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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto
presidente dr. Elena Gelato
consigliere dr. Enrico Colognesi
consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito della udienza del 19 febbraio 2025 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA ex art.352 cpc nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5566 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e pendente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.23.1963, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giammarco CONCA (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Priverno, via Giacomo
Matteotti, 53, giusto mandato conferito in calce al proprio atto, fax 0773-
429530, e pec . Email_1
appellante
E
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
), con sede in Roma (RM), via Arenula, 70, rappresentato e P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato,
appellato r.g. n. 1 OGGETTO: il provvedimento repert. n. 1181/2022– R.G.
2001/2021, reso dal Tribunale di Latina, pubblicato il 28.03.2022, non notificato, con il quale il Giudice di I° grado, definitivamente pronunciando sulle domande (richiesta risarcitoria per violazione della Convenzione internazionale ratificata con legge 848/55 emesso ex lege 354/75 art.35 ter o.p.), dell'odierno appellante così provvedeva: “il Tribunale di Latina (…) dichiara inammissibile il ricorso;
condanna alle spese del giudizio che, in Parte_1 ragione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 e €
260.000,00, liquida in favore del in € Controparte_1
4.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva, cpa se e come dovute”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI appellante: - in via principale: accogliere per i motivi sopra esposti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del provvedimento repert. n. 1181/2022 emesso dal Tribunale di Latina, nell'ambito della causa iscritta al n. 2001/2021 R.G., pubblicata in data 28.03.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano, relativamente al merito: “accertare e dichiarare che durante il periodo di detenzione vissuto presso le Case di Reclusione e Circondariale di San Vittore, Piacenza, Monza, Brescia, Busto Arsizio, Paliano, Rebibbia via Bartolo Longo, Latina, Rebibbia Nuovo Complesso, ha subito un Parte_1 grave pregiudizio dei propri diritti soggettivi, in evidente violazione di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dell'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria delle disposizioni previste dalla Legge nr. 354/1975 e dal relativo regolamento D.P.R. 230/2000 e, pertanto, condannare il convenuto , in persona del Controparte_1
Ministro pro – tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, nr. 12, al risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione denunciata per un importo complessivo di € 87.600,00, o altra somma, maggiore o minore, che l'adita Giustizia riterrà opportuna con valutazione anche in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. appellato: “dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario e/o rigettare la domanda per le ragioni esposte. Con vittoria delle spese di lite.”
FATTO
r.g. n. 2 Con ricorso ex art. 35 ter co. III Legge nr. 354/1975, l'odierno appellante adiva il Tribunale di Latina al fine di ottenere “il risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione denunciata per un importo complessivo di € 87.600,00 o altra somma, maggiore o minore, ritenuta opportuna, con valutazione anche in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali”.
, tratto in arresto in data 06.06.1985, esponeva essere stato Parte_1 ristretto in vari carceri:
• San Vittore, CP_2
• , Controparte_3
• Controparte_4
- , Controparte_5
• , Controparte_6
• di Roma Rebibbia, via Bartolo Longo, CP_2
• Controparte_7
• , Nuovo Complesso, Controparte_8 in celle sempre misuranti in totale 10/5 m₂, escluso il bagno, da solo o con altri detenuti. Nella cella in cui il detto era ristretto, il bagno non era separato dal resto della stessa ed era sprovvisto di acqua calda nonché di bidet. Inoltre, l'aria e le luci erano scarse. La finestra della cella, infatti, misurava 1m x 1m. Nella cella, i riscaldamenti erano inadeguati;
lo spazio della cella era occupato dal mobilio (letti, armadietti, tavolo ed altri oggetti), per cui lo spazio di vivibilità oscilla realmente intorno ai 5/3 m₂ circa per detenuto. Il reclamante era ammesso a fare la doccia a piacimento nella doccia in cella/ovvero all'sterno una/due volte la settimana. L aveva trascorso circa 20 ore al giorno in cella, in quanto poteva Pt_1 uscire dalla stessa soltanto per l'ora d'aria, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Durante tale reclusione, l'odierno appellante non aveva svolto alcun corso. Inoltre, la qualità del cibo era scarsa oltre che inadeguata.
era stato ristretto in carcere sino alla data del 03.06.2020. Parte_1
Esponeva come risultasse evidente che l'odierno appellante avesse vissuto per oltre 25 anni presso diverse Case Circondariali, in condizioni di detenzione contrarie al senso di umanità.
Per tale motivo, adiva il Tribunale di Latina con ricorso ex art.35 ter dell'ordinamento penitenziario al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
r.g. n. 3 Si costituiva il , con memoria difensiva, chiedendo Controparte_1 la declaratoria di nullità del ricorso per genericità della causa petendi ovvero la sua inammissibilità perché depositato oltre il termine di decadenza semestrale previsto dalla legge.
In sede di controdeduzioni, l'odierno appellante, contestava le eccezioni sollevate da controparte, in particolare l'eccezione relativa al termine decadenziale, richiamando la sentenza n. 11018 del 30.01.2018 della Corte di Cassazione, SS.UU.
Il Tribunale di Latina con sentenza n. – R.G. 2001/2021 pubblicata in data
28.03.2022, aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
Di tale sentenza, si chiedeva la riforma per il seguente motivo: non intervenuta prescrizione del diritto, in quanto l'odierno appellante era stato detenuto, per oltre 25 anni, presso diverse Case Circondariali, in condizioni degradanti e contrarie al senso di umanità e dunque in violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 27 comma 3 della Costituzione che espressamente stabilisce che la pena detentiva “non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”. Tale principio è il fondamento della Legge penitenziaria del 1975 che all'art. 1 dichiara che il trattamento penitenziario deve essere conforme “ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”. Ciò posto, l'odierno appellante, chiedeva il risarcimento del danno per aver vissuto per un periodo complessivo di giorni 9.125, in condizioni di detenzione in evidente violazione del principio stabilito dall'art. 3 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo secondo cui “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Ferma restando la sussistenza del pregiudizio subito da Parte_1 ed il conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ribadiva l'attualità del pregiudizio e del diritto azionato alla luce della non intervenuta prescrizione dello stesso.
Relativamente al termine decadenziale, su cui il Giudice di primo grado aveva fondato la pronuncia di inammissibilità del ricorso, verrebbe in rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 11108/2018, la quale ha affermato il principio secondo cui il diritto ad una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall'art. 35-ter, terzo comma, ord. pen., si prescrive in dieci anni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 d.l.
r.g. n. 4 92/2014 convertito in L. 117/2014, hanno anch'essi diritto all'indennizzo ex art. 35-ter, terzo comma, ord. pen., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge. In più, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non potesse essere decorso il termine di prescrizione poiché “il diritto al risarcimento del danno da detenzione in stato di degrado” non era previsto dalla normativa interna prima dell'entrata in vigore dell'art. 35 ter ord. pen,
e che, in ogni caso, la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione ex art 35 ter ord. pen., di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, così come previsto dall'art. 2 co. 1 del d.l. 92/2014 conv. in. l. 117/2014, fosse incompatibile con la decorrenza della prescrizione (con esplicito richiamo a Cass. SS.UU. n. 16783 del 2012 in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo). Ragion per cui il ricorso doveva considerarsi essere stato depositato nei termini.
Ed il procedimento, costituito lo appellato che instava per la CP_1 inammissibilità dell'appello ed in subordine per il suo rigetto, sulla scorta delle rassegnate conclusioni dei procuratori delle parti, veniva trattenuto in decisione alla udienza in forma scritta del 19 febbraio 2025, con concessione di termini ex art.352 cpc nella misura di cui alla ordinanza emessa in tale data,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, si rileva fondata la eccezione del appellato di inammissibilità dell'appello proposto, essendo il CP_1 decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Latina nel procedimento in oggetto, ex art.35 ter ord. penit., impugnabile solamente mediante ricorso per cassazione.
L'art. 35 ter, comma 3, l. 354/1975, infatti, così dispone: “Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non
r.g. n. 5 è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2”. Il procedimento di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. non prevede, tra i mezzi di impugnazione, l'appello, ma soltanto il reclamo, peraltro espressamente escluso dall'art. 35 ter cit. Ne consegue che l'unico mezzo di impugnazione esperibile nei confronti del decreto conclusivo del giudizio avviato al fine di ottenere l'indennizzo per la c.d. inumana detenzione era rappresentato dal ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Evidente, pertanto, l'inammissibilità del gravame proposto, con ogni conseguenza quanto alle spese di lite,
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello, e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 8.000,00 oltre accessori di legge, dà atto dell'obbligo di parte appellante ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Roma, 7 aprile 2025 il giudice rel./est. (dr.E.Colognesi) il Presidente (dr.Diego R.A. Pinto)
r.g. n. 6