Art. 35-ter. (( (Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilita' civile veicoli a motore e natanti) )) (( 1. L'impresa nello svolgimento delle attivita' individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.
2. L'IVASS puo' disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attivita' dei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica. ))
2. L'IVASS puo' disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attivita' dei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica. ))