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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 716/2021
TRA
(C.F. n. n. ), con sede in Frattaminore, alla via Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
Roma 244, in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. n. Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di C.F._1 appello, dall'avv. Stefano Patti (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, CodiceFiscale_2 alla via Chiatamone, n. 6, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA n. ), società conseguente alla fusione Controparte_1 P.IVA_3 per incorporazione nella (incorporante) di Controparte_2 Controparte_3
di e di
[...] Controparte_4 Controparte_5
(incorporate), per atto del notaio di Bologna del 31 dicembre 2013 a rep.
[...] Persona_1
53712 e racc. 34018, in persona del suo procuratore ad negotia dott. munito Controparte_6 dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.09.2018 per atto del Notaio
pagina 1 di 3 dott. di Bologna ai nn. 90640/9415 di rep/racc., rappresentata e difesa, giusta Persona_2 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Luca
AB (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla via Giosuè C.F._3
Carducci, n. 6., elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 45/2021, depositata in data
11.1.2021, notificata in data 20.1.2021
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione Co
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18.2.2021, ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questa Corte, la per proporre appello Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 45/2021, depositata in data 11.1.2021 e notificata in data 20.1.2021, con cui era rigettata la domanda proposta dall'attrice Parte_1
con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
[...]
La società appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_1 che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio
La causa, trattata dal Collegio della Settima Sezione Civile, dinanzi al quale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, è transitata, in data 20.1.2025, alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte d'Appello di Napoli di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili. Indi, all'udienza dell'8.10.2025 nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 15.10.2025; alla predetta udienza del
15.10.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza dell'8.10.2025 ed alla successiva udienza del 15.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n.
pagina 2 di 3 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2018).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 15 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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