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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 654 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1 con sede in Paceco (TP),
[...]
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
l'Avv. Giorgio Giannitrapani (pec domiciliazione: . Emai_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
, con Controparte_1 sede legale in Roma (c.f.: ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., con l'Avv. Virginia Colli (pec domiciliazione:
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate e atti ivi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.03.2017, la Parte_2
“Sen. ” di Paceco, ottenne dal
[...] Parte_3
Tribunale di Trapani l'emissione del decreto ingiuntivo n. 255/2017
nei confronti della “ Parte_1
per l'importo di € 68.389,86, oltre interessi e spese per il
[...]
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
credito derivante dal contratto di conto corrente n. 7267 intestato alla società e garantito dalle fideiussioni prestate da
[...]
, , Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e
[...] Parte_7 Parte_8
Con atto di citazione, notificato il 29.05.2017, i predetti ingiunti proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
255/2017 (giudizio iscritto al n. R.G. 1533/2017), contestando la mancanza di prova scritta del credito azionato, l'applicazione illegittima di interessi anatocistici da parte della banca, nonché la nullità della commissione massimo scoperto pattuita ed applicata dall'istituto di credito.
Il “ , che Controparte_1
frattanto si era reso cessionario del credito azionato, intervenne nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, associandosi alle domande e difese formulate dalla Banca opposta la quale aveva dedotto l'infondatezza delle difese avverse e chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'esito del giudizio di opposizione, istruito mediante CTU
contabile, con sentenza n. 330/2022, ormai definitiva, il Tribunale di
Trapani, in accoglimento dell'opposizione proposta dagli ingiunti,
revocò il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, a supporto dell'accertamento negativo del credito riportato nel dispositivo, il
Tribunale, nella motivazione della sentenza, riassunse gli esiti dell'istruttoria svolta dando atto che “In definitiva, all'esito dei
riconteggi con espunzione delle poste passive illegittime applicate dalla
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
Banca in corso di rapporto, e in considerazione della distribuzione
dell'onere probatorio nelle cause di opposizione a d.i. per credito derivante
da conto corrente, il saldo del conto alla data del 14.02.2017 risultasse pari
a + € 170.218,82 a credito della società correntista, per come indicato
condivisibilmente dal CTU nell'ipotesi 2 di pagina 14 dell'elaborato
peritale del 21.6.2021”.
Col ricorso ex art. 281 decies c.p.c., che oggi occupa, la
RA chiede condannarsi il Parte_1
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo a corrispondergli il saldo attivo del conto corrente n. 7267 intrattenuto dalla
[...]
con la “Sen. Parte_1 Parte_2
, pari alla somma di € 170.218,82, in Parte_9
ragione, unicamente, dell'accertamento contenuto nella sentenza n.
330/2022 passata in giudicato.
Si è costituita in giudizio la BCC n.q. di Controparte_2
mandataria con rappresentanza del Controparte_1
, contestando la fondatezza della domanda svolta dalla
[...]
RA, in difetto di valido titolo a supporto della chiesta condanna, non potendo considerarsi il credito di € 170.218,82
oggetto di accertamento nella sentenza n. 330/2022.
*.*.*.*
La domanda proposta dalla RA
[...]
è infondata e va Parte_1
rigettata, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
La ricorrente muove dall'unica premessa che la sentenza n.
330/2022 resa nell'ambito del giudizio n. R.G. 1533/17 contenga un accertamento, passato in giudicato, in ordine all'esistenza di un saldo di corrente intestato alla Controparte_3
alla data del 14.02.2017 positivo per € 170.218,82, di cui non v'è
menzione in dispositivo, ma solo in motivazione.
Invero, il thema decidendum del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiamato si sostanziava, esclusivamente, in una azione di accertamento negativo del credito asseritamente vantato dalla banca quale saldo debitorio (per € 68.389,86) di un rapporto di conto corrente, non risultando invece richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento di un credito in favore del correntista ingiunto, in dipendenza del medesimo rapporto.
Ne discende che la sentenza n. 330 del 2022 pronunciata dal
Tribunale di Trapani ha inteso risolvere, in maniera vincolante,
unicamente la questione relativa all'accertamento negativo del credito azionato dalla (ossia, all'insussistenza di un saldo di Pt_2
conto negativo), non esplicando efficacia vincolante relativamente all'accertamento di un credito del correntista (ossia, alla sussistenza di un saldo di conto positivo).
Come ricorrentemente affermato in giurisprudenza,
“l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non
soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o
in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche
tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate,
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e
dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici
essenziali ed indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto,
qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo
negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza
passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione
giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su
punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile
premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in
giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel
caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
costituiscono lo scopo e il “petitum” del primo. Ne consegue che il
principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile debba
intendersi nel senso che non possano essere poste in discussione più volte le
medesime questioni, ma non vige una preclusione assoluta di rivolgersi
all'autorità giudiziaria per ottenere tutela di situazioni giuridiche
discendenti dallo stesso rapporto contrattuale ma differenti rispetto a quelle
trattate”.
Nella specie, “premessa indispensabile” dell'accertamento negativo contenuto nella sentenza n. 330 del 2022 è unicamente l'inesistenza di un saldo passivo del conto e non anche l'esistenza di un saldo attivo: l'affermazione dell'esistenza di un credito del correntista presuppone, necessariamente e logicamente,
l'inesistenza di un credito della banca (oggetto del precipuo del giudizio di opposizione) ma implica anche un ulteriore
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
accertamento di segno opposto e favorevole al correntista.
Quest'ultimo accertamento, estraneo ed ultroneo rispetto all'oggetto del giudizio di opposizione, non può ritenersi coperto dal relativo giudicato in applicazione del principio di corrispondenza tra quanto chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., che invera il profondo legame di connessione tra oggetto del giudicato e processo nel quale lo stesso si è formato.
A ragionare diversamente (ossia in linea con quanto sostenuto dalla ricorrente), si dovrebbe ritenere che la Banca
opposta, anche nel caso di acquiescenza rispetto all'accertamento negativo che ha determinato la revoca del d.i. che le era stato concesso, aveva comunque l'onere di impugnare la sentenza n.
330/2022 al solo fine di contestare un passaggio motivazionale
(nemmeno trasfuso in dispositivo) in cui, incidentalmente, si afferma l'esistenza di un saldo attivo del conto: una siffatta impugnazione sarebbe evidentemente carente dell'interesse ad agire, essendo detto accertamento estraneo ed ultroneo rispetto al
thema decidendum.
In definitiva, posto che il credito per € 170.218,82 azionato nella presente sede dal ricorrente si fonda unicamente sulla esistenza di un giudicato in tal senso, che però, in realtà, non esiste,
la domanda proposta va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri minimi (considerato che è stata trattata una sola questione giuridica) previsti dalla tabella n. 2 allegata al
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 260.000,00, con esclusione della fase di istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande proposte dalla Parte_1
col
[...] Parte_1
ricorso depositato in data 29.04.2024;
condanna la RA del fallimento della
[...]
a pagare al Fondo Parte_1
Temporaneo del Credito Cooperativo le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 22/05/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 654 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1 con sede in Paceco (TP),
[...]
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
l'Avv. Giorgio Giannitrapani (pec domiciliazione: . Emai_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
, con Controparte_1 sede legale in Roma (c.f.: ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., con l'Avv. Virginia Colli (pec domiciliazione:
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate e atti ivi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.03.2017, la Parte_2
“Sen. ” di Paceco, ottenne dal
[...] Parte_3
Tribunale di Trapani l'emissione del decreto ingiuntivo n. 255/2017
nei confronti della “ Parte_1
per l'importo di € 68.389,86, oltre interessi e spese per il
[...]
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
credito derivante dal contratto di conto corrente n. 7267 intestato alla società e garantito dalle fideiussioni prestate da
[...]
, , Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e
[...] Parte_7 Parte_8
Con atto di citazione, notificato il 29.05.2017, i predetti ingiunti proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
255/2017 (giudizio iscritto al n. R.G. 1533/2017), contestando la mancanza di prova scritta del credito azionato, l'applicazione illegittima di interessi anatocistici da parte della banca, nonché la nullità della commissione massimo scoperto pattuita ed applicata dall'istituto di credito.
Il “ , che Controparte_1
frattanto si era reso cessionario del credito azionato, intervenne nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, associandosi alle domande e difese formulate dalla Banca opposta la quale aveva dedotto l'infondatezza delle difese avverse e chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'esito del giudizio di opposizione, istruito mediante CTU
contabile, con sentenza n. 330/2022, ormai definitiva, il Tribunale di
Trapani, in accoglimento dell'opposizione proposta dagli ingiunti,
revocò il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, a supporto dell'accertamento negativo del credito riportato nel dispositivo, il
Tribunale, nella motivazione della sentenza, riassunse gli esiti dell'istruttoria svolta dando atto che “In definitiva, all'esito dei
riconteggi con espunzione delle poste passive illegittime applicate dalla
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
Banca in corso di rapporto, e in considerazione della distribuzione
dell'onere probatorio nelle cause di opposizione a d.i. per credito derivante
da conto corrente, il saldo del conto alla data del 14.02.2017 risultasse pari
a + € 170.218,82 a credito della società correntista, per come indicato
condivisibilmente dal CTU nell'ipotesi 2 di pagina 14 dell'elaborato
peritale del 21.6.2021”.
Col ricorso ex art. 281 decies c.p.c., che oggi occupa, la
RA chiede condannarsi il Parte_1
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo a corrispondergli il saldo attivo del conto corrente n. 7267 intrattenuto dalla
[...]
con la “Sen. Parte_1 Parte_2
, pari alla somma di € 170.218,82, in Parte_9
ragione, unicamente, dell'accertamento contenuto nella sentenza n.
330/2022 passata in giudicato.
Si è costituita in giudizio la BCC n.q. di Controparte_2
mandataria con rappresentanza del Controparte_1
, contestando la fondatezza della domanda svolta dalla
[...]
RA, in difetto di valido titolo a supporto della chiesta condanna, non potendo considerarsi il credito di € 170.218,82
oggetto di accertamento nella sentenza n. 330/2022.
*.*.*.*
La domanda proposta dalla RA
[...]
è infondata e va Parte_1
rigettata, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
La ricorrente muove dall'unica premessa che la sentenza n.
330/2022 resa nell'ambito del giudizio n. R.G. 1533/17 contenga un accertamento, passato in giudicato, in ordine all'esistenza di un saldo di corrente intestato alla Controparte_3
alla data del 14.02.2017 positivo per € 170.218,82, di cui non v'è
menzione in dispositivo, ma solo in motivazione.
Invero, il thema decidendum del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiamato si sostanziava, esclusivamente, in una azione di accertamento negativo del credito asseritamente vantato dalla banca quale saldo debitorio (per € 68.389,86) di un rapporto di conto corrente, non risultando invece richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento di un credito in favore del correntista ingiunto, in dipendenza del medesimo rapporto.
Ne discende che la sentenza n. 330 del 2022 pronunciata dal
Tribunale di Trapani ha inteso risolvere, in maniera vincolante,
unicamente la questione relativa all'accertamento negativo del credito azionato dalla (ossia, all'insussistenza di un saldo di Pt_2
conto negativo), non esplicando efficacia vincolante relativamente all'accertamento di un credito del correntista (ossia, alla sussistenza di un saldo di conto positivo).
Come ricorrentemente affermato in giurisprudenza,
“l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non
soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o
in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche
tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate,
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e
dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici
essenziali ed indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto,
qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo
negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza
passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione
giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su
punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile
premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in
giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel
caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
costituiscono lo scopo e il “petitum” del primo. Ne consegue che il
principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile debba
intendersi nel senso che non possano essere poste in discussione più volte le
medesime questioni, ma non vige una preclusione assoluta di rivolgersi
all'autorità giudiziaria per ottenere tutela di situazioni giuridiche
discendenti dallo stesso rapporto contrattuale ma differenti rispetto a quelle
trattate”.
Nella specie, “premessa indispensabile” dell'accertamento negativo contenuto nella sentenza n. 330 del 2022 è unicamente l'inesistenza di un saldo passivo del conto e non anche l'esistenza di un saldo attivo: l'affermazione dell'esistenza di un credito del correntista presuppone, necessariamente e logicamente,
l'inesistenza di un credito della banca (oggetto del precipuo del giudizio di opposizione) ma implica anche un ulteriore
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
accertamento di segno opposto e favorevole al correntista.
Quest'ultimo accertamento, estraneo ed ultroneo rispetto all'oggetto del giudizio di opposizione, non può ritenersi coperto dal relativo giudicato in applicazione del principio di corrispondenza tra quanto chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., che invera il profondo legame di connessione tra oggetto del giudicato e processo nel quale lo stesso si è formato.
A ragionare diversamente (ossia in linea con quanto sostenuto dalla ricorrente), si dovrebbe ritenere che la Banca
opposta, anche nel caso di acquiescenza rispetto all'accertamento negativo che ha determinato la revoca del d.i. che le era stato concesso, aveva comunque l'onere di impugnare la sentenza n.
330/2022 al solo fine di contestare un passaggio motivazionale
(nemmeno trasfuso in dispositivo) in cui, incidentalmente, si afferma l'esistenza di un saldo attivo del conto: una siffatta impugnazione sarebbe evidentemente carente dell'interesse ad agire, essendo detto accertamento estraneo ed ultroneo rispetto al
thema decidendum.
In definitiva, posto che il credito per € 170.218,82 azionato nella presente sede dal ricorrente si fonda unicamente sulla esistenza di un giudicato in tal senso, che però, in realtà, non esiste,
la domanda proposta va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri minimi (considerato che è stata trattata una sola questione giuridica) previsti dalla tabella n. 2 allegata al
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 260.000,00, con esclusione della fase di istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande proposte dalla Parte_1
col
[...] Parte_1
ricorso depositato in data 29.04.2024;
condanna la RA del fallimento della
[...]
a pagare al Fondo Parte_1
Temporaneo del Credito Cooperativo le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 22/05/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Palermo Sezione I Civile