Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 15.05.2025
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3828 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DANILE GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
-convenuto contumace-
mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della somma pari a € 3.801,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, e, per l'effetto, condanna parte resistente al relativo pagamento;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 2.12.2024, l'odierna ricorrente, dipendente dell'
[...]
, in servizio presso il P.O. di , rep. Medicina interna, con Controparte_1 CP_1
la qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere, chiede accertarsi lo svolgimento della stessa di attività suppletiva di prestazioni aggiuntive vaccinazioni Covid
per le mensilità da maggio ad ottobre 2021; conseguentemente, chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento di un'indennità lorda pari a 50,00 euro l'ora e, per l'effetto,
condannarsi l' al pagamento, in suo favore, della Controparte_1
somma pari a 3.801,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Seppur regolarmente citato in giudizio, l' non si costituiva. Controparte_2
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da separato verbale;
quindi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è
stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è fondato e, va pertanto accolto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_3
, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 1600 del 2024, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. Cpc recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr conformi Tribunale di Agrigento sent. n.567/2025; Tribunale di
Agrigento sent. n.1144/2024; Tribunale di Agrigento sent. n.1460/2024)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va ricordato, in punto di
diritto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, “Le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100
milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area
sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata
dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60
euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018
relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233
del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle
prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando
fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, giova evidenziarsi come la disposizione appena
richiamata non possa essere derogata –oltretutto in peius- dalla nota n. 16070 del 23.03.2021, con la
quale l'Assessorato Regionale della Salute ha previsto che “la suddetta attività, svolta al di fuori
dell'orario di servizio, è disciplinata dalle disposizioni previste dal CCNL dell'area sanità- triennio
2016-18 per i dirigenti medici e dal CCNL relativo al personale del comparto per il triennio 2016- 18
per gli infermieri, secondo le tariffe orarie previste per le prestazioni aggiuntive rispettivamente dall'art. 24 comma 6 pari ad € 60,00 lordi omnicomprensivi per i dirigenti medici e dall'art. 6 comma
1 lett. d) pari ad € 30,00 lordi omnicomprensivi per gli infermieri”.
Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di specifica contestazione sull'ammontare
Contr dell'importo rivendicato, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell' va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della somma pari a euro € 3.801,00
rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato
11 febbraio 2013 n. 748), con conseguente condanna dell' convenuta al relativo CP_1
pagamento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 15/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo