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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste
Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel. dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1633 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 trattenuta in decisione a seguito delle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c., e vertente t r a
(nata a [...] il [...], cod. fisc. ) con l'avv.to Parte_1 C.F._1
Gigliola Bridda del foro di Trieste;
RICORRENTE
e
(nato a [...] il [...], cod. fisc. ) con l'avv.to CP_1 C.F._2
Claudio Vergine del foro di Trieste.
RESISTENTE
con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Nel merito
1 reietta ogni diversa contraria istanza e\o eccezione,
Pronunciare la separazione tra e con addebito della stessa a Parte_1 CP_1 quest'ultimo,
Assegnare la residenza familiare di loc. Opicina 180 in Trieste, in comproprietà ai coniugi, con tutti i suoi arredi e accessori, alla sig.ra anche in quanto convivente con la IA Pt_1
ponendo a carico del l'onere economico del ripristino degli impianti Persona_1 CP_1 danneggiati prima dell'abbandono della casa coniugale,
Porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA con CP_1 Per_1 un assegno mensile di € 2.000,00.- da rivalutarsi annualmente ex indici istat, oltre all'80% delle spese straordinarie, comprensive anche dei costi universitari, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie CP_1 Pt_1 con un assegno mensile di € 7.000,00- da rivalutarsi ex indici istat, e\o nella misura
[...]
che verrà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
Dare atto che la vettura Mercedes tg.EW000LL rimane nella disponibilità esclusiva della ricorrente, la Fiat 500 tg. FL059BZ nella disponibilità esclusiva della IA Per_1
Regolamentare il godimento dell'imbarcazione WOW tg.SP5039D tra i contraddittori comproprietari della stessa, stabilendone l'uso settimanale alternato, con turnazione prevista ogni mercoledì mattina.
Con ogni riserva.
Con vittoria delle competenze professionali.”;
Per il resistente:
“in via preliminare:
- modificare ai sensi dell'art. 709 comma 4 c.p.c. la vigente regolamentazione del contributo al mantenimento della ricorrente, revocando ogni obbligo del resistente a favore della stessa;
- rimettere in termini il resistente e conseguentemente:
- disporre un'integrazione della C.T.U. contabile relativamente alle condizioni finanziare e patrimoniali di Controparte_2
- ammettere la prova a mezzo testi sulle seguenti circostanze:
“Vero che?”
A) Le ha chiesto di aiutarlo finanziariamente per poter far fronte alle proprie CP_1
obbligazioni, ivi compreso il mantenimento della moglie e della IA.
2 B) Lei ha accolto la sua richiesta e gli ha prestato, nel periodo 29.7.24 – 1.10.24, la somma complessiva di euro 11.500,00.
C) I versamenti da Lei effettuati a suo favore corrispondono a quelli indicati nell'estratto conto (doc. 120) che Le viene esibito.
Si indica come teste sui capitoli da A) a C) , res, a Trieste Testimone_1
D) A seguito del rifiuto di tutte le banche (Intesa San Paolo spa, di dare Controparte_3 corso all'acquisto dei crediti d'imposta (bonus 110 e altri bonus relativi alla ristrutturazione di edifici condominiali) acquistati da quest'ultima è entrata in una Controparte_2
gravissima crisi finanziaria.
E) A causa della crisi finanziaria in cui è venuta a trovarsi non è più Controparte_2
stata in grado di pagare buona parte dei fornitori e dei dipendenti.
F) ha licenziano tutti i propri dipendenti e ha ceduto i cantieri che Controparte_2
aveva in essere.
G) Oltre ai debiti di cui ai decreti ingiuntivi, agli atti di precetto e pignoramento e alle diffide stragiudiziali che Le vengono esibiti (doc.ti da 100 a 117) ha nei confronti Controparte_2
di (società che le ha noleggiato i ponteggi di svariati cantieri) un debito Controparte_4
attuale di oltre 1 milione di euro che non è attualmente in condizione di saldare.
H) ha attualmente nei confronti dell'erario e degli istituti previdenziali Controparte_2
imposte e contributi non versati per oltre 1,2 milioni di euro come risulta dal doc. 119 che Le viene esibito
I) La situazione patrimoniale e contabile attuale di è rappresentata dal Controparte_2
bilancio infrannuale di cui al doc. 118 che Le viene esibito.
Si indicano come testimoni sui capitoli da D) a I) i signori
- dom.to a Trieste Testimone_2
- dott.ssa dom.ta a Trieste Tes_3
in via principale di merito:
- porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA Per_1
- sino al conseguimento della laurea triennale di cui all'attuale corso di studi e in ogni
[...]
caso non oltre il compimento del 26 anno di età - mediante il versamento di un assegno mensile nella misura che sarà ritenuta di giustizia e il rimborso del 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Trieste;
- assegnazione della casa coniugale alla ricorrente per il medesimo arco di tempo sopra indicato;
- nulla a titolo di mantenimento della ricorrente.”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Con ricorso depositato il giorno 12 giugno 2020 adiva l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la separazione giudiziale da CP_1
Rappresentava di aver contratto matrimonio con l'odierno resistente in data 27.7.1997; dall'unione era nata, il 29.10.1999, la IA , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente; durante gli ultimi mesi di convivenza il convenuto si era allontanato materialmente ed affettivamente dalla propria famiglia, sino ad abbandonarla per trasferirsi presso l'abitazione della donna con la quale aveva nel frattempo allacciato una nuova relazione.
Chiedeva dunque che: venisse pronunciata la separazione con addebito al marito;
le venisse assegnata la casa coniugale sita in località Opicina 180, attesa la convivenza con la IA
; venisse posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della Per_1 CP_1 IA mediante versamento di un assegno mensile di euro 2.000,00, oltre all'80% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento in suo favore di euro 7.000,00 mensili, in ragione del tenore di vita particolarmente alto tenuto in costanza di matrimonio e la asserita sua partecipazione alla realtà imprenditoriale condotta dal CP_1
Si costituiva in giudizio il resistente, contestando quanto ex adverso dedotto, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo che venisse posto a suo carico unicamente un assegno per il mantenimento della IA pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie necessarie per la ragazza.
All'esito dell'udienza presidenziale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, la casa coniugale è stata assegnata alla ricorrente ed è stato previsto a carico del resistente un contributo per il mantenimento della IA di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre per il mantenimento della moglie è stato previsto non soltanto un assegno mensile di euro 1.500,00 mensili, ma altresì il pagamento da parte del di tutte CP_1
le utenze, delle spese per riparazioni straordinarie e per i consumi relativi alla casa coniugale ed alle sue pertinenze, nonché per il mantenimento delle autovetture e dell'imbarcazione da diporto (tasse e riparazioni straordinarie).
Alla prima udienza fissata davanti al Giudice istruttore, il procuratore del resistente ha chiesto che venisse pronunciata sentenza parziale di separazione (alla quale il procuratore della ricorrente non si è opposto) e che, all'esito, la causa venisse rimessa sul ruolo con concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie;
il procuratore attoreo ha anche instato per la modifica dei provvedimenti presidenziali, alla luce delle sopravvenienze nelle more
4 intercorse.
Con sentenza n. 160/21 del 19 marzo 2021, è stata pronunziata sentenza di separazione tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'approfondimento istruttorio delle ulteriori domande formulate.
Il procedimento, istruito mediante acquisizione di documentazione prodotta dalle parti, esperimento di consulenza tecnica contabile ed escussione di testimoni, è stato infine trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla scadenza del termine ex art. 127ter c.p.c., come in epigrafe trascritte, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulle reiterate istanze istruttorie
Preliminarmente rileva il Collegio come il procedimento in oggetto non necessiti di ulteriore attività istruttoria, posto che il materiale probatorio acquisito è più che sufficiente a delineare il contesto in cui si sono svolti i fatti e la natura dei rapporti tra le parti. Ragione per la quale vanno disattese le numerose istanze istruttorie formulate dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito
In punto addebito della separazione
Questo Collegio ritiene di dover accogliere la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, essendo la causa della rottura dell'equilibrio coniugale rinvenibile nel comportamento complessivo tenuto dal e, in particolare, nell'escalation di violazioni dei doveri CP_1
coniugali, da quello di fedeltà fino a quello di coabitazione, con modalità via via sempre più gravi e conclamate.
Sul punto, in termini generali, giova ricordare che i presupposti per addivenire alla pronuncia di addebito sono: da un lato, la violazione degli obblighi coniugali e, dall'altro lato, il nesso eziologico tra la condotta violativa e il fallimento della convivenza coniugale (ex multis, Cass.
Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Invero, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte di Cassazione (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 9074 del 2011 e n. 2059 del 2012), per l'accoglimento dell'istanza di addebito è necessaria non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) ma anche lo stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza: in particolare, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia
5 dei fatti posti a fondamento della domanda allegare e provare l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ. sez. VI, 20 ottobre
2019, n. 27777).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, va rilevato come la ricorrente abbia puntualmente assolto al proprio onere probatorio dimostrando la (reiterata) violazione, da parte del marito, dei doveri di fedeltà e di coabitazione e, soprattutto, il nesso causale tra, da un lato, l'avvenuta scoperta del tradimento e l'abbandono da parte del marito del tetto coniugale e, dall'altro lato, la definitiva intollerabilità della vita matrimoniale.
A questo proposito preme precisare, per una migliore comprensione degli eventi di seguito ripercorsi, che il fatto che la coppia abbia tentato (nel periodo 2017-2018) con l'aiuto del
Consultorio e di esperti (docc. nn. 18 e 19 allegati alla memoria di costituzione del resistente) di superare una crisi coniugale in atto, non esclude che la causa del definitivo tracollo del vincolo coniugale sia imputabile alle condotte del e, quindi, non esclude la CP_1
fondatezza della richiesta di addebito. E' evidente, infatti, che, a seguito dell'abbandono della famiglia da parte del nel novembre 2019 (l'uomo ha lasciato la casa coniugale per CP_1
vivere stabilmente ed alla luce del sole la relazione con la signora che, fine a Testimone_1
quel momento, era stata considerata come una amica di famiglia) la i sia infine decisa Pt_1
ad avviare la procedura di separazione.
Dal canto suo, invece, il resistente non ha negato la nuova relazione, deducendo del tutto genericamente come il rapporto coniugale fosse entrato in crisi da anni.
I testi escussi all'udienza del 21 novembre 2024 hanno confermato gli assunti della ricorrente.
In particolare , amica della ricorrente sin dai tempi dell'adolescenza, e Testimone_4
delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, perché chiare e coerenti, ha ricordato che il
5 luglio 2019 le parti avevano organizzato una festa con un centinaio di invitati presso la loro residenza di Opicina per festeggiare la certificazione SOA da parte di Controparte_2 circostanza che prova certamente come, all'epoca, l'unione tra i due fosse ancora solida.
Ancora, la stessa teste ha dichiarato di avere appreso dalla fidanzata del figlio che l'odierno convenuto, in costanza di matrimonio, frequentava pubblicamente quella che sarebbe poi diventata la sua nuova compagna, cioè , la cui figura venne “ufficializzata” dal Testimone_1
in occasione della festa per il proprio compleanno nel novembre 2019 (periodo in CP_1 cui, si badi bene, l'uomo era ancora sposato con la . La ha poi rammentato di Pt_1 Tes_4
avere assistito ad un increscioso episodio, accaduto il 18 gennaio 2020: la insieme Pt_1 alla IA ed all'amica, si era recata a cena presso il ristorante “Pri Naju” di Sesana,
6 all'interno del quale si trovava anche il con la;
ebbene, in quell'occasione CP_1 Tes_1
l'uomo senza remora alcuna l'aveva presentata agli amici come la sua “ex moglie”.
Al contrario, le dichiarazioni rese sempre all'udienza del 21 novembre 2024 da Tes_1
sono palesemente volte ad avvalorare la tesi del convenuto circa la risalenza della crisi
[...]
coniugale, atteso che la donna ha dichiarato di avere appreso dal come al momento CP_1 dell'instaurazione della relazione (7 dicembre 2019) i coniugi fossero già in trattative per la loro separazione. Epperò non è minimamente credibile il fatto che proprio ai primi di dicembri il avesse abbandonato la casa coniugale trasferendosi presso l'abitazione CP_1
della in un momento in cui la relazione tra loro non era ancora iniziata. Tes_1
Anche l'ulteriore argomentazione del marito, secondo cui l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'instaurazione della relazione con la sarebbe dimostrata dal fatto che la Tes_1
coppia avesse già intrapreso un percorso psicologico nel 2017, dimostra, semmai, la volontà di impegnarsi nel rapporto in un'ottica costruttiva e non demolitoria (come anche dichiarato dai testi escussi all'udienza del 3 aprile 2024, cfr. relativo verbale). Certo, è chiaro che la scoperta la relazione del marito ed allontanatosi costui dalla casa coniugale, si è Pt_1 infine decisa a chiedere la separazione, stante l'ormai irreversibile situazione di intollerabilità della convivenza coniugale. Al contrario, e per concludere sul punto, nulla ha dedotto il convenuto circa una possibile, preesistente intollerabilità della convivenza che aveva condotto ad un conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.
In conclusione, quindi, la causa del fallimento del matrimonio tra le odierne parti in causa è senza dubbio alcuno imputabile alla condotta del , in particolare, all'allontanamento CP_1
dal tetto familiare ed alla conclamata infedeltà coniugale che lo ha addirittura condotto ad intraprendere prontamente la relazione con un'altra donna;
di contro, non sono emerse, invece, circostanze che inducano il Collegio a ravvisare una crisi coniugale antecedente ed indipendente dalle condotte del marito, né ad individuare in capo alla alcuna Pt_1 responsabilità per la rottura dell'armonia di coppia.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Nulla quaestio circa l'assegnazione alla ricorrente della casa sita in Località Opicina 180 in
Trieste, in comproprietà ai coniugi, con tutti i suoi arredi e accessori, attesa la pacifica convivenza della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e la Per_1
concorde istanza delle parti in tal senso.
7 In punto richieste economiche
Nell'adire il Giudice ha chiesto che venisse posto a carico del convenuto Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) ed un assegno di separazione in proprio favore.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Presidente ha posto a carico del CP_1
il pagamento di tutte le utenze, delle spese per riparazioni straordinarie e per i consumi relativi alla casa coniugale ed alle sue pertinenze, nonché per il mantenimento delle autovetture e dell'imbarcazione da diporto (tasse e riparazioni straordinarie); ha poi quantificato in euro 1.500,00 l'assegno di mantenimento per la ed in euro 800,00 il Pt_1
contributo al mantenimento della IA maggiorenne, oltre al pagamento completo delle tasse universitarie e dei testi, ed al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo.
Nel corso del giudizio, segnatamente con ordinanza del G.I. di data 14 aprile 2022, l'assegno di mantenimento provvisoriamente previsto a beneficio della (aumentato Pt_1
temporaneamente ad euro 2.200,00 per far fronte alla necessità di locare un alloggio a seguito di provvisoria inagibilità della casa coniugale) è stato rideterminato in euro 1.700,00 mensili, fermo il pagamento di utenze, tasse ed assicurazione della casa coniugale, nonché il mantenimento delle autovetture e dell'imbarcazione da diporto.
Si impone dunque a questo punto di vagliare la condizione reddituale delle parti, al fine di stabilire il quantum del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della IA, fin quando la ragazza non sarà economicamente indipendente (richiesta avanzata dalla madre e per vero incontestata) e se, alla convenuta, tale mantenimento debba essere riconosciuto o meno, a fronte della ferma opposizione del ul punto. CP_1
Orbene, corre l'obbligo di rilevare come già il Presidente della Sezione Civile, nel dettare i provvedimenti provvisori ed urgenti, avesse rilevato “a) una situazione patrimoniale di notevole rilevanza, non limitata al soddisfacimento di bisogni primari, e che evidenzia una corrispondente capacità reddituale di supporto, attualmente ancora in essere, come dimostrano il possesso di una imbarcazione da diporto che comporta spese ingenti e non funzionali ed il mantenimento di una villa prestigiosa dagli oneri non affatto sopportabili in mancanza di adeguati redditi correnti;
b) il tenore fino ad oggi molto alto della vita coniugale. (…) Ciò posto, è al momento irrilevante stabilire se la abbia preso parte Pt_1
alla gestione imprenditoriale, ancorché questa appaia una eventualità piuttosto remota: quello che conta infatti è che allo stato la non ha titolo per continuare a svolgere in Pt_1
concreto tale attività, né per ricavarne in modo effettivo ed immediato un reddito la cui erogazione dipende dalle scelte dell'amministratore accomandatario nella società di cui ella
8 figura appare accomandante. Ne deriva che l'unico soggetto che al momento appare capace economicamente di produrre reddito è il (cfr. ordinanza di data 8 ottobre 2020). CP_1
Al fine di accertare una situazione oggettivamente molto complessa sotto il profilo patrimoniale, nel corso del procedimento è stata disposta consulenza tecnica volta ad acclarare quale fosse, con riferimento ad entrambe le parti, lo stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile, nonché la loro attuale e più prevedibile capacità reddituale.
Ebbene l'indagine affidata al dott. (compendiata nella relazione depositata Persona_2
in data 28 febbraio 2023 ed alle cui risultanze il Collegio ritiene di poter aderire in quanto chiare, coerenti, convincenti e rassegnate all'esito di analisi svolta con metodo scientificamente corretto) ha consentito di acclarare che al 30 settembre 2022, CP_1
era titolare di un patrimonio pari ad euro 1.865.812, patrimonio (evidenzia il C.T.U.) principalmente influenzato dal valore dei crediti e delle partecipazioni societarie;
alla medesima data, il patrimonio di risulta invece pari ad euro 578.933 e tiene Parte_1 anch'esso conto del valore della partecipazione societaria al 31 dicembre 2021.
Evidentemente, alla data dell'accertamento il patrimonio del marito presentava un ammontare pari a più del triplo rispetto a quello della moglie.
La documentazione allegata dalla (le cui risultanze sono state confermate dalle Pt_1
dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa: cfr. dichiarazioni rese dalla teste Tes_5 all'udienza del 3 aprile 2024 e dalla teste all'udienza del 21 novembre 2024) ha Tes_4
rivelato un elevato tenore di vita della coppia la quale, in costanza di matrimonio, ha goduto di costose vacanze all'estero, acquisti di autovetture e capi di vestiario firmati, acquisto di una lussuosa imbarcazione, i cui oneri hanno costituito costante motivo di dissidio tra le parti nel corso di tutto il procedimento. Si tratta, peraltro, di situazione pacifica e non contestata dal il quale, se non altro per lamentare la propria situazione di decozione, non esita a CP_1 riferirsi più volte ad un pregresso periodo di “vacche grasse”.
Nel rassegnare le proprie conclusioni, ed ancora negli scritti difensivi conclusivi, il CP_1
ha rappresentato (anche allegando documentazione a sostegno) come, nelle more del procedimento (e segnatamente dopo il deposito della relazione peritale) la propria situazione economico-patrimoniale abbia subito un vero e proprio tracollo, atteso che le due società ed a seguito del rifiuto delle banche di acquistare i Controparte_2 Controparte_5
crediti di imposta relativi a tutti i bonus fiscali, si sarebbero ritrovate del tutto sprovviste di mezzi finanziari;
al contempo, sarebbe stato costretto a far fronte a tutti i debiti pregressi derivanti da fornitori, fisco, enti previdenziali, ecc. Di è stata anche Controparte_2
preannunciata la liquidazione giudiziale, mentre di è stata rappresentata la CP_5
9 cessata attività; il a dunque lamentato di non disporre più di alcun reddito, di essere CP_1
in attesa di andare a breve in pensione e di essere stato costretto a chiedere aiuto alla sua attuale compagna per poter far fronte al pagamento degli assegni di mantenimento per la moglie e la IA.
Tanto premesso, si rammenta innanzitutto che la separazione non fa venir meno il vincolo di solidarietà che già legava i coniugi durante il matrimonio;
a tale vincolo corrisponde invero la finalità perseguita dall'art. 156 c.c. di assicurare al coniuge più debole -che “non abbia adeguati redditi propri”- la conservazione di un tenore di vita tendenzialmente (cioè per quanto possibile) analogo a quello goduto in costanza di convivenza. In effetti, è a quest'ultimo che resta pur sempre ancorato l'assegno di separazione, a differenza di quanto invece accade per l'assegno divorzile, per cui vale piuttosto il criterio compensativo ed assistenziale, velatamente invocato dal convenuto (siccome segnatamente enucleato e sancito dalla ormai nota pronuncia della Cassazione Sez Un. n. 18287/18, in virtù del quale ciò che conta in definitiva è la contribuzione al ménage apportata dal richiedente l'assegno, a parte l'elemento dell'autosufficienza).
Più precisamente, il concetto di “tenore di vita” trova corpo, come affermato da Cass.
22/02/08 n. 4540, “avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro” (v. anche pronunce Cass.
9915/07 e 12196/2017). Sebbene tale concetto sia stato da ultimo fortemente ridimensionato anche nell'ambito della separazione, registrandosi una indubbia tendenza ad assimilare il relativo assegno a quello divorzile. Così, ad esempio, una pronuncia del 2019 (cfr. Cass. n.
26084/19) valorizza la funzione riequilibratrice del reddito e quella compensativa e assistenziale;
dove la prima va riferita al contributo che l'avente diritto ha dato in corso di matrimonio, sia dal punto di vista economico che di sacrificio personale verso l'ex coniuge e la famiglia (si pensi ad esempio a chi lascia il lavoro per accudire i figli o rinuncia ad una prospettiva di carriera); il parametro assistenziale e compensativo comporta invece che l'assegno dovrà permettere all'ex coniuge una vita dignitosa, e non gli agi a cui magari era abituato prima della separazione;
infatti, secondo la S.C., la funzione dell'assegno “non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito (…) alla formazione del patrimonio della famiglia (…)”.
Analogamente, Cass. n. 16405/2019 ha affermato che “la funzione dell'assegno non è più quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi
10 nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”.
Peraltro, anche la durata del matrimonio costituisce elemento da valutare ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di separazione.
Tanto premesso e tenuto conto: della durata del matrimonio (contratto nel 1997); del tenore di vita in costanza di matrimonio;
dell'età della ricorrente (oggi cinquantanovenne) e della sua capacità professionale (anche derivante dalle oggettive esperienze pregresse in ambito societario); dell'uso esclusivo della casa coniugale (una villa ad Opicina) da parte della ricorrente;
del fatto che non è credibile che il (che sin dagli atti introduttivi del CP_1
giudizio ha negato fermamente il diritto della moglie ad ottenere un assegno di mantenimento per sé) sia davvero allo stato privo di fonti di reddito, in ragione della consistenza dell'intero patrimonio (non solo societario) accertato in sede di C.T.U.; ritiene il Collegio di poter riconoscere e confermare l'assegno già previsto per il mantenimento della moglie e della IA nella misura attuale, rispettivamente, di euro 1.700,00 ed euro 800,00; spese straordinarie per la IA suddivise tra le parti al 50%.
Ultroneo l'esame delle ulteriori domande relative ad autovetture ed imbarcazione, estranee rispetto all'oggetto del presente giudizio e, dunque, inammissibili.
Sulle spese di lite
Sussistono giustificati motivi, in ragione dell'andamento del giudizio, delle questioni trattate e della decisione del Collegio con riferimento alle domande di mantenimento avanzate dalla ricorrente, per compensare le spese di lite in misura pari ad un terzo;
spese che per i restanti due terzi seguono invece la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata con riferimento alle singole fasi del procedimento.
Le spese della C.T.U. (accertamento da ritenersi funzionale alla definizione degli aspetti economici del presente procedimento), già liquidate con separato decreto, sono invece poste a carico delle parti per la metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
11 - addebita la separazione giudiziale, già pronunciata con sentenza n. 160/21 del 19
marzo 2021, a CP_1
- assegna alla ricorrente la residenza familiare di loc. Opicina 180 in Parte_1
Trieste;
- dispone che versi alla ricorrente, entro il giorno 5 del mese, quale CP_1 contributo al mantenimento della IA , l'importo mensile pari ad euro 800,00, salva Per_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori;
- pone a carico del resistente, a titolo di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, l'importo di euro 1.700,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat;
- condanna alla rifusione di due terzi delle spese di lite che liquida, in CP_1
favore della ricorrente, in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CP come per legge, compensandole per il restante un terzo;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. Fanelli
Il Giudice estensore
Sabrina Cicero
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