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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/09/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2315 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza figurata del 10.09.2025 e vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dagli TE C.F._1 avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone;
Appellante contro
(c.f. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 affari legali dott. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_2
Limatola;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 117/2024, pubblicata in data 08.02.2024 nel giudizio iscritto al n. 2043/22 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “in via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: - accertare e dichiarare
l'illegittimità ovvero l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato pari ad € 110,51 relativo alla fattura e/o servizio/i di cui in premessa e, per l'effetto disporne la ripetizione;
- condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria: - si chiede, ai sensi
1 dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado”. per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere: -
In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 117/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 13/02/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi
i giudizi da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n.
69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello
“svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con sentenza n. 117/2024 pubblicata il 08.02.2024, il Giudice di Pace di Ivrea, chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata da nei TE
confronti di in relazione al contratto di telefonia Controparte_1
correlato all'utenza telefonica n. 39361 98887, codice cliente n. 7.2074397, volta ad accertare l'inesistenza del credito di € 110,51 vantato dalla convenuta in dipendenza delle fatture n. AN11433981 del 26.06.2021 e n. AN19327739 del
16.11.2021, relative al periodo aprile-ottobre 2021, per i servizi “Smart Passport zero” e “Smart Passport Europa”, oltre spese di spedizione, tasse e imposte, ha respinto integralmente la domanda e ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure è giunto al rigetto della domanda rilevando come l'attore non avesse fornito idonea prova della non debenza delle somme di cui alle predette fatture, ritenendo, al contrario, raggiunta la prova che l'operatore telefonico avesse correttamente erogato e addebitato il servizio richiesto dal cliente secondo il piano tariffario previsto.
2 ha impugnato il provvedimento di rigetto proponendo i TE
seguenti motivi di gravame: (i) il creditore, su cui ricadeva l'onere, non ha provato che gli addebiti portati nella fatturazione in atti corrispondessero nell'an e nel quantum alle condizioni contrattuali sottoscritte e accettate dall'utente; (ii) il primo giudice ha trascurato la valenza probatoria della omessa allegazione del titolo su cui avrebbe dovuto fondarsi il preteso credito, vale a dire il contratto dal quale poter accertare l'effettiva sottoscrizione dei servizi e delle offerte di cui alle due fatture in contestazione;
(iii) il primo giudice ha condannato parte attrice alle spese di soccombenza per il rigetto, oltre alla domanda di accertamento negativo posta in via principale, anche di una domanda subordinata che era stata esplicitamente abbandonata in corso di causa.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto in quanto infondato nel merito.
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza svolta in forma cartolare in data 10.09.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
* * * *
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di manifesta infondatezza del gravame ex art. 348 bis c.p.c., già ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente ictu oculi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Invero, dalla lettura complessiva dell'atto di citazione in appello è dato evincere sia le parti del provvedimento che si intende impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto
3 compiuta dal giudice di primo grado, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito, i motivi di impugnazione, esaminati congiuntamente attesa la stretta correlazione tra le questioni prospettate, sono suscettibili di accoglimento nei termini che seguono.
Appare utile richiamare la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.
Il giudice di primo grado, nel ricostruire i fatti di causa, ha dapprima considerato come l'esistenza del rapporto contrattuale nella sua originaria pattuizione sia stato pacificamente ammesso dalle parti e provato dalle rispettive produzioni documentali, in particolare dalle “fatture n. AN11433981 del 26.06.2021 e n. AN19327739 del 16.11.2021, relative al periodo aprile-ottobre
2021, dalle quali si evince l'addebito dell'importo complessivo di € 110,51 per i servizi
“Smart Passport zero” e “Smart Passport Europa”, corrispondenti a tre addebiti di €
35,00 ciascuno”.
Del pari, il Giudicante ha evidenziato come entrambe le parti abbiano omesso di allegare il contratto da cui poter evincere la sottoscrizione dell'ulteriore servizio denominato “Smart Passport”, con ciò precludendo la possibilità di verificare la sussistenza di un eventuale inadempimento dell'operatore telefonico per indebita fatturazione di servizi non richiesti.
Da queste premesse, il giudice di prime cure, traendo il proprio convincimento da presunzioni “gravi, precisi e concordanti”, è giunto al rigetto delle domande sulla scorta della seguente motivazione: “si ritiene di aderire alla tesi difensiva della convenuta, ovvero che l'attore abbia effettivamente sottoscritto l'offerta “Smart Passport”, sulla base dei seguenti elementi presuntivi, che si ritiene configurino indizi gravi, precisi e concordanti:
1. Vi è piena consistenza fra la descrizione dell'offerta “Smart Passport” e le poste indicate nelle fatture in atti, per cui si deve ritenere che per l'utilizzo di servizi di telefonia presso Paesi extra-UE sia previsto il pagamento di € 35,00/giorno;
2. Dall'esame del report si evince che il tecnico del servizio clienti aveva rilevato l'utilizzo CP_1
4 di servizi di telefonia in Serbia, Paese Extra-UE;
3. Il sig. TE risulta nato in [...];
4. Dal medesimo report si evince altresì che esso fa riferimento ad un precedente reclamo, presumibilmente inoltrato dal ricorrente nel marzo 2021, all'esito del quale - trattandosi di “primo evento”, e nonostante il reclamo fosse ritenuto “infondato” -, all'attore veniva comunque accordato un riaccredito dell'80% dell'importo di € 145,00, importo presumibilmente fatturato in precedenti fatture;
5. Il sig. TE
, nonostante tale precedente reclamo (che, peraltro, risulta essere stato gestito dalla
[...] convenuta, diversamente da quanto dall'attore affermato), se insoddisfatto della gestione operata da non ha ritenuto di recedere dal contratto o di inoltrare ulteriori CP_1 reclami, contattando nuovamente il servizio clienti o inviando comunicazioni formali (racc.
a/r o PEC), dei quali non vi è prova alcuna;
6. Il sig. ha TE invece continuato ad usufruire del servizio, come risulta dalle fatture in atti. Per tutto quanto sopra si ritiene di aderire alle argomentazioni di parte convenuta e, per l'effetto, di respingere le domande attoree”.
In altri termini, la domanda è stata rigettata sull'assunto che le risultanze documentali, valutate congiuntamente ad elementi di natura indiziaria, desumibili anche dal comportamento delle parti, fossero sufficienti a comprovare il credito azionato dalla compagnia telefonica.
Le conclusioni cui è giunto il primo giudice, sulla base della documentazione prodotta, non possono essere condivise.
In primo luogo, occorre premettere che nell'azione di accertamento negativo del credito la ripartizione dell'onere della prova segue il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., secondo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito resta a carico di chi si afferma creditore, laddove la carenza di prova da parte di quest'ultimo può comportare il rigetto della sua pretesa (cfr.
Cass., ord. n. 9706 del 10.04.2024).
Ciò posto, non è contestata tra le parti l'esistenza di un contratto di somministrazione di servizi di telefonia sull'utenza intestata all'appellante, risultante dalle rispettive produzioni documentali.
5 È, di contro, oggetto di contestazione l'attivazione di un ulteriore servizio, nella specie denominato “Smart Passport”, che offre alcuni servizi di telefonia in caso di utilizzo del dispositivo mobile all'estero (Paesi UE o extra UE).
Per l'esattezza, dal dettaglio delle fatture allegate dall'attore in primo grado si evince sotto la voce “Costi variabili” come abbia addebitato a CP_1 [...]
l'importo complessivo di € 110,00 per l'utilizzo dei servizi “Smart TE
Passport Europa” (€ 5,00 in fattura n. AN19327739 del 27.10.2021), “Smart
Passport Zero L” (€ 35,00, fattura n. AN19327739 del 27.10.2021, nonché €
35,00 nella fattura n. AN11433981 del 26.06.2021) e “Smart Passport Zero M”
(€ 35,00 in fattura AN19327739 del 27.10.2021).
Secondo la difesa della compagnia telefonica, i detti servizi sarebbero stati utilizzati da parte attrice in Serbia, paese extra UE.
Invero, facendo applicazione dei principi sopra espressi, per i quali l'attore in accertamento negativo non fa valere in giudizio un diritto ma ne postula l'inesistenza, gli argomenti offerti dall'appellata, onerata della prova in quanto sostanziale interessata all'affermazione del credito contestato, non appaiono idonei a dimostrare la contrattualizzazione dei servizi e la loro effettiva erogazione, così come la composizione degli addebiti fatturati.
Premesso che è pacificamente mancata la prova scritta della fonte negoziale del credito, ossia l'attivazione dei servizi in oggetto, non può essere riconosciuto idoneo valore di prova alle presunzioni tenute in considerazione dal primo giudice.
Nessuna particolare valenza probatoria, infatti, ha il documento prodotto da denominato “BUS - Smart Passport ZERO M”, il quale, Controparte_1 per un verso, non dimostra la sottoscrizione delle offerte da parte dell'appellante, mentre, per l'altro, appare incoerente con gli argomenti dell'appellata, atteso che, a fronte di un servizio asseritamente fruito dall'utente in Serbia e perciò addebitato, nella sezione del detto documento rubricata
“Zone di validità” la Serbia non è inserita tra i paesi coperti dal servizio stesso
(Zone di validità: Africa Centrale, Algeria, Antille Olandesi, Arabia Saudita, Armenia,
6 Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Botswana, British Virgin
Island, Congo, Costa D'avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Guinea, Haiti, Iran, Iraq, Laos,
Liberia, Macao, Malawi, Marocco, Moldavia, Mongolia, Nigeria, Oman, Per_1
Pakistan, Polinesia Francese, Repubblica Democratica del Congo,Somalia, Suriname,
Swatziland, Tajikistan, Trinidad & Tobago, , , ). Per_2 Per_3 Per_4
Giova inoltre osservare come il medesimo allegato si limiti a illustrare le specifiche del solo servizio “Smart Passport Zero M” senza nulla riferire circa gli altri servizi “Smart Passport Zero L” e “Smart Passport Europa”, pur fatturati ed oggetto di contestazione.
La società appellata, oltre a non aver provato la fonte negoziale dei servizi sia in primo grado che in sede di gravame, ha omesso anche la prova del loro utilizzo in Serbia nel periodo di fatturazione (aprile - ottobre 2021), non rilevando al riguardo il report datato 04.03.2021, il quale ha ad oggetto la gestione di un reclamo anteriore al periodo di riferimento e non contiene alcun utile riscontro in termini di verifica del traffico voce e/o dati sull'utenza mobile dell'appellante, né della sua geolocalizzazione.
Per ragioni analoghe, anche la circostanza del riaccredito della somma di €
116,00, operato a valle del reclamo riferito al 04.03.2021, non solo assume valore ininfluente con riguardo alle domande per cui è causa, atteso che è inerente ad un periodo antecedente rispetto a quello relativo alle fatture contestate, bensì assume rilievo, in questo caso di natura indiziaria, sulla circostanza che l'utente avesse già contestato in precedenza l'addebito per un servizio non richiesto.
In definitiva, stante la carenza di prova del credito in riferimento all'azione di accertamento negativo dello stesso, avendo omesso l'appellata la prova della fonte negoziale degli addebiti fatturati in termini sia di an che di quantum, la domanda spiegata dall'appellante può trovare accoglimento in relazione alla somma di € 110,00, che dovrà essere elisa da entrambe le fatture oggetto di contestazione.
7 Va, altresì, accolta la richiesta di restituzione delle somme non dovute, avendo l'appellante comprovato il loro previo incasso da parte dell'appellata e non essendo tale circostanza fatta oggetto di specifica contestazione (cfr. pag. 3 dell'estratto conto al 30.09.2021 e pag. 5 dell'estratto conto al 31.12.2021, in atti).
Di contro, non può trovare accoglimento la domanda di accertamento negativo del minor credito di € 0,51, preso in considerazione nelle conclusioni dell'atto di appello, risultando legato a un addebito non contestato, più precisamente quello corrispondente nella fattura n. AN11433981 del 26.06.2021 alla voce
“00:42:51 Chiamate da Rete Fissa” (cfr. fascicolo di parte attrice).
L'accoglimento dei predetti motivi di appello determina una nuova disciplina delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dell'appellata e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, del valore del giudizio di primo grado e del grado di appello, del rifiuto della parte appellata ad aderire alla proposta conciliativa (Giudice di Pace, scaglione sino a
€ 1.100,00; € 173,00 giudizio di primo grado;
giudizio di appello, scaglione sino a € 1.100,00; € 350,00).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass., ord. 12.04.2018 n. 9064; Cass., 01.06.2016 n. 11423;
Cass., 30.08.2010 n. 18837).
8 Non deve, infine, essere disposta la condanna alla restituzione dell'importo liquidato nella sentenza di primo grado a titolo di spese di lite in favore del procuratore dichiaratori antistatario, avv. Alessandro Limatola, pur a fronte della revocata disposta con la presente sentenza, atteso che non vi è prova che l'appellante abbia provveduto al pagamento nelle more del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile di secondo grado avente il n. 2315/2024 R.G., così provvede:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 117/2024 del
Giudice di Pace di Ivrea, pubblicata il 08.02.2024, accerta e dichiara che non è dovuto da a l'importo già TE Controparte_1
corrisposto di € 110,00 in relazione alle fatture n. AN11433981 del 26.06.2021
e n. AN19327739 del 16.11.2021 e per l'effetto, condanna Controparte_1
alla restituzione in favore dell'appellante del detto importo di € 110,00
[...]
oltre interessi nella misura ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pronuncia sino al saldo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 523,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. e IVA nella misura di legge ed € 91,50 per spese vive, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone.
Così deciso in Ivrea 12 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2315 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza figurata del 10.09.2025 e vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dagli TE C.F._1 avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone;
Appellante contro
(c.f. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 affari legali dott. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_2
Limatola;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 117/2024, pubblicata in data 08.02.2024 nel giudizio iscritto al n. 2043/22 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “in via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: - accertare e dichiarare
l'illegittimità ovvero l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato pari ad € 110,51 relativo alla fattura e/o servizio/i di cui in premessa e, per l'effetto disporne la ripetizione;
- condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria: - si chiede, ai sensi
1 dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado”. per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere: -
In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 117/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 13/02/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi
i giudizi da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n.
69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello
“svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con sentenza n. 117/2024 pubblicata il 08.02.2024, il Giudice di Pace di Ivrea, chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata da nei TE
confronti di in relazione al contratto di telefonia Controparte_1
correlato all'utenza telefonica n. 39361 98887, codice cliente n. 7.2074397, volta ad accertare l'inesistenza del credito di € 110,51 vantato dalla convenuta in dipendenza delle fatture n. AN11433981 del 26.06.2021 e n. AN19327739 del
16.11.2021, relative al periodo aprile-ottobre 2021, per i servizi “Smart Passport zero” e “Smart Passport Europa”, oltre spese di spedizione, tasse e imposte, ha respinto integralmente la domanda e ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure è giunto al rigetto della domanda rilevando come l'attore non avesse fornito idonea prova della non debenza delle somme di cui alle predette fatture, ritenendo, al contrario, raggiunta la prova che l'operatore telefonico avesse correttamente erogato e addebitato il servizio richiesto dal cliente secondo il piano tariffario previsto.
2 ha impugnato il provvedimento di rigetto proponendo i TE
seguenti motivi di gravame: (i) il creditore, su cui ricadeva l'onere, non ha provato che gli addebiti portati nella fatturazione in atti corrispondessero nell'an e nel quantum alle condizioni contrattuali sottoscritte e accettate dall'utente; (ii) il primo giudice ha trascurato la valenza probatoria della omessa allegazione del titolo su cui avrebbe dovuto fondarsi il preteso credito, vale a dire il contratto dal quale poter accertare l'effettiva sottoscrizione dei servizi e delle offerte di cui alle due fatture in contestazione;
(iii) il primo giudice ha condannato parte attrice alle spese di soccombenza per il rigetto, oltre alla domanda di accertamento negativo posta in via principale, anche di una domanda subordinata che era stata esplicitamente abbandonata in corso di causa.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto in quanto infondato nel merito.
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza svolta in forma cartolare in data 10.09.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
* * * *
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di manifesta infondatezza del gravame ex art. 348 bis c.p.c., già ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente ictu oculi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Invero, dalla lettura complessiva dell'atto di citazione in appello è dato evincere sia le parti del provvedimento che si intende impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto
3 compiuta dal giudice di primo grado, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito, i motivi di impugnazione, esaminati congiuntamente attesa la stretta correlazione tra le questioni prospettate, sono suscettibili di accoglimento nei termini che seguono.
Appare utile richiamare la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.
Il giudice di primo grado, nel ricostruire i fatti di causa, ha dapprima considerato come l'esistenza del rapporto contrattuale nella sua originaria pattuizione sia stato pacificamente ammesso dalle parti e provato dalle rispettive produzioni documentali, in particolare dalle “fatture n. AN11433981 del 26.06.2021 e n. AN19327739 del 16.11.2021, relative al periodo aprile-ottobre
2021, dalle quali si evince l'addebito dell'importo complessivo di € 110,51 per i servizi
“Smart Passport zero” e “Smart Passport Europa”, corrispondenti a tre addebiti di €
35,00 ciascuno”.
Del pari, il Giudicante ha evidenziato come entrambe le parti abbiano omesso di allegare il contratto da cui poter evincere la sottoscrizione dell'ulteriore servizio denominato “Smart Passport”, con ciò precludendo la possibilità di verificare la sussistenza di un eventuale inadempimento dell'operatore telefonico per indebita fatturazione di servizi non richiesti.
Da queste premesse, il giudice di prime cure, traendo il proprio convincimento da presunzioni “gravi, precisi e concordanti”, è giunto al rigetto delle domande sulla scorta della seguente motivazione: “si ritiene di aderire alla tesi difensiva della convenuta, ovvero che l'attore abbia effettivamente sottoscritto l'offerta “Smart Passport”, sulla base dei seguenti elementi presuntivi, che si ritiene configurino indizi gravi, precisi e concordanti:
1. Vi è piena consistenza fra la descrizione dell'offerta “Smart Passport” e le poste indicate nelle fatture in atti, per cui si deve ritenere che per l'utilizzo di servizi di telefonia presso Paesi extra-UE sia previsto il pagamento di € 35,00/giorno;
2. Dall'esame del report si evince che il tecnico del servizio clienti aveva rilevato l'utilizzo CP_1
4 di servizi di telefonia in Serbia, Paese Extra-UE;
3. Il sig. TE risulta nato in [...];
4. Dal medesimo report si evince altresì che esso fa riferimento ad un precedente reclamo, presumibilmente inoltrato dal ricorrente nel marzo 2021, all'esito del quale - trattandosi di “primo evento”, e nonostante il reclamo fosse ritenuto “infondato” -, all'attore veniva comunque accordato un riaccredito dell'80% dell'importo di € 145,00, importo presumibilmente fatturato in precedenti fatture;
5. Il sig. TE
, nonostante tale precedente reclamo (che, peraltro, risulta essere stato gestito dalla
[...] convenuta, diversamente da quanto dall'attore affermato), se insoddisfatto della gestione operata da non ha ritenuto di recedere dal contratto o di inoltrare ulteriori CP_1 reclami, contattando nuovamente il servizio clienti o inviando comunicazioni formali (racc.
a/r o PEC), dei quali non vi è prova alcuna;
6. Il sig. ha TE invece continuato ad usufruire del servizio, come risulta dalle fatture in atti. Per tutto quanto sopra si ritiene di aderire alle argomentazioni di parte convenuta e, per l'effetto, di respingere le domande attoree”.
In altri termini, la domanda è stata rigettata sull'assunto che le risultanze documentali, valutate congiuntamente ad elementi di natura indiziaria, desumibili anche dal comportamento delle parti, fossero sufficienti a comprovare il credito azionato dalla compagnia telefonica.
Le conclusioni cui è giunto il primo giudice, sulla base della documentazione prodotta, non possono essere condivise.
In primo luogo, occorre premettere che nell'azione di accertamento negativo del credito la ripartizione dell'onere della prova segue il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., secondo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito resta a carico di chi si afferma creditore, laddove la carenza di prova da parte di quest'ultimo può comportare il rigetto della sua pretesa (cfr.
Cass., ord. n. 9706 del 10.04.2024).
Ciò posto, non è contestata tra le parti l'esistenza di un contratto di somministrazione di servizi di telefonia sull'utenza intestata all'appellante, risultante dalle rispettive produzioni documentali.
5 È, di contro, oggetto di contestazione l'attivazione di un ulteriore servizio, nella specie denominato “Smart Passport”, che offre alcuni servizi di telefonia in caso di utilizzo del dispositivo mobile all'estero (Paesi UE o extra UE).
Per l'esattezza, dal dettaglio delle fatture allegate dall'attore in primo grado si evince sotto la voce “Costi variabili” come abbia addebitato a CP_1 [...]
l'importo complessivo di € 110,00 per l'utilizzo dei servizi “Smart TE
Passport Europa” (€ 5,00 in fattura n. AN19327739 del 27.10.2021), “Smart
Passport Zero L” (€ 35,00, fattura n. AN19327739 del 27.10.2021, nonché €
35,00 nella fattura n. AN11433981 del 26.06.2021) e “Smart Passport Zero M”
(€ 35,00 in fattura AN19327739 del 27.10.2021).
Secondo la difesa della compagnia telefonica, i detti servizi sarebbero stati utilizzati da parte attrice in Serbia, paese extra UE.
Invero, facendo applicazione dei principi sopra espressi, per i quali l'attore in accertamento negativo non fa valere in giudizio un diritto ma ne postula l'inesistenza, gli argomenti offerti dall'appellata, onerata della prova in quanto sostanziale interessata all'affermazione del credito contestato, non appaiono idonei a dimostrare la contrattualizzazione dei servizi e la loro effettiva erogazione, così come la composizione degli addebiti fatturati.
Premesso che è pacificamente mancata la prova scritta della fonte negoziale del credito, ossia l'attivazione dei servizi in oggetto, non può essere riconosciuto idoneo valore di prova alle presunzioni tenute in considerazione dal primo giudice.
Nessuna particolare valenza probatoria, infatti, ha il documento prodotto da denominato “BUS - Smart Passport ZERO M”, il quale, Controparte_1 per un verso, non dimostra la sottoscrizione delle offerte da parte dell'appellante, mentre, per l'altro, appare incoerente con gli argomenti dell'appellata, atteso che, a fronte di un servizio asseritamente fruito dall'utente in Serbia e perciò addebitato, nella sezione del detto documento rubricata
“Zone di validità” la Serbia non è inserita tra i paesi coperti dal servizio stesso
(Zone di validità: Africa Centrale, Algeria, Antille Olandesi, Arabia Saudita, Armenia,
6 Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Botswana, British Virgin
Island, Congo, Costa D'avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Guinea, Haiti, Iran, Iraq, Laos,
Liberia, Macao, Malawi, Marocco, Moldavia, Mongolia, Nigeria, Oman, Per_1
Pakistan, Polinesia Francese, Repubblica Democratica del Congo,Somalia, Suriname,
Swatziland, Tajikistan, Trinidad & Tobago, , , ). Per_2 Per_3 Per_4
Giova inoltre osservare come il medesimo allegato si limiti a illustrare le specifiche del solo servizio “Smart Passport Zero M” senza nulla riferire circa gli altri servizi “Smart Passport Zero L” e “Smart Passport Europa”, pur fatturati ed oggetto di contestazione.
La società appellata, oltre a non aver provato la fonte negoziale dei servizi sia in primo grado che in sede di gravame, ha omesso anche la prova del loro utilizzo in Serbia nel periodo di fatturazione (aprile - ottobre 2021), non rilevando al riguardo il report datato 04.03.2021, il quale ha ad oggetto la gestione di un reclamo anteriore al periodo di riferimento e non contiene alcun utile riscontro in termini di verifica del traffico voce e/o dati sull'utenza mobile dell'appellante, né della sua geolocalizzazione.
Per ragioni analoghe, anche la circostanza del riaccredito della somma di €
116,00, operato a valle del reclamo riferito al 04.03.2021, non solo assume valore ininfluente con riguardo alle domande per cui è causa, atteso che è inerente ad un periodo antecedente rispetto a quello relativo alle fatture contestate, bensì assume rilievo, in questo caso di natura indiziaria, sulla circostanza che l'utente avesse già contestato in precedenza l'addebito per un servizio non richiesto.
In definitiva, stante la carenza di prova del credito in riferimento all'azione di accertamento negativo dello stesso, avendo omesso l'appellata la prova della fonte negoziale degli addebiti fatturati in termini sia di an che di quantum, la domanda spiegata dall'appellante può trovare accoglimento in relazione alla somma di € 110,00, che dovrà essere elisa da entrambe le fatture oggetto di contestazione.
7 Va, altresì, accolta la richiesta di restituzione delle somme non dovute, avendo l'appellante comprovato il loro previo incasso da parte dell'appellata e non essendo tale circostanza fatta oggetto di specifica contestazione (cfr. pag. 3 dell'estratto conto al 30.09.2021 e pag. 5 dell'estratto conto al 31.12.2021, in atti).
Di contro, non può trovare accoglimento la domanda di accertamento negativo del minor credito di € 0,51, preso in considerazione nelle conclusioni dell'atto di appello, risultando legato a un addebito non contestato, più precisamente quello corrispondente nella fattura n. AN11433981 del 26.06.2021 alla voce
“00:42:51 Chiamate da Rete Fissa” (cfr. fascicolo di parte attrice).
L'accoglimento dei predetti motivi di appello determina una nuova disciplina delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dell'appellata e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, del valore del giudizio di primo grado e del grado di appello, del rifiuto della parte appellata ad aderire alla proposta conciliativa (Giudice di Pace, scaglione sino a
€ 1.100,00; € 173,00 giudizio di primo grado;
giudizio di appello, scaglione sino a € 1.100,00; € 350,00).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass., ord. 12.04.2018 n. 9064; Cass., 01.06.2016 n. 11423;
Cass., 30.08.2010 n. 18837).
8 Non deve, infine, essere disposta la condanna alla restituzione dell'importo liquidato nella sentenza di primo grado a titolo di spese di lite in favore del procuratore dichiaratori antistatario, avv. Alessandro Limatola, pur a fronte della revocata disposta con la presente sentenza, atteso che non vi è prova che l'appellante abbia provveduto al pagamento nelle more del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile di secondo grado avente il n. 2315/2024 R.G., così provvede:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 117/2024 del
Giudice di Pace di Ivrea, pubblicata il 08.02.2024, accerta e dichiara che non è dovuto da a l'importo già TE Controparte_1
corrisposto di € 110,00 in relazione alle fatture n. AN11433981 del 26.06.2021
e n. AN19327739 del 16.11.2021 e per l'effetto, condanna Controparte_1
alla restituzione in favore dell'appellante del detto importo di € 110,00
[...]
oltre interessi nella misura ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pronuncia sino al saldo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 523,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. e IVA nella misura di legge ed € 91,50 per spese vive, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone.
Così deciso in Ivrea 12 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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