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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ex art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 340/2024 RG lavoro
TRA
, in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Gianfranco Vittori
Appellante
E
, rappr.to e difeso dall'Avv. Ambra Furiani CP_1
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 settembre 2024, il Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno, nell'accogliere la domanda di , titolare di pensione cat. VO Art. detta “Quota 100” con decorrenza CP_1 dall'1 settembre 2019, accertava il diritto del medesimo di percepirne l'importo integrale per il periodo di relativa liquidazione, quindi annullava il provvedimento del 23 dicembre 2022 con cui l' l'aveva ricalcolata, in relazione all'asserito indebito per l'anno 2021 pari ad euro CP_2
15.282,28 di cui aveva preteso il recupero, e condannava l' convenuto al versamento delle Pt_1 somme trattenute sui ratei pensionistici, oltre interessi legali e spese di lite. CP_ Avverso tale statuizione l' ha proposto appello, censurando l'errore del Tribunale nel valutare gli elementi acquisiti agli atti e nell'ammettere la prova testimoniale sollecitata dall'originario ricorrente in violazione dell'art. 2722 codice civile, i cui esiti in ogni caso erano inidonei a smentire il pregante contenuto dei documenti ( comunicazioni obbligatorie, versamenti di oneri contributivi) e dei verbali ispettivi acquisiti agli atti a riprova dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed il titolare dello stabilimento balneare denominato
“AL Alex”, addirittura prorogato. L' appellante ha, dunque, invocato il principio di Pt_1 incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale nel limite di euro 5.000,00 annui, ed ha insistito per la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il materiale probatorio acquisito agli atti è sufficiente a sorreggere l'accertamento di fatto inerente alla prestazione di attività lavorativa da parte di dal 20 luglio 2021 al 30 CP_1 settembre 2021 in forza di contratto di lavoro subordinato part-time concluso con la IT AL
Alex, titolare di concessione balneare.
In particolare, l' odierno appellante rispetto al periodo considerato (luglio-settembre Pt_1
2021) ha prodotto le denunce aziendali, l'estratto previdenziale attestante i versamenti contributivi e le buste paga, la cui redazione verosimilmente non può che avvenire sulla scorta delle puntuali indicazioni del datore di lavoro in ordine alle giornate ed ore di presenza effettuate dal lavoratore.
Per giunta, l'errore invocato dall'appellato non si sarebbe verificato soltanto al momento dell'originaria comunicazione agli Uffici competenti di avvio del rapporto di lavoro in data 20 luglio 2021, bensì sarebbe stato reiterato anche rispetto alla comunicazione della proroga di detto rapporto fino al 30 settembre 2021.
Siffatta prospettazione dei fatti, già di per sé debole alla stregua di una valutazione di inverosimiglianza ricavabile dalla comune esperienza, viene, altresì, contraddetta dai contenuti delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da e in Testimone_1 Parte_2 ordine all'effettiva presenza presso lo stabilimento balneare, nel periodo considerato, di un dipendente di nome (cfr. dich. di , i cui tratti somatici e requisiti di età CP_1 Parte_2 corrispondono alla descrizione del ricorrente;
costoro in sede di deposizione testimoniale non hanno ritrattato le dichiarazioni verbalizzate dagli organi ispettivi, limitandosi a riferire di non ricordarne il contenuto, nondimeno riconoscendo la propria firma in calce, così che senz'altro le informazioni raccolte in corso di accertamento ispettivo conservano piena rilevanza probatoria ai fini della decisione.
Sono, viceversa, prive di pregnanza probatoria le dichiarazioni testimoniali rese da Tes_2
e , escussi nella veste di amici del ricorrente, dediti con lui alla pesca nel
[...] Testimone_3 periodo in discorso, i quali, tuttavia, non hanno riferito su precise circostanze di tempo e di luogo tali da far ritenere che i ritmi di detta pratica sportiva fossero incompatibili con la prestazione di attività lavorativa.
In proposito va detto che, a fronte delle informazioni raccolte dai verbalizzanti in sede ispettiva,
l'onere della prova - in materia di indebito previdenziale tutto a carico dell'accipiens, come affermato in numerose pronunce della Suprema Corte richiamate dallo stesso Tribunale (Cass.
Civ.n. 15550 del 10/06/2019; Cass. civ. n. 2739 del 11/2/2016; Cass. civ. SS.UU. 4/8/2010
n.18046) - avrebbe dovuto essere assolto mediante specifica dimostrazione circa l'effettiva presenza, presso lo stabilimento balneare e nel periodo in questione, di un dipendente di nome
, corrispondente alla propria descrizione fisica, ma in realtà persona diversa. CP_1
Quanto, infine, alle deposizioni testimoniali rese da , nella veste di Testimone_4 commercialista della ditta “AL Alex”, e da , quale titolare della IT stessa, la Testimone_5 loro scarsa valenza probatoria scaturisce dalla chiara smentita che esse ricevono alla stregua della produzione documentale in atti, in particolare in ordine alla riferita circostanza che i rinnovi dei periodi lavorativi avvenissero contestualmente ed automaticamente per tutti i lavoratori, laddove CP_ l' ha documentato che sul totale di 21 assunzioni nel periodo da maggio a settembre 2021, risultano prorogati solo 5 contratti.
Tanto chiarito in fatto, l'art. 14 del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, al primo comma riconosce, per il triennio 2019-2021, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della CP_2 legge 8 agosto 1995, n. 335, la possibilità di conseguire la pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”; il terzo comma della disposizione in esame aggiunge che questa “…non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui….”
In ordine alla ripetibilità dell'indebito oggettivo indiscutibilmente realizzatosi in danno dell' , giova richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale n.234/2022, Controparte_3 con cui è stata “…dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal
Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma,
Cost., dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., che vieta il cumulo tra la pensione anticipata c.d. "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde non irragionevolmente a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro occasionale ei intermittente, infatti, porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza: mentre al lavoro intermittente, perché subordinato, si accompagna
l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui. La scelta del legislatore non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d.
"quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può infatti non considerare
l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. In tale regime, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”
Il Giudice delle Leggi riconosce la legittimità del meccanismo di sospensione del trattamento pensionistico per l'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, quale conseguenza della violazione del divieto di cumulo.
Si deve, pertanto, concludere a fortiori che sia conforme a diritto la pretesa dell'
[...]
di procedere al ricalcolo della pensione con decorrenza dal gennaio 2021, tenendo CP_3 conto della variazione dei dati di computo, in relazione all'incumulabilità legislativamente prevista, secondo un conteggio che non è stato specificamente contestato dall'accipiens, il quale in seno al ricorso di primo grado si è limitato a contestare il presupposto inerente all'an della pretesa creditoria dell' , attraverso la deduzione - smentita dalle prove in atti - di non aver prodotto Pt_1 redditi per non aver mai lavorato come dipendente dopo essere stato posto in pensione, né avere mai ricevuto da la retribuzione per il lavoro prestato come dipendente. Testimone_5 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata nel senso richiesto dall'Istituto odierno appellante.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle CP_1 spese del giudizio, che liquida in favore dell' appellante in euro 2.200,00 per il primo grado Pt_1
e in euro 1.800,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge
Ancona, 2 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ex art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 340/2024 RG lavoro
TRA
, in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Gianfranco Vittori
Appellante
E
, rappr.to e difeso dall'Avv. Ambra Furiani CP_1
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 settembre 2024, il Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno, nell'accogliere la domanda di , titolare di pensione cat. VO Art. detta “Quota 100” con decorrenza CP_1 dall'1 settembre 2019, accertava il diritto del medesimo di percepirne l'importo integrale per il periodo di relativa liquidazione, quindi annullava il provvedimento del 23 dicembre 2022 con cui l' l'aveva ricalcolata, in relazione all'asserito indebito per l'anno 2021 pari ad euro CP_2
15.282,28 di cui aveva preteso il recupero, e condannava l' convenuto al versamento delle Pt_1 somme trattenute sui ratei pensionistici, oltre interessi legali e spese di lite. CP_ Avverso tale statuizione l' ha proposto appello, censurando l'errore del Tribunale nel valutare gli elementi acquisiti agli atti e nell'ammettere la prova testimoniale sollecitata dall'originario ricorrente in violazione dell'art. 2722 codice civile, i cui esiti in ogni caso erano inidonei a smentire il pregante contenuto dei documenti ( comunicazioni obbligatorie, versamenti di oneri contributivi) e dei verbali ispettivi acquisiti agli atti a riprova dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed il titolare dello stabilimento balneare denominato
“AL Alex”, addirittura prorogato. L' appellante ha, dunque, invocato il principio di Pt_1 incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale nel limite di euro 5.000,00 annui, ed ha insistito per la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il materiale probatorio acquisito agli atti è sufficiente a sorreggere l'accertamento di fatto inerente alla prestazione di attività lavorativa da parte di dal 20 luglio 2021 al 30 CP_1 settembre 2021 in forza di contratto di lavoro subordinato part-time concluso con la IT AL
Alex, titolare di concessione balneare.
In particolare, l' odierno appellante rispetto al periodo considerato (luglio-settembre Pt_1
2021) ha prodotto le denunce aziendali, l'estratto previdenziale attestante i versamenti contributivi e le buste paga, la cui redazione verosimilmente non può che avvenire sulla scorta delle puntuali indicazioni del datore di lavoro in ordine alle giornate ed ore di presenza effettuate dal lavoratore.
Per giunta, l'errore invocato dall'appellato non si sarebbe verificato soltanto al momento dell'originaria comunicazione agli Uffici competenti di avvio del rapporto di lavoro in data 20 luglio 2021, bensì sarebbe stato reiterato anche rispetto alla comunicazione della proroga di detto rapporto fino al 30 settembre 2021.
Siffatta prospettazione dei fatti, già di per sé debole alla stregua di una valutazione di inverosimiglianza ricavabile dalla comune esperienza, viene, altresì, contraddetta dai contenuti delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da e in Testimone_1 Parte_2 ordine all'effettiva presenza presso lo stabilimento balneare, nel periodo considerato, di un dipendente di nome (cfr. dich. di , i cui tratti somatici e requisiti di età CP_1 Parte_2 corrispondono alla descrizione del ricorrente;
costoro in sede di deposizione testimoniale non hanno ritrattato le dichiarazioni verbalizzate dagli organi ispettivi, limitandosi a riferire di non ricordarne il contenuto, nondimeno riconoscendo la propria firma in calce, così che senz'altro le informazioni raccolte in corso di accertamento ispettivo conservano piena rilevanza probatoria ai fini della decisione.
Sono, viceversa, prive di pregnanza probatoria le dichiarazioni testimoniali rese da Tes_2
e , escussi nella veste di amici del ricorrente, dediti con lui alla pesca nel
[...] Testimone_3 periodo in discorso, i quali, tuttavia, non hanno riferito su precise circostanze di tempo e di luogo tali da far ritenere che i ritmi di detta pratica sportiva fossero incompatibili con la prestazione di attività lavorativa.
In proposito va detto che, a fronte delle informazioni raccolte dai verbalizzanti in sede ispettiva,
l'onere della prova - in materia di indebito previdenziale tutto a carico dell'accipiens, come affermato in numerose pronunce della Suprema Corte richiamate dallo stesso Tribunale (Cass.
Civ.n. 15550 del 10/06/2019; Cass. civ. n. 2739 del 11/2/2016; Cass. civ. SS.UU. 4/8/2010
n.18046) - avrebbe dovuto essere assolto mediante specifica dimostrazione circa l'effettiva presenza, presso lo stabilimento balneare e nel periodo in questione, di un dipendente di nome
, corrispondente alla propria descrizione fisica, ma in realtà persona diversa. CP_1
Quanto, infine, alle deposizioni testimoniali rese da , nella veste di Testimone_4 commercialista della ditta “AL Alex”, e da , quale titolare della IT stessa, la Testimone_5 loro scarsa valenza probatoria scaturisce dalla chiara smentita che esse ricevono alla stregua della produzione documentale in atti, in particolare in ordine alla riferita circostanza che i rinnovi dei periodi lavorativi avvenissero contestualmente ed automaticamente per tutti i lavoratori, laddove CP_ l' ha documentato che sul totale di 21 assunzioni nel periodo da maggio a settembre 2021, risultano prorogati solo 5 contratti.
Tanto chiarito in fatto, l'art. 14 del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, al primo comma riconosce, per il triennio 2019-2021, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della CP_2 legge 8 agosto 1995, n. 335, la possibilità di conseguire la pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”; il terzo comma della disposizione in esame aggiunge che questa “…non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui….”
In ordine alla ripetibilità dell'indebito oggettivo indiscutibilmente realizzatosi in danno dell' , giova richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale n.234/2022, Controparte_3 con cui è stata “…dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal
Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma,
Cost., dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., che vieta il cumulo tra la pensione anticipata c.d. "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde non irragionevolmente a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro occasionale ei intermittente, infatti, porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza: mentre al lavoro intermittente, perché subordinato, si accompagna
l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui. La scelta del legislatore non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d.
"quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può infatti non considerare
l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. In tale regime, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”
Il Giudice delle Leggi riconosce la legittimità del meccanismo di sospensione del trattamento pensionistico per l'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, quale conseguenza della violazione del divieto di cumulo.
Si deve, pertanto, concludere a fortiori che sia conforme a diritto la pretesa dell'
[...]
di procedere al ricalcolo della pensione con decorrenza dal gennaio 2021, tenendo CP_3 conto della variazione dei dati di computo, in relazione all'incumulabilità legislativamente prevista, secondo un conteggio che non è stato specificamente contestato dall'accipiens, il quale in seno al ricorso di primo grado si è limitato a contestare il presupposto inerente all'an della pretesa creditoria dell' , attraverso la deduzione - smentita dalle prove in atti - di non aver prodotto Pt_1 redditi per non aver mai lavorato come dipendente dopo essere stato posto in pensione, né avere mai ricevuto da la retribuzione per il lavoro prestato come dipendente. Testimone_5 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata nel senso richiesto dall'Istituto odierno appellante.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle CP_1 spese del giudizio, che liquida in favore dell' appellante in euro 2.200,00 per il primo grado Pt_1
e in euro 1.800,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge
Ancona, 2 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente