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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Rosanna De Rosa Consigliere dr. Giuseppe G. Infantini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3884/2021 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7557/2021, deliberata e depositata il 20.9.2021 (n. 9268/2019 RG); contratto di locazione ad uso abitativo
– pagamento canoni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Renato Spadaro (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del p.t., difeso dall'avv. Domenico Di Russo (c.f. CP_2
) C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
Il procedimento di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
“ ha agito quale figlia ed erede legittima della sig.ra Parte_1 Per_1
nata a [...] [...], ed ivi deceduta il 10.12.18 deducendo:
[...] CP_1 che la detta signora era assegnataria di un alloggio di ERP da parte del Per_1
con Disp. Dir. N. 576 del 27.10.09, tutt'ora occupato dalla sig. Controparte_1
sito in alla piazza Guarino ed. 6 sc U int. 4; Parte_1 CP_1 che con atto di diffida del 5.12.2018, notificato il 30.1.19, la soc. , Controparte_3 aveva intimato alla dante causa della ricorrente, nonché ai suoi eredi, il pagamento della somma di Euro 6.557,31 a titolo di canoni di locazione o indennità di occupazione inevasi alla data del 30/6/2018; che dall'estratto conto del detto rapporto di concessione, rilasciato dalla stessa
[...]
, la sig.ra aveva potuto verificare che la detta somma risulta CP_3 Parte_1 costituita da canoni/indennità degli anni 2009 (Euro 81,67), 2010 (Euro 639,71), 2011
(Euro 811,18), 2012 (Euro 767,57), 2013 (Euro 721,20), 2014 (Euro 865,44), 2015
(Euro 865,44), 2016 (Euro 865,59), 2017 (Euro 505,89); che, tuttavia, i canoni/indennità relativi alle annualità 2009-2010- 2011-2012-2013-
2014 (gennaio), pari ad Euro 3.093,45 (tremilanovantatrè/45), non potevano più essere richiesti dal in quanto prescritti ex art. 2948 n. 3 Cc. Controparte_1
Tanto esposto la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni all'adito Tribunale voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 3 Cc dei canoni di locazione/indennità di occupazione relativi all'immobile di cui in premessa e relativi al periodo 2009-2010-2011-2012-2013-gennaio 2014, pari ad Euro 3.093,45
(tremilanovantatrè/45), o di quella diversa somma che sarà ritenuta di ragione.
Condannarsi, infine, essi convenuti al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, della presente fase di giudizio con attribuzione per anticipo fattone.
Si è costituito tempestivamente il il 30/10/2019 rispetto a prima Controparte_1 udienza dell'11/11/2019 chiedendo il rigetto della domanda con rivalsa di spese competenze di lite.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha provveduto:
“
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite liquidate in € 50,00 per spese, € 2.000,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese generali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
3. Si comunichi.”. ha proposto appello a questa Corte, ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto che la Corte:
“… in accoglimento del presente appello, voglia integralmente riformare la sentenza n.
7557/21 del Tribunale di Napoli e per l'effetto, in accoglimento dei motivi esposti in premessa del presente gravame, voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 3 Cc dei canoni di locazione/indennità di occupazione relativi all'immobile di cui in premessa e relativi al periodo 2009-2010-2011-2012-2013- gennaio 2014, pari ad Euro 3.093,45 (tremilanovantatrè/45), o di quella diversa somma che sarà ritenuta di ragione.
Condannarsi essa appellata, al pagamento in favore dello scrivente procuratore delle competenze, oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, con attribuzione;
”.
Il ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“… voglia la Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto, per le esposte causali, confermando la sentenza emessa dal giudice di prime cure, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è pervenuta per la discussione all'udienza del 11.2.2025, ed è stata decisa come da dispositivo letto in aula.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
Il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Controparte_1 dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da Parte_1 risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di
Napoli e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
§ - I CANONI DI LOCAZIONE - PRESCRIZIONE
ha censurato la sentenza di primo grado, nella Parte_1 parte in cui ha statuito che:
“La pretesa eccepita prescrizione relativamente agli anni a cui fa riferimento la parte attrice risulta essere stata interrotta per effetto degli atti di costituzione in mora inviate al assegnataria pro tempore dell'immobile in questione e dagli atti di riconoscimento del debito sottoscritti dalla stessa detentrice dell'immobile di edilizia residenziale pubblica. In particolare, si richiamano le raccomandate del 17/12/2014, del
18/12/2015, del 19/12/2016, del 10/11/2017, del 5/12/2018 tutte regolarmente ricevute.
Tali raccomandate contengono, oltre l'espressa richiesta di pagamenti di oneri accessori, anche una formale costituzione in mora per le somme in precedenza non versate da
Ciò è reso palese dalla dicitura “(…) fermo restando che lei è tenuto al Persona_1 pagamento delle somme già mensilmente addebitate ed eventualmente non corrisposte”
e dalla dicitura finale contenuta nelle predette comunicazioni secondo cui “la presente comunicazione inviata da in forza dei poteri conferiti dalla scrivente società vale come atto di costituzione in mora a tutti gli effetti di legge”. Vi sono poi agli atti scritture di riconoscimento di debito del 10/02/2010 e del 7 luglio 2011.”.
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IV sezione civile
Ha dedotto, a sostegno del gravame, che la valutazione del Tribunale è chiaramente erronea, perché, come è evidente dalla lettura delle lettere di costituzione in mora, esibite dal del 5.12.2014, del 20.11.2015, del CP_1
9.12.2016 e del 26.10.2017, contengono la sola richiesta di pagamento degli oneri accessori, in particolare della quota individuale di spese per illuminazione, e non fanno alcun riferimento alla morosità per canoni di locazione, rispetto ai quali, dunque, non può dirsi intervenuta alcuna interruzione della decorso della prescrizione.
Ha sostenuto che l'inciso “fermo restando che lei è tenuto al pagamento delle somme già mensilmente addebitate ed eventualmente non corrisposte”, essendo posto all'interno di una messa in mora specificamente riferita agli oneri accessori, non poteva che riferirsi agli oneri accessori successivi a quelli per i quali era stata formalizzata la costituzione in mora.
Ha argomentato, quindi, che la volontà specifica del era quella CP_1 di formalizzare una costituzione in mora, ma unicamente in relazione all'omesso pagamento degli oneri accessori, senza, cioè, alcun riferimento ai canoni locativi .
Ha precisato che le due lettere di riconoscimento del debito, sottoscritte da , in data 10.2.2010 e 7.6.2011, oltre ad essere estremamente Persona_1 generiche, poiché non contengono alcuna specificazione della natura del credito oggetto di riconoscimento, non sarebbero valse, comunque, ad evitare la successiva maturazione della prescrizione quinquennale che, dalle rispettive date, aveva ricominciato a decorrere e si era compiuta nel quinquennio successivo (ovvero nel 2016).
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la prescrizione dei canoni di locazione richiesti dal dal 2009 al gennaio 2014, per l'ammontare di € 3.093,45, CP_1 essendo maturato il quinquennio previsto dall'art. 2948 n. 3) cod. civ.
I motivi meritano accoglimento.
Le missive inoltrate nell'interesse del con Controparte_1 raccomandate del 17/12/2014, del 18/12/2015, del 19/12/2016, del 10/11/2017, del
5/12/2018, non hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione dei canoni di locazione, perchè non contengono alcun riferimento, né alcuna intimazione di pagamento che possa essere collegata a questi ultimi. Tali missive, infatti, recano nell'intestazione, “oggetto: Oneri accessori a conguaglio …”, nel corpo testuale la richiesta di pagamento di tali “oneri”, un allegato denominato
“conguaglio degli oneri accessori – anno …” con la specifica indicazione della causale “illuminazione” ed, infine, il bollettino di conto corrente postale con la
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IV sezione civile stampigliatura del solo importo per gli oneri richiesti (e non quello dei canoni di locazione). In queste raccomandate non vi è alcun riferimento, né testuale, né sostanziale al pagamento dei canoni arretrati, sicchè questa Corte opina che non possono aver prodotto alcun effetto interruttivo del corso della prescrizione delle mensilità pregresse, relative all'affitto dell'immobile.
Non può essere condivisa l'argomentazione, resa dal Tribunale, secondo la quale le raccomandate in discorso rechino una formale costituzione in mora per i canoni non pagati da , evincibile dalla dicitura “… fermo Persona_1 restando che lei è tenuto al pagamento delle somme già mensilmente addebitate ed eventualmente non corrisposte” e dalla dicitura finale “la presente comunicazione inviatale in forza dei poteri conferiti alla scrivente società, vale come atto di costituzione in mora a tutti gli effetti di legge.”. E ciò perché il riferimento alle “somme già mensilmente addebitate ed eventualmente non corrisposte …” è generico ed in nessun modo riferibile ai canoni di locazione, giacchè inserito nel corpo di una richiesta di oneri accessori, così come il riferimento ad una valenza di “… atto di costituzione in mora …” è certamente anch'esso riferibile ai soli importi dovuti per la causale esplicitamente riportata (gli oneri di illuminazione), ma non anche ai ratei di affitto dei quali non v'è alcun cenno nel testo.
Sul punto, va considerato che un atto di messa in mora, per essere considerato tale e per produrre gli effetti voluti dalla legge, deve contenere in maniera espressa, certa ed inequivocabile il credito per il quale si richiede l'adempimento; deve estrinsecare, cioè, in maniera adeguata e chiaramente comprensibile, la volontà del creditore di voler esigere il proprio credito, anche questo puntualmente identificato nella sua natura e nella sua causale. Ma questo requisito non è riscontrabile nelle raccomandate inoltrate nell'interesse del con le quali è stato richiesto – si ripete – il pagamento Controparte_1 delle sole spese di illuminazione e non dei canoni di locazione.
Neanche gli atti di riconoscimento del debito, da parte di , Persona_1 con raccomandate a mano in data 10.2.2010, in data 7.6.2011 ed in data 7.7.2011 hanno impedito la prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 3) cod. civ.), tenuto conto che tra l'ultimo di questi (7.7.2011) e la diffida di pagamento in data
5.12.2018, inoltrata alla conduttrice il 30.1.2019, sono decorsi oltre sette anni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere riformata e va dichiarata la prescrizione, a norma dell'art. 2948
n. 3) cod. civ., dei canoni di locazione dovuti da per il Parte_1 periodo dall'anno 2009 e fino a gennaio 2014, per un ammontare di € 3.093,45.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
La riforma della sentenza impugnata, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia desunto dalla somma effettivamente controversa, pari ad € 3.093,45 (art. 5 comma 1 d.cit.) e vanno poste a carico del CP_1 per effetto della soccombenza, con attribuzione all'avv. Renato Spadaro,
[...] che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
In definitiva, la causa va ritenuta del valore determinato come precede e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello – scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
Non vi è prova del pagamento del contributo unificato per il giudizio di appello, da parte dell'appellante, per cui non ne va riconosciuto il rimborso.
P.Q.M.
La Corte di Appello, letti gli artt. 447 bis, 437 comma I cod. proc. civ., ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7557/2021, deliberata e depositata il 20.9.2021 (n. 9268/2019 RG), così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto,
[...]
2) in riforma della sentenza gravata, dichiara l'estinzione per prescrizione dei canoni di locazione per il periodo da gennaio 2009 a gennaio 2014, pari ad € 3.093,45;
3) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 48,50 per esborsi ed € 1.800,00 per onorario e, per il secondo grado, in € 1.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Renato Spadaro.
Così deciso e letto in udienza in Napoli, in data 11 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Rosanna De Rosa Consigliere dr. Giuseppe G. Infantini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3884/2021 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7557/2021, deliberata e depositata il 20.9.2021 (n. 9268/2019 RG); contratto di locazione ad uso abitativo
– pagamento canoni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Renato Spadaro (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del p.t., difeso dall'avv. Domenico Di Russo (c.f. CP_2
) C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
Il procedimento di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
“ ha agito quale figlia ed erede legittima della sig.ra Parte_1 Per_1
nata a [...] [...], ed ivi deceduta il 10.12.18 deducendo:
[...] CP_1 che la detta signora era assegnataria di un alloggio di ERP da parte del Per_1
con Disp. Dir. N. 576 del 27.10.09, tutt'ora occupato dalla sig. Controparte_1
sito in alla piazza Guarino ed. 6 sc U int. 4; Parte_1 CP_1 che con atto di diffida del 5.12.2018, notificato il 30.1.19, la soc. , Controparte_3 aveva intimato alla dante causa della ricorrente, nonché ai suoi eredi, il pagamento della somma di Euro 6.557,31 a titolo di canoni di locazione o indennità di occupazione inevasi alla data del 30/6/2018; che dall'estratto conto del detto rapporto di concessione, rilasciato dalla stessa
[...]
, la sig.ra aveva potuto verificare che la detta somma risulta CP_3 Parte_1 costituita da canoni/indennità degli anni 2009 (Euro 81,67), 2010 (Euro 639,71), 2011
(Euro 811,18), 2012 (Euro 767,57), 2013 (Euro 721,20), 2014 (Euro 865,44), 2015
(Euro 865,44), 2016 (Euro 865,59), 2017 (Euro 505,89); che, tuttavia, i canoni/indennità relativi alle annualità 2009-2010- 2011-2012-2013-
2014 (gennaio), pari ad Euro 3.093,45 (tremilanovantatrè/45), non potevano più essere richiesti dal in quanto prescritti ex art. 2948 n. 3 Cc. Controparte_1
Tanto esposto la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni all'adito Tribunale voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 3 Cc dei canoni di locazione/indennità di occupazione relativi all'immobile di cui in premessa e relativi al periodo 2009-2010-2011-2012-2013-gennaio 2014, pari ad Euro 3.093,45
(tremilanovantatrè/45), o di quella diversa somma che sarà ritenuta di ragione.
Condannarsi, infine, essi convenuti al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, della presente fase di giudizio con attribuzione per anticipo fattone.
Si è costituito tempestivamente il il 30/10/2019 rispetto a prima Controparte_1 udienza dell'11/11/2019 chiedendo il rigetto della domanda con rivalsa di spese competenze di lite.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha provveduto:
“
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite liquidate in € 50,00 per spese, € 2.000,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese generali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge
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IV sezione civile
3. Si comunichi.”. ha proposto appello a questa Corte, ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto che la Corte:
“… in accoglimento del presente appello, voglia integralmente riformare la sentenza n.
7557/21 del Tribunale di Napoli e per l'effetto, in accoglimento dei motivi esposti in premessa del presente gravame, voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 3 Cc dei canoni di locazione/indennità di occupazione relativi all'immobile di cui in premessa e relativi al periodo 2009-2010-2011-2012-2013- gennaio 2014, pari ad Euro 3.093,45 (tremilanovantatrè/45), o di quella diversa somma che sarà ritenuta di ragione.
Condannarsi essa appellata, al pagamento in favore dello scrivente procuratore delle competenze, oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, con attribuzione;
”.
Il ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“… voglia la Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto, per le esposte causali, confermando la sentenza emessa dal giudice di prime cure, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è pervenuta per la discussione all'udienza del 11.2.2025, ed è stata decisa come da dispositivo letto in aula.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
Il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Controparte_1 dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da Parte_1 risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di
Napoli e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
§ - I CANONI DI LOCAZIONE - PRESCRIZIONE
ha censurato la sentenza di primo grado, nella Parte_1 parte in cui ha statuito che:
“La pretesa eccepita prescrizione relativamente agli anni a cui fa riferimento la parte attrice risulta essere stata interrotta per effetto degli atti di costituzione in mora inviate al assegnataria pro tempore dell'immobile in questione e dagli atti di riconoscimento del debito sottoscritti dalla stessa detentrice dell'immobile di edilizia residenziale pubblica. In particolare, si richiamano le raccomandate del 17/12/2014, del
18/12/2015, del 19/12/2016, del 10/11/2017, del 5/12/2018 tutte regolarmente ricevute.
Tali raccomandate contengono, oltre l'espressa richiesta di pagamenti di oneri accessori, anche una formale costituzione in mora per le somme in precedenza non versate da
Ciò è reso palese dalla dicitura “(…) fermo restando che lei è tenuto al Persona_1 pagamento delle somme già mensilmente addebitate ed eventualmente non corrisposte”
e dalla dicitura finale contenuta nelle predette comunicazioni secondo cui “la presente comunicazione inviata da in forza dei poteri conferiti dalla scrivente società vale come atto di costituzione in mora a tutti gli effetti di legge”. Vi sono poi agli atti scritture di riconoscimento di debito del 10/02/2010 e del 7 luglio 2011.”.
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IV sezione civile
Ha dedotto, a sostegno del gravame, che la valutazione del Tribunale è chiaramente erronea, perché, come è evidente dalla lettura delle lettere di costituzione in mora, esibite dal del 5.12.2014, del 20.11.2015, del CP_1
9.12.2016 e del 26.10.2017, contengono la sola richiesta di pagamento degli oneri accessori, in particolare della quota individuale di spese per illuminazione, e non fanno alcun riferimento alla morosità per canoni di locazione, rispetto ai quali, dunque, non può dirsi intervenuta alcuna interruzione della decorso della prescrizione.
Ha sostenuto che l'inciso “fermo restando che lei è tenuto al pagamento delle somme già mensilmente addebitate ed eventualmente non corrisposte”, essendo posto all'interno di una messa in mora specificamente riferita agli oneri accessori, non poteva che riferirsi agli oneri accessori successivi a quelli per i quali era stata formalizzata la costituzione in mora.
Ha argomentato, quindi, che la volontà specifica del era quella CP_1 di formalizzare una costituzione in mora, ma unicamente in relazione all'omesso pagamento degli oneri accessori, senza, cioè, alcun riferimento ai canoni locativi .
Ha precisato che le due lettere di riconoscimento del debito, sottoscritte da , in data 10.2.2010 e 7.6.2011, oltre ad essere estremamente Persona_1 generiche, poiché non contengono alcuna specificazione della natura del credito oggetto di riconoscimento, non sarebbero valse, comunque, ad evitare la successiva maturazione della prescrizione quinquennale che, dalle rispettive date, aveva ricominciato a decorrere e si era compiuta nel quinquennio successivo (ovvero nel 2016).
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la prescrizione dei canoni di locazione richiesti dal dal 2009 al gennaio 2014, per l'ammontare di € 3.093,45, CP_1 essendo maturato il quinquennio previsto dall'art. 2948 n. 3) cod. civ.
I motivi meritano accoglimento.
Le missive inoltrate nell'interesse del con Controparte_1 raccomandate del 17/12/2014, del 18/12/2015, del 19/12/2016, del 10/11/2017, del
5/12/2018, non hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione dei canoni di locazione, perchè non contengono alcun riferimento, né alcuna intimazione di pagamento che possa essere collegata a questi ultimi. Tali missive, infatti, recano nell'intestazione, “oggetto: Oneri accessori a conguaglio …”, nel corpo testuale la richiesta di pagamento di tali “oneri”, un allegato denominato
“conguaglio degli oneri accessori – anno …” con la specifica indicazione della causale “illuminazione” ed, infine, il bollettino di conto corrente postale con la
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IV sezione civile stampigliatura del solo importo per gli oneri richiesti (e non quello dei canoni di locazione). In queste raccomandate non vi è alcun riferimento, né testuale, né sostanziale al pagamento dei canoni arretrati, sicchè questa Corte opina che non possono aver prodotto alcun effetto interruttivo del corso della prescrizione delle mensilità pregresse, relative all'affitto dell'immobile.
Non può essere condivisa l'argomentazione, resa dal Tribunale, secondo la quale le raccomandate in discorso rechino una formale costituzione in mora per i canoni non pagati da , evincibile dalla dicitura “… fermo Persona_1 restando che lei è tenuto al pagamento delle somme già mensilmente addebitate ed eventualmente non corrisposte” e dalla dicitura finale “la presente comunicazione inviatale in forza dei poteri conferiti alla scrivente società, vale come atto di costituzione in mora a tutti gli effetti di legge.”. E ciò perché il riferimento alle “somme già mensilmente addebitate ed eventualmente non corrisposte …” è generico ed in nessun modo riferibile ai canoni di locazione, giacchè inserito nel corpo di una richiesta di oneri accessori, così come il riferimento ad una valenza di “… atto di costituzione in mora …” è certamente anch'esso riferibile ai soli importi dovuti per la causale esplicitamente riportata (gli oneri di illuminazione), ma non anche ai ratei di affitto dei quali non v'è alcun cenno nel testo.
Sul punto, va considerato che un atto di messa in mora, per essere considerato tale e per produrre gli effetti voluti dalla legge, deve contenere in maniera espressa, certa ed inequivocabile il credito per il quale si richiede l'adempimento; deve estrinsecare, cioè, in maniera adeguata e chiaramente comprensibile, la volontà del creditore di voler esigere il proprio credito, anche questo puntualmente identificato nella sua natura e nella sua causale. Ma questo requisito non è riscontrabile nelle raccomandate inoltrate nell'interesse del con le quali è stato richiesto – si ripete – il pagamento Controparte_1 delle sole spese di illuminazione e non dei canoni di locazione.
Neanche gli atti di riconoscimento del debito, da parte di , Persona_1 con raccomandate a mano in data 10.2.2010, in data 7.6.2011 ed in data 7.7.2011 hanno impedito la prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 3) cod. civ.), tenuto conto che tra l'ultimo di questi (7.7.2011) e la diffida di pagamento in data
5.12.2018, inoltrata alla conduttrice il 30.1.2019, sono decorsi oltre sette anni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere riformata e va dichiarata la prescrizione, a norma dell'art. 2948
n. 3) cod. civ., dei canoni di locazione dovuti da per il Parte_1 periodo dall'anno 2009 e fino a gennaio 2014, per un ammontare di € 3.093,45.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
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IV sezione civile
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
La riforma della sentenza impugnata, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia desunto dalla somma effettivamente controversa, pari ad € 3.093,45 (art. 5 comma 1 d.cit.) e vanno poste a carico del CP_1 per effetto della soccombenza, con attribuzione all'avv. Renato Spadaro,
[...] che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
In definitiva, la causa va ritenuta del valore determinato come precede e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello – scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
Non vi è prova del pagamento del contributo unificato per il giudizio di appello, da parte dell'appellante, per cui non ne va riconosciuto il rimborso.
P.Q.M.
La Corte di Appello, letti gli artt. 447 bis, 437 comma I cod. proc. civ., ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7557/2021, deliberata e depositata il 20.9.2021 (n. 9268/2019 RG), così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto,
[...]
2) in riforma della sentenza gravata, dichiara l'estinzione per prescrizione dei canoni di locazione per il periodo da gennaio 2009 a gennaio 2014, pari ad € 3.093,45;
3) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 48,50 per esborsi ed € 1.800,00 per onorario e, per il secondo grado, in € 1.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Renato Spadaro.
Così deciso e letto in udienza in Napoli, in data 11 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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