Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4251/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4251/2019, riservata in decisione all'udienza del 5.3.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali
TRA
(cf. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio
[...] C.F._2
Balzano (cf. ), elettivamente domiciliati in Napoli alla via Pontano C.F._3
n. 61
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
(cf. Controparte_1
, in persona del suo amministratore p.t, rappresentato e difeso dagli Avv. P.IVA_1
Fabiana Attardo (cf. ) e (cf. C.F._4 Parte_3
), elettivamente domiciliato in via Domenico De Dominicis n. 14 C.F._5
pag. 1 di 7
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.3.2025, parte appellata ha svolto le seguenti conclusioni: “Impugna e contesta tutto quanto ex adverso addotto ed eccepito e chiede rigettarsi l'appello proposto per le motivazioni rassegnate con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore dei costituiti avvocati dichiaratisi antistatari, per la fase di gravame alla luce della palese infondatezza ed inammissibilità dell'appello proposto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2360/2019, pubblicata il 01/03/2019 il Tribunale di Napoli così ha provveduto: a) ha dichiarato cessata la materia del contendere;
b) ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite;
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 1 marzo 2019, con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2019, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, deducendo a sostegno un unico motivo di impugnazione suddiviso nelle seguenti doglianze.
2.1 In particolare, parte appellante ha rappresentato che la sentenza di primo grado risulterebbe priva di ogni elemento di diritto, oltre che motivata in maniera irrituale e non corrispondente a quella che è stata la volontà delle parti espressa nel giudizio di mediazione.
2.2 Gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha statuito la cessazione della materia del contendere, non avendo il fatto alcuna asserzione in tal senso nei suoi scritti, né con dichiarazioni, né CP_1 con fatti espliciti.
2.3 Hanno inoltre lamentato un'errata valutazione della liquidazione delle spese di lite.
3. La parte appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
4. Non è stata svolta attività istruttoria. All'udienza del 05/03/2025, la causa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 2 di 7 5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 30 settembre 2019 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 01 marzo
2019.
6. Analisi dei motivi di appello
Occorre premettere che, in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ovvero come novellato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134., l'appello deve contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 c.p.c. e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante, quindi, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente,
l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello – esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini, l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione doveva essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza
'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto.
Non è superfluo ricordare la ratio della modifica dell'art. 342 c.p.c., che, nelle chiare intenzioni del legislatore, si poneva in diretta correlazione con l'art. 348 bis c.p.c., in modo da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
pag. 3 di 7 Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte,
l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice
(Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013, di recente nello stesso senso si veda
Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle
Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023), sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
Ebbene, seguendo le coordinate appena tracciate, ritiene la Corte che l'appello proposto da e sia inammissibile in quanto carente dei Parte_1 Parte_2 requisiti di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. sopra descritti, non consentendo l'individuazione delle statuizioni censurate, dei motivi di censura e delle decisioni alternative invocate.
Ed invero, il giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto la sopravvenuta revoca della decisione di assegnare al portiere, a titolo di regalia, la somma di € 7.000,00 a carico del fondo cassa condominiale, ha fatto venir meno ogni interesse alla caducazione anche delle successive delibere dell'11/4/2017 e del 06/06/2017 a mezzo delle quali l'assemblea aveva deciso il criterio di riparto con il quale distribuire tra i condomini la spesa di cui sopra. In particolare, il primo giudice ha affermato che, anche se la delibera del 29/05/2018 non pag. 4 di 7 reca espressa menzione a tali ultime due deliberazioni, la sua revoca deve ritenersi implicita per l'univoca incompatibilità del loro oggetto con la revoca della delibera presupposta del 21/02/2017.
A fronte tale articolata ed approfondita motivazione, gli appellanti non hanno specificatamente preso in esame gli elementi e le argomentazioni sviluppate nella sentenza gravata, né hanno indicato per quale ragione esse non possano condurre alle conclusioni che ne ha tratto il primo giudice, non affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Gli stessi si sono, infatti, limitati ad allegare la nullità della sentenza e ad affermare che il primo giudice avrebbe travisato la volontà delle parti, senza, tuttavia, indicare quale sarebbe stato nel dettaglio l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, nonché la statuizione che lo stesso avrebbe dovuto assumere.
Del pari, si rileva che il primo giudice, quanto al regime delle spese, ha provveduto alla integrale compensazione delle stesse stante il rifiuto degli attori di accettare la proposta conciliativa formulata dal . Anche con riferimento a tale statuizione, CP_1 alcuna specifica doglianza è stata mossa dagli appellanti i quali si sono limitati a dedurre
“una errata valutazione delle spese di lite”.
In altri termini, l'appello proposto è costituito da mere formule di stile a mezzo delle quali gli appellanti lamentano genericamente nullità ed omissioni da parte del giudice di prime cure. La formulazione dell'atto di appello, dunque, obbligherebbe la Corte, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunziarsi, a un'opera di interpretazione e di supposizione che la legge processuale non le affida e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine la corte impiegherebbe, le parti appellate sarebbero poste nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque a posteriori – i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era chiamata a contraddire (cfr. Cass. 12140/06; Cass. 21816/06).
Per tutte le su esposte motivazioni la corte ritiene che l'atto di appello vada dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass.
Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la pag. 5 di 7 critica conduce, pertanto, a una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
7. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (eccetto fase istruttoria, non concretamente svolta).
7.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n 2360/2019, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n 2360/2019;
b) condanna e a pagare al Parte_1 Parte_2 [...] le spese del presente grado che si liquidano in € 3.966,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, da attribuire ai procuratori della parte appellata dichiaratisi anticipatari;
c) dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
pag. 6 di 7 Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
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