Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2015 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo ConSIliere
dott. Silvia Franzoso ConSIliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 2015 2024 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in Parte_1 C.F._1
atti, dagli Avv.ti Ioppolo Giovanni e Privitera Salvatore, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania Via Francesco Riso, n. 95
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti D'anna Matteo Giuseppe e Drusian Walter, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Dona Di Piave Via F. Stefani 34/2
APPELLATO
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
Accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 1880/2024 emessa dal Tribunale di Venezia – Sezione Seconda Civile, nella camera di conSIlio del 17.04.2024, depositata e pubblicata in data 10.06.2024 nella causa di separazione giudiziale portante il NRG 5885/2020 promossa dalla SI.ra contro il Sig. Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., disporre: 1) la modifica delle condizioni relative al diritto di visite
[...]
e più segnatamente regolamentare la possibilità che la SI.ra veda il figlio minore Parte_1
in presenza, con modalità meno restrittive anche gradualmente;
2) che il SI. Per_1 CP_1
ed il Consultorio, riscontrino le richieste della SI.ra in ordine alle
[...] Parte_1
condizioni sanitarie, didattiche, affettive e sociali del figlio in un termine quanto più breve, Per_1 che l'Ecc.ma Corte riterrà congruo. 3) la riforma della sentenza nel punto in cui ha condannato la SI.ra al pagamento in favore del SI. della somma di €. 3.000,00 Parte_1 Controparte_1
(tremilaeuro) ex art. 96, comma III°, c.p.c.; 4) Compensare tra le parti le spese e compensi del doppio grado. Come mezzo al fine, questa difesa chiede che l'Ecc.ma Corte voglia doverosamente rinnovare l'istruttoria, espletando, la perizia psicologica sul minore per le ragioni sopra meglio argomentate.
Con riserva di argomentare e contro dedurre a seguito delle difese di controparte”.
Conclusioni di parte convenuta: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - Nel merito, previamente dichiarata l'infondatezza dell'odierno appello, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla SI.ra , e Parte_1 per tal via confermare l'impugnata sentenza di primo grado N. 1880/2024 (RGN 5885/2020), ed emessa dal Collegio giudicante del Tribunale Civile di Venezia. - Nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o accoglibilità delle conclusioni formulate in sede di gravame nei confronti del SI. e quindi per il caso di riforma, anche parziale, Controparte_1
della sentenza impugnata dalla SI.ra , ridurre le pretese della ricorrente al Parte_1
minimo secondo giustizia, al contempo preliminarmente accertando però le sue responsabilità nei fatti da lei lamentati in codesto appello, stanti le tante condotte processuali deprecabili e censurabili da lei tenute durante tutto l'arco del processo di primo grado oltre che in sede di gravame. - In ogni caso: in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o accoglibilità della domanda svolta nei confronti del SI. , anche laddove meramente ridotta dal punto di vista delle restrizioni Controparte_1 all'esercizio della genitorialità dell'appellante, e quindi nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata da , mantenere il regime di affidamento Parte_1
2 monogenitoriale in favore dell'appellato. - Sempre in ogni caso: spese interamente rifuse, con vittoria di onorari e competenze di giudizio oltre ad accessori come per legge, il Collegio valutando di statuire anche l'eventuale condanna ex art. 96 cpc. per la lite temeraria in via equitativa già richiesta anche in primo grado. - In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie così come spiegate nell'ambito del processo di primo grado, in particolare in sede di comparsa di costituzione e di memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. SI CHIEDE CHE L'INTERO
FASCICOLO DI CAUSA VENGA TRASMESSO DAL TRIBUNALE DI VENEZIA ALLA
CORTE DI APPELLO LAGUNARE, CORREDATO DI TUTTI GLI ALLEGATI IVI
COMPRESA LA CTU E TUTTE LE RELAZIONI REDATTE DALL'ULSS INCARICATA
DEI MONITORAGGI. Si richiamo qui espressamente tutti i documenti già prodotti agli atti del processo di primo grado, che quivi devono intendersi espressamente riprodotti”.
Conclusioni del Procuratore Generale:
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Nel giudizio di separazione tra e coniugati in Jesolo (VE) il Parte_1 Controparte_1
12 settembre 2015, unione dalla quale è nato il figlio (15.8.2016), il Tribunale di Persona_2
Venezia, oltre alla declaratoria sullo status, all'esito dell'espletamento di CTU sistemica, disponeva l'affidamento esclusivo di al padre anche con riferimento alle decisioni di maggior Persona_2
interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del figlio, con residenza e collocazione prevalente presso il padre e conseguente assegnazione a quest'ultimo della casa familiare.
1.2.Il Tribunale disponeva altresì che i contatti tra e la madre avvenissero tramite Per_1
videochiamata, con cadenza mensile, secondo il calendario stabilito dal consultorio familiare ULSS
4, attribuendo al Servizio anche il potere di sospenderli, se disturbanti per il minore, ed evitando che il SInor compagno della madre, presenziasse, anche da remoto, con facoltà di Persona_3
rimodulazione, anche prevedendone una maggiore frequenza e in presenza.
1.3.Il tribunale disponeva altresì che il consultorio familiare relazionasse sull'attività svolta con cadenza semestrale al giudice tutelare, ciò per il periodo complessivo di due anni.
1.4. il Tribunale poneva a carico della madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma mensile di €150,00, oltre al 50% delle sese straordinarie.
3 1.5. Quanto alle spese di lite e di CTU il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza, le poneva a carico dell'appellante, la quale veniva condannata altresì al pagamento della somma di
€3.000,00 per lite temeraria ex art. 96, c.3, c.p.c. a causa della condotta ostruzionistica serbata in particolare durante le operazioni peritali.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Ad avviso dell'appellante la sentenza impugnata violerebbe il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori.
2.2. Le condizioni di affidamento disposte dal tribunale, nella prospettazione attorea, risulterebbero sproporzionate in peius nei confronti della madre e comunque poste in violazione dei principi suddetti che garantirebbero l'imprescindibile naturale rapporto madre figlio e condizioni tali da garantire maggiori contatti ed ingerenze.
2.3.Rileva che il esercita l'attività di lavoro di tecnico di macchine per caffè e tale lavoro lo CP_1
impegnerebbe dalla mattina fino al tardo pomeriggio e pertanto il piccolo dall'uscita da Per_1
scuola, rimarrebbe spesso con amici del padre, per come emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso minore e riportate nelle videochiamate prodotte (doc. n. 3).
2.4.La regolamentazione del diritto di visita disposta in primo grado non permetterebbe alla madre neanche di vedere il figlio in presenza quando invece il minore trascorrerebbe più di mezza giornata con persone che certamente non potrebbero sostituirsi per natura ed attenzione alle cure materne.
2.5.Chiede pertanto di poter incontrare il figlio in presenza seppure dapprima in luogo Per_1
protetto presso il consultorio familiare ULSS 4 e successivamente, se del caso, rimodulare gli incontri sempre in presenza prevedendone una maggiore frequenza.
2.6..Allega che il tribunale avrebbe valutato erroneamente la propria capacità genitoriale, valutata inidonea alla luce degli esiti del procedimento penale 5668 2020 r.g.n.r. nel quale il era CP_1
stato indagato per abuso sessuale nei confronti del figlio - in particolare nella querela sporta la madre dichiarava che il marito convivente era solito “baciare sulla bocca con la lingua il figlio Per_1
strofinarselo addosso sulle parti intime passare con il proprio dito medio sulle natiche del bambino all'atto di prenderlo in braccio e pizzicarlo in varie parti del corpo con intento presumibilmente carnale” (come da allegato 5) -, procedimento archiviato con provvedimento del gip del tribunale di
Venezia del 10 dicembre 2021. L'inidoneità sarebbe stata erroneamente ritenuta anche all'esito delle attività stragiudiziali e del comportamento processuale serbato.
4 2.7.Quanto al procedimento penale sopraindicato, l'appellante evidenzia che l'ordinanza di archiviazione non avrebbe il carattere della definitività ed in ogni caso sarebbe viziato da errori investigativi di natura procedurale ab origine, determinati dall'effetto domino che ha avuto la percezione da parte dell'organo inquirente delle dichiarazioni rese dalla SInora giudicate Parte_1
illogicamente quali frammentarie e contraddittorie.
2.8.Espone inoltre di aver riferito tali condotte al pediatra del piccolo tale dr Per_1 Persona_4
in data 12.2.2020 e che quest'ultimo il 13.2.2020, come da protocollo, dapprima informava il
Tribunale per i Minorenni di Venezia e contestualmente fissava per il giorno seguente una visita presso il reparto di neuropsichiatria (come da allegato sei).
2.9.La dottoressa , neuropsichiatra infantile, all'esito del colloquio avuto in data Persona_5
14.2. 2020 con la SI.ra in concerto con il direttore dell'unione dell'unità operativa infanzia Parte_1
adolescenza famiglia, decideva di fissare una visita medica specialistica in data 26.2.2020 presso il centro regionale per la diagnostica del bambino maltrattato di Padova come da allegati 7 e 8 con espletamento di valutazioni specialistiche.
3.Quanto alle attività stragiudiziali, in particolare all'esito delle relazioni del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell'Azienda Ospedale Università di Padova del 24.05.2022 e del
30.06.2022, chiede l'espletamento di una perizia psicologica sul bambino, non essendo stata effettuata l'auspicata valutazione psicodiagnostica sul minore, come da indicazioni cliniche.
4.La sentenza oggetto di gravame andrebbe modificata e quindi riformata anche nella parte in cui ha condannato la SI.ra al pagamento in favore del SI. della somma Parte_1 Controparte_1 di €. 3.000,00 (tremilaeuro) ex art. 96, comma III°, c.p.c. , nonché al pagamento alle spese di lite.
5.Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna anche in questa fase per lite temeraria ex art. 96, III, c.p.c. in ragione della manifesta infondatezza della domanda giudiziale.
5.1.Evidenzia invero che i motivi formulati non si confronterebbero a dovere con le circostanziate argomentazioni spese dal Tribunale di Venezia per respingere la domanda della SI.ra Parte_1 risolvendosi l'appello nella sostanziale riproposizione, di quanto predicato dall'appellante stessa già in primo grado, con totale assenza di una vera e ragionata censura alla complessa argomentazione fornita dal giudice di primo grado.
La causa è stata discussa all'udienza del 10.2.2025 all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5 DIRITTO
1.L'appello è infondato per i motivi che seguono.
1.1. Osserva in primis il Collegio come parte appellante non abbia impugnato il capo di sentenza relativo al regime di affidamento e collocazione disposti dal Tribunale ma unicamente quello afferente alle modalità del diritto di visita madre figlio.
1.1.bis. In secondo luogo, rileva la Corte come in questa sede non possano essere delibate tutte le doglianze – anche in ordine alle allegate lacune istruttorie delle indagini penali - afferenti il procedimento penale sopra citato in quanto inammissibili.
1.2. Il primo motivo di appello è infondato.
1.2.bis.Il regime di visita materno è stato correttamente individuato dal Tribunale all'esito di una complessa attività di osservazione della coppia e del minore da parte del Consultorio familiare ULSS
4 di San Donà di Piave (VE), nonché del CTU (dott.ssa coadiuvata da uno specialista in Per_6
psichiatria (dott.ssa ), la cui consulenza è stata depositata in data 2.5.2023, elaborato che Per_7
la Corte ritiene esaustivo ed immune da vizi, nel quale sono state date le risposte ai seguenti quesiti:
“Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti attraverso colloqui individuali, estesa l'indagine alla qualità della relazione genitoriale anche mediante l'osservazione genitore/figli, nonché al rapporto con la rispettiva famiglia di origine descrivendo i contesti materno e paterno e le rispettive risorse, ed altresì all'ambiente familiare e sociale frequentato dai minore (abitazione, scuola, nonni), previa indagine sulla situazione evolutiva della minore, la C.T.U.: a) accerti la capacità genitoriale delle parti e fornisca tutte le informazioni necessarie per stabilire quale sia il regime di affidamento più idoneo a salvaguardare l'equilibrato sviluppo della minore. b) qualora il consulente rilevi elementi di psicopatologia che possano pregiudicare le capacità genitoriali, informi il giudice per la eventuale modifica/integrazione del quesito e nomina di un ausiliario. c) stabilisca il C.T.U., quale sia la collocazione prevalente per la minore più confacente al suo preminente interesse e regoli le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario prevalente;
d) verifichi il consulente la possibilità per le parti di raggiungere condizioni concordate nell'interesse del minore e le indichi nell'elaborato; e) suggerisca il C.T.U. eventuali percorsi (es. mediazione familiare) che i genitori, individualmente e/o congiuntamente, potranno intraprendere all'esito della C.T.U. esplicitandone le finalità; f) indichi il C.T.U. l'eventuale necessità/opportunità di un monitoraggio, con la relativa tempistica”.
1.3. La SI.ra è risultata affetta da “una personalità con tratti paranoidi di personalità e un Parte_1
disturbo delirante di tipo paranoide che consiste nella convinzione inattaccabile che il coniuge abbia
6 abusato ripetutamente del figlio. Tale convinzione non è venuta meno con i ricoveri e le visite al figlio che negavano la realtà dei fatti” (pag. 44 dell'elaborato), diagnosi confermata dal reparto di psichiatria dell'ospedale di San Donà di Piave (VE), ove l'appellante è stata ricoverata dal 30.8.2022 al 7.9.2022 in regime di TSO per “psicosi paranoide psicogena”.
1.4. Senza mettere in discussione l'amore sincero che l'appellante nutre per il figlio, osserva la Corte come sia stato il quadro clinico sopra evidenziato che ha reso necessaria la modulazione del regime di visita materno nei termini espressi dal Tribunale, potendo gli incontri in presenza senza la dovuta sorveglianza essere di pregiudizio per uno sviluppo sano ed equilibrato di Per_1
1.5. Invero (pag. 46 CTU) la SI.ra “pur essendo una madre affettuosa che ama Parte_1
sinceramente il figlio, ha necessità di essere sostenuta a livello farmacologico e psicologico per poter poi accedere ad una genitorialità libera da pensieri di tipo persecutorio;
le convinzioni sull'abuso, radicate e resistenti alla prova dei fatti più evidenti, e la generale percezione di essere vittima di un complotto, si possono ripercuotere sul figlio come già accaduto in passato ed essere estremamente dannose per un bambino ancora in formazione”.
1.6.Rileva ancora la Corte come la CTU prevedesse in un primo tempo la possibilità per la madre di vedere in spazio neutro alla presenza di un operatore del Servizio, per come confermato dal Per_1
giudice relatore con ordinanza provvisoria del 18.7.2023, in un secondo momento la sospensione delle visite in presenza è stata disposta dal Servizio incaricato, su mandato del Tribunale, all'esito del deposito della relazione di aggiornamento del 10.1.2024 del Consultorio Familiare ULSS 4, nella quale si dava atto che gli incontri in presenza presso lo spazio neutro erano stati dapprima limitati alle videochiamate in presenza di un operatore del servizio e poi sospesi anche per indisponibilità della madre a presenziare sia in loco sia mediante videochiamata con impossibilità per il Servizio di avviare un canale comunicativo con la madre del bambino (pagg. 3 e 4 relazione citata).
1.7. La mancanza di affidabilità ed imprevedibilità dimostrate nei confronti del Servizio da parte dell'appellante, la quale “è incapace di mantenere la continuità delle visite con il figlio e di attenersi alle disposizioni del tribunale.
Considerato che
la discontinuità dei contatti madre figlio espongono il minore rischio di ulteriore stress psicologico, il servizio, allo stato attuale, fatica ad ipotizzare un progetto che preveda lungo termine spazi di autonomia nei contatti madre e figlio” (pag. 5 relazione
10.1.2024)” ha comportato la rimodulazione delle visite con calendarizzazione mensile dei contatti madre e figlio, proposta condivisa dal Tribunale e dalla Corte.
1.8. Nulla esclude un successivo ed auspicabile ampliamento degli incontri, se risulteranno nel tempo garantiti dalla madre e non pregiudizievoli per il minore.
7 1.10. Alla luce dell'ampia attività di osservazione anche psicologica del minore Persona_2 deve rigettarsi la richiesta di perizia psicologica su quest'ultimo formulata dall'appellante.
1.9. La decisione di primo grado appare pertanto scevra da errori e deve essere confermata sul punto, avendo rispettato appieno sia il principio di bigenitorialità sia quello di preservare da Per_1
pregiudizi ed in funzione del superiore interesse di quest'ultimo.
2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.1.La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento oggettivo del danno nè dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. nn. 29812/2019;
27623/2017).
2.2.Nel caso in esame ritiene che sussistevano i presupposti per una condanna per lite temeraria perché la SI.ra ha tenuto una condotta processuale ostruzionistica, poiché le plurime Parte_1
nomine e revoche del difensore e di CT hanno rallentato il corso del processo, soprattutto nel corso della C.T.U. le cui operazioni peritali, dovevano iniziare il 14.10.2022, ma, a causa della revoca del mandato al legale, ciò ha richiesto un primo rinvio delle operazioni peritali ed ancora per come indicato dal Tribunale “ dopo il primo incontro, la sua C.T.P. ha rinunciato all'incarico, operazione che ha richiesto un ulteriore rinvio;
al termine della consulenza, circa una settimana prima dello scadere dei termini per la consegna della bozza, ha revocato il mandato anche all'avvocato Muratori
e, di conseguenza, la C.T.P. ha rinunciato all'incarico”.
2.3.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
2.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con applicazione dei parametri medi del DM 55/2014 e success. Mod, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1880/2024 del
17.4.2024;
8 condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1 appellata , spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e Controparte_1
CPA;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di conSIlio del 18.2.2025.
Il ConSIliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
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