ in merito alla fondatezza della domanda attorea”,
l'appellante evidenzia come argomentato e dedotto sia nella fase sommaria di opposizione all'esecuzione che nel pedissequo giudizio di merito che l'impugnato atto di pignoramento presso terzi è stato notificato dall' per il recupero, tra gli altri, di crediti di Controparte_1 natura amministrativa riguardanti l'omesso pagamento del bollo auto e la violazione del C.d.S, crediti tuttavia estinti per intervenuto decorso del termine di prescrizione triennale ex lege 953/82 e quinquennale ex lege 689/81.
Deduce che i pretesi crediti che hanno dato impulso all'impugnata azione esecutiva, debbono considerarsi prescritti tenuto conto che dalla notifica delle cartelle di pagamento alla notifica dell'impugnato atto di pignoramento presso terzi è decorso, un termine ultraquinquennale e, dunque,
5 che l'Agenzia è comunque decaduta dal diritto all'esercizio dell'azione di riscossione. Inoltre, con cartella n. 09720170003742381, che si assume notificata in data 3.5.2017, l' Controparte_4
ha richiesto il pagamento della somma di € 28.977,79, importo dovuto all'
[...] Controparte_7
a titolo di morosità locativa. Secondo l'appellante l'
[...] Controparte_4
richiede impropriamente il pagamento di somme che non potevano essere iscritte a ruolo
[...] in quanto accertate tramite “nota protocollo 7080.05/08/2013.0024078” che certamente non è CP_5
titolo esecutivo legittimante la riscossione a mezzo ruolo.
Il motivo è fondato.
I crediti azionati con il pignoramento presso terzi sono prescritti per intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione quinquennale. Sul punto la Suprema Corte con la sentenza resa a SS.UU. n°
23397/2016 ha statuito il seguente principio di diritto: “ 1) “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , CP_5
che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)” CP_8
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Tali principi sono stati anche confermati dalle ordinanze della Suprema Corte, Cass. Civ. 10025/19 e Cass. Civ. 7409/2020.
Dalla documentazione depositata in atti di primo grado emerge l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati per mezzo del pignoramento presso terzi, le notifiche delle cartelle esattoriali devono considerarsi tardive atteso il termine prescrizionale previsto ex lege, come precisato dalle sentenze della Suprema Corte menzionate.
6 Peraltro, va specificato che a fronte della contestazione dell'intervenuta notifica delle cartelle esattoriali, parte appellata si è limitata a produrre delle copie fotostatiche delle relate di notifica in alcuni casi ed in altri un elenco riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139 c.p.c. e 140 c.p.c., prive anche della firma del messo notificatore e della data. Era onere dell'appellata produrre, a fronte della contestazione dell'appellante, prove documentali idonee a superare la contestazione.
In merito alla cartella di pagamento 09720170003742381 con la quale si richiedeva il pagamento di canoni di locazione dovuti dal privato cittadino all' , l'ente creditore può procedere CP_5
effettivamente al recupero delle somme con cartella esattoriale solo dopo aver ottenuto un titolo esecutivo. La Suprema Corte ha affermato che le entrate non tributarie posso essere iscritte a mezzo ruolo, ma solo se sussiste un idoneo titolo esecutivo. (Cfr Cass. Civ. 7188/2022).
Nella fattispecie in esame non è stato prodotto alcun titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale.
L'appello, pertanto, va accolto e le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate secondo il DM
55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata.
Non può, invece, essere accolta la domanda, prospettata in via eventuale, di restituzione o di svincolo delle somme medio tempore accantonate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 524/2020 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 09.03.2020, così provvede:
1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità del pignoramento presso terzi per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte nonché per l'intervenuta prescrizione dei crediti per omesso pagamento dei crediti di natura amministrativa e l'inammissibilità della riscossione tramite ruolo per i crediti;
CP_5
2 condanna l'appellata alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, liquidati per il primo grado in € 3.809,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 3.473,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Roma, 18.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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