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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2024, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 10/07/2024 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4507/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. LUCIA CASABURO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità
e dello stato di handicap di cui alla L.104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Postumi di stenosi del canale lombare L3-L4, diabete mellito tipo II, insufficienza mitralica, cardiopatia ipertensiva, dislipidemia mista, tabagismo BPCO, ipertrofia prostatica, osteoartrosi, stato d'ansia, dispnea, obesità, lordosi, aterosclerosi delle carotidi, parafonia dei toni e dalle altre patologie risultanti dalla documentazione medica allegata”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni invocate, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. Limitata la domanda, inizialmente avente a oggetto anche l'assegno di invalidità, alla sola pensione di inabilità ed all'handicap 104/92 (cfr. note del 7-10-2022), all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito, va in limine rilevato che dalla lettura del ricorso di opposizione e delle deduzioni del dott. , ctp di parte ricorrente, allegate alla stessa si evince chiaramente che Per_1 il fulcro delle censure della parte risiede nella valutazione delle patologie a carico del sistema osteo-articolare.
In particolare, in ricorso si legge “In genere la valutazione delle limitazione per patologie osteoarticolari è basata sulla identificazione della capacità dei movimenti del tronco e delle grosse articolazioni, tenendo presenti le ripercussioni sfavorevoli sulla colonna vertebrale per atteggiamento viziato compensatorio per cui, nel caso in esame, la valutazione del danno deve comprendere anche la menomazione del rachide la cui funzionalità risulta già fortemente compromessa dalla pregressa laminectomia lombare.
Il CTU ha riconosciuto le patologie osteoarticolari di cui è portatore il periziando ma non le ha ritenute tali da incidere sostanzialmente sulla sua capacità lavorativa specie in relazione alla capacità deambulatoria del soggetto”.
Parimenti, nella parte della CTP denominata “rilievi tecnici alla relazione di ctu” i rilievi critici si concentrano sulle seguenti tre patologie: rachialgia diffusa, rilevante impegno funzionale del tronco e delle grosse articolazioni e infine incidenza sulla capacità di deambulare.
Tanto premesso, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, prima facie, destituite di fondamento, atteso che a ben vedere il CTU dott. ssa riconosceva Persona_2 per le patologie a carico dell'apparato osteoarticolare una percentuale di invalidità del 55%, dunque addirittura superiore a quella a cui fa riferimento il dott. nella CTP, che è pari al . Per_1
Nel resto le censure di parte opponente appaiono oltremodo generiche, apodittiche e sfornite di fondamento come nella parte in cui si denuncia un'omessa codificazione di altre patologie “pur presenti, adeguatamente documentate ed in parte anche riconosciute dal CTU”. A tal proposito si rileva che l'unica patologia non codificata dal CTU appare la depressione della quale tuttavia non vi è traccia di diagnosi nella certificazione agli atti, essendo riportata unicamente nel certificato CP_ telematico inviato all' (in sede di esame obiettivo il CTU peraltro dava atto “Non deflessione del tono dell'umore”). Le conclusioni a cui è giunto il CTU nominato nella fase di ATP, dott.ssa , la quale Persona_2 ha ritenuto la capacità lavorativa della ricorrente ridotta in misura dell'82% con riconoscimento dell'art. 3 comma 1 L.104/1992, appaiono pertanto condivisibili e possono essere poste a base della decisione. Quanto alla documentazione medica depositata unitamente al ricorso di opposizione ad ATP
(visita diabetologica del 28/06/2023; visita cardiologica del 27/06/2023) e agli ulteriori certificati depositati unitamente alle note di trattazione scritta, si osserva come la parte non ha neppure dedotto se ed in che modo la stessa attesterebbe un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, dal ché discende che un eventuale approfondimento, a mezzo di una CTU, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'esito della vicenda processuale, le spese di lite sono compensate, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza in capo alla parte di un'invalidità dell'82% e delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3 comma 1 della L.104/92; compensa le spese di lite. CP_ Pone a carico dell' le spese di CTU. Si comunichi.
Così deciso in Nola il 10/07/2024
IL GIUDICE Dott. Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 10/07/2024 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4507/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. LUCIA CASABURO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità
e dello stato di handicap di cui alla L.104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Postumi di stenosi del canale lombare L3-L4, diabete mellito tipo II, insufficienza mitralica, cardiopatia ipertensiva, dislipidemia mista, tabagismo BPCO, ipertrofia prostatica, osteoartrosi, stato d'ansia, dispnea, obesità, lordosi, aterosclerosi delle carotidi, parafonia dei toni e dalle altre patologie risultanti dalla documentazione medica allegata”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni invocate, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. Limitata la domanda, inizialmente avente a oggetto anche l'assegno di invalidità, alla sola pensione di inabilità ed all'handicap 104/92 (cfr. note del 7-10-2022), all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito, va in limine rilevato che dalla lettura del ricorso di opposizione e delle deduzioni del dott. , ctp di parte ricorrente, allegate alla stessa si evince chiaramente che Per_1 il fulcro delle censure della parte risiede nella valutazione delle patologie a carico del sistema osteo-articolare.
In particolare, in ricorso si legge “In genere la valutazione delle limitazione per patologie osteoarticolari è basata sulla identificazione della capacità dei movimenti del tronco e delle grosse articolazioni, tenendo presenti le ripercussioni sfavorevoli sulla colonna vertebrale per atteggiamento viziato compensatorio per cui, nel caso in esame, la valutazione del danno deve comprendere anche la menomazione del rachide la cui funzionalità risulta già fortemente compromessa dalla pregressa laminectomia lombare.
Il CTU ha riconosciuto le patologie osteoarticolari di cui è portatore il periziando ma non le ha ritenute tali da incidere sostanzialmente sulla sua capacità lavorativa specie in relazione alla capacità deambulatoria del soggetto”.
Parimenti, nella parte della CTP denominata “rilievi tecnici alla relazione di ctu” i rilievi critici si concentrano sulle seguenti tre patologie: rachialgia diffusa, rilevante impegno funzionale del tronco e delle grosse articolazioni e infine incidenza sulla capacità di deambulare.
Tanto premesso, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, prima facie, destituite di fondamento, atteso che a ben vedere il CTU dott. ssa riconosceva Persona_2 per le patologie a carico dell'apparato osteoarticolare una percentuale di invalidità del 55%, dunque addirittura superiore a quella a cui fa riferimento il dott. nella CTP, che è pari al . Per_1
Nel resto le censure di parte opponente appaiono oltremodo generiche, apodittiche e sfornite di fondamento come nella parte in cui si denuncia un'omessa codificazione di altre patologie “pur presenti, adeguatamente documentate ed in parte anche riconosciute dal CTU”. A tal proposito si rileva che l'unica patologia non codificata dal CTU appare la depressione della quale tuttavia non vi è traccia di diagnosi nella certificazione agli atti, essendo riportata unicamente nel certificato CP_ telematico inviato all' (in sede di esame obiettivo il CTU peraltro dava atto “Non deflessione del tono dell'umore”). Le conclusioni a cui è giunto il CTU nominato nella fase di ATP, dott.ssa , la quale Persona_2 ha ritenuto la capacità lavorativa della ricorrente ridotta in misura dell'82% con riconoscimento dell'art. 3 comma 1 L.104/1992, appaiono pertanto condivisibili e possono essere poste a base della decisione. Quanto alla documentazione medica depositata unitamente al ricorso di opposizione ad ATP
(visita diabetologica del 28/06/2023; visita cardiologica del 27/06/2023) e agli ulteriori certificati depositati unitamente alle note di trattazione scritta, si osserva come la parte non ha neppure dedotto se ed in che modo la stessa attesterebbe un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, dal ché discende che un eventuale approfondimento, a mezzo di una CTU, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'esito della vicenda processuale, le spese di lite sono compensate, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza in capo alla parte di un'invalidità dell'82% e delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3 comma 1 della L.104/92; compensa le spese di lite. CP_ Pone a carico dell' le spese di CTU. Si comunichi.
Così deciso in Nola il 10/07/2024
IL GIUDICE Dott. Francesca Fucci