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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7747 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice designato dott.ssa Gabriella Gagliardi, ha pronunciato, alla udienza di discussione del 28.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15911/2024 R.G.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Parte_1 C.F._1
Gualtieri, come da procura in calce al ricorso ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1
RO IA IC e IO OL, in virtù di procura generale alle liti resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso in data 8.07.2024, l'istante in epigrafe- premesso di avere lavorato dal
02/04/1990 al 31/07/2023, alle dipendenze della con la qualifica di CP_1 collaboratore professionale sanitario, Ostetrica, con inquadramento, dapprima, al livello economico D6 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 07.04.1999 e, da gennaio 2022, nel ruolo SA/D6, Tipo A, Area Professionisti della salute e funzionari del triennio 2019 – 2021, del 2.11.2022- ha dedotto che con sentenza n. 32002/2011 CP_2 dell'1.12.2011, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il suo diritto all'indennità di coordinamento di cui all'art.10 del CCNL comparto Sanità del 20.9.2001, parte fissa, sulla premessa dell'esercizio di funzioni di coordinamento al 31.8.2001; che con Contr sentenza n. 4892/2014 del 6.5.2014 il medesimo Tribunale ha condannato la al pagamento della suddetta indennità per il periodo successivo alla prima sentenza e fino all'1.7.2012; che, con sentenza n. 4564/2019, depositata il 26/09/2019, la Corte d'Appello di
Napoli ha dichiarato il diritto della ricorrente al passaggio economico nel livello Ds, ex art. 19 CCNL Comparto Sanità, dall'1.9.2003 all'1.3.2012, con conseguente ricostruzione di carriera e relativo trattamento economico, con condanna della datrice al pagamento delle differenze retributive a far data dall'1.9.2003 al 1.3.2012 ( € 23.318,58); che, con l'ulteriore
1 sentenza n. 831/2019 del 06/02/2019, il Tribunale di Napoli sez. Lavoro ha condannato l'
[...]
al pagamento della somma di € 9.166,81 a titolo di indennità di coordinamento CP_1 per il periodo 1.8.2012 – 31.12.2017 e della somma di € 20.620,05 per il riconoscimento del livello retributivo DS a far data dall'1.3.2012 e fino al 31.12.2017.
Tanto premesso, ha affermato che nonostante il passaggio in giudicato delle citate sentenze e invariate le circostanze di fatto, l' non aveva provveduto al pagamento della Pt_2 indennità di coordinamento per il periodo successivo dal 01/01/2018 al 31/07/2023; che, per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale ai sensi dell'art. 15 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 2/11/2022, ella era stata inserita nell'Area
Professionisti della salute e funzionari, quale Collaboratore Professionale Sanitario,
Ostetrica, di cui all'All. A del citato CCNL, ma le era stato erroneamente attribuito il
Ruolo/Livello invece di quello SA/DS6, nonostante che la progressione economica nel Pt_3 livello DS6 le fosse stata già riconosciuta con sentenze passate in giudicato.
Ha concluso, quindi, per sentire: <…dichiarare il diritto della stessa a percepire le somme di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità del 1° settembre 2001, relativamente al periodo dal 01/01/2018 al
31/07/2023; dichiarare il diritto della ricorrente, per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale ex art. 15 e allegato A del CCNL del Comparto Sanità del 2/11/2022, al passaggio economico nel Ruolo / Livello SA/Ds6, di cui all'art. 19 CCNL del Comparto Sanità 2002/2005, nonché al pagamento delle differenze retributive scaturenti tra quanto spettantele (Ds6) ai sensi del citato art. 19 CCNL del Comparto Sanità 2002/2005 e per effetto dell'art. 99, c. 3, lett. b) del CCNL del 2/11/2022, e quanto percepito (D6), in relazione al periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2023; e, per
l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
35.794,20, di cui: € 9.295,92, a titolo di indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 del CCNL
Comparto Sanità del 1° settembre 2001, relativamente al periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2023, come risultante dal calcolo di cui al punto 9) del presente atto;
€ 26.498,28, a titolo di differenze retributive maturate ex art. 19 CCNL del Comparto Sanità 2002/2005 ed ex art. 99, c. 3, lett. b) del
CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 2/11/2022, dal 01/01/2018 al 31/07/2023, giusti analitici conteggi allegati al presente ricorso quale sua parte integrante, o di quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia> oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese con attribuzione..
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza nel merito. CP_3
Con riferimento alla indennità di coordinamento, ha asserito l'insussistenza, in concreto, dei requisiti per il mantenimento della stessa;
quanto al riconoscimento del livello economico DS, ha eccepito che la ricorrente ha svolto sempre compiti assolutamente coerenti con il livello funzionale e retributivo di appartenenza.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e, all'esito della discussione tra le parti, era decisa, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
2 ** **
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'Indennità di coordinamento
Con sentenza n. 32002/2011 dell'1.12.2011, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli ha accertato che “la ricorrente inquadrata nella categoria D per effetto del meccanismo di avanzamento automatico di cui al ccnl del 2001, rientrava tra il personale beneficiario dell'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10”: ciò in quanto il Giudice ha ritenuto “circostanze non contestate e documentate che la ricorrente, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario, personale infermieristico sia stata inquadrata nella categoria D, ai sensi del ccnl del comparto Sanità del 20-9- Cont 01; che in data 11.4.2001 la conferiva la funzione di coordinamento alla ricorrente medesima”.
Brevemente, si ricordi che l'indennità di coordinamento è attribuita, a norma della previsione contrattuale dell'articolo 10 CCNL 20 settembre 2001, a “coloro cui sia affidata una funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria e- ove articolata al suo interno- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”.
Essa si compone di una parte fissa e di una parte variabile stabilita a livello aziendale, quest'ultima attribuita a discrezione delle aziende nell'an e nel quantum, fino ad un massimo.
L'articolo 10 distingue il regime della indennità in riferimento a due diversi momenti temporali, ossia la prima applicazione ed il regime decorrente dall'1 settembre 2001.
In fase di prima applicazione il beneficio economico era riconosciuto in via permanente, limitatamente alla componente fissa, a tutti i collaboratori professionali sanitari di categoria D con profilo di caposala, purché esercitassero effettivamente le funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001.
Per i collaboratori professionali sanitari di pari categoria D, ma appartenenti ad altro profilo o disciplina, era invece richiesto il conferimento per atto formale alla data del 31 agosto 2001 dell'incarico di coordinamento o il successivo riconoscimento formale dello svolgimento di fatto del coordinamento, sempre alla data del 31.8.2001.
Per il personale così individuato la parte fissa della indennità di coordinamento non è revocabile;
in caso di venir meno della funzione di coordinamento o di valutazione negativa può essere revocata la sola parte variabile della indennità.
Come già osservato con la sentenza del GL Trib. NA n. 831 del 6.02.2019 “avendo tutti i fatti costitutivi del diritto all'indennità – parte fissa – formato oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato, è preclusa in questa sede ogni disamina delle eccezioni di Contr merito sollevate dalla relativamente alla presunta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità de qua”.
3 Il diritto al pagamento degli importi mensili può, inoltre, essere riconosciuto anche per il periodo successivo al giudicato e successivo alle precedenti sentenze di quantificazione (n.
4892/2012 del 6.5.2014 e n. 831 del 6.02.2019, in prod.), inerenti al periodo fino al 31.12 2017, per le medesime ragioni già esposte nelle citate pronunce, che in questa sede si ribadiscono e si condividono.
In particolare, sorgendo il diritto all'emolumento nell'ambito di un rapporto di durata, è applicabile il ormai consolidato della S.C. secondo cui l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un diritto destinato a produrre i suoi effetti anche in futuro è vincolante anche nel tempo successivo al formarsi del giudicato, a meno che non intervengano mutamenti di fatto o di diritto che modifichino la situazione già accertata.
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 Dicembre 2007, n. 26482; Cass. 23 novembre 2007, n.
24433; Cass.civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n.1391; nello stesso senso, tra le altre, 16 ottobre
2003 n.15497; 25 giugno 2001, n.8658; 4 agosto 2000, n.10280).
Non essendo stati allegati mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto su cui si è pronunciato il primo giudice, essendo, come si diceva, la parte fissa dell'indennità non revocabile per previsione contrattuale e a fronte di una contestazione solo generica sui Contr conteggi, la va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 9.295,92 a titolo di indennità di coordinamento per il periodo dall'1.01.2018 al 31.07.2023.
Il superiore inquadramento
Il secondo capo di domanda attiene al riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inquadrata, a decorrere dal 1.01.2018 e per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale ex art. 15 del CCNL personale Comparto Sanità 2/11/2022, nel profilo di
Collaboratore Professionale Sanitario, Ostetrica, liv. SA/DS6, stante la progressione economica nel livello DS6 già riconosciutale con sentenze passate in giudicato;
oltre il diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Anche tale domanda è fondata.
L'art. 19 del CCNL del 19.4.2004 dispone che “... per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, …,
a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è
4 previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità”.
Detto passaggio non è collegato, quindi, al reale accertamento dell'esercizio di fatto di mansioni superiori, bensì viene accordato automaticamente dalla contrattazione collettiva al verificarsi di determinati presupposti, quali il riconoscimento di reali funzioni di coordinamento alla data del 31.8.2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20.9.2001 e l'effettivo svolgimento delle funzioni stesse anche per il periodo successivo.
Entrambi i presupposti, come si è visto, sono stati accertati sin dalla sentenza n. 32002/2011: in particolare, è stato specificamente allegato in quel giudizio, e risulta quindi coperto dal giudicato, il fatto che “…poi ella aveva continuato a svolgere attività di coordinamento ininterrottamente…”, in ogni caso, detto requisito non ha formato oggetto di contestazione in questa sede.
Ciò posto, occorre poi considerare che, ai sensi dell'art. 99, c. 3, lett. b) del suddetto CCNL del 2/11/2022, “A decorrere dall'1 gennaio 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 17 (Norma di primo inquadramento), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la tabella F di corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione: ….; b) del valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalità cui si aggiunge, allo stesso titolo, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti sanitari e dei funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell'ex categoria D e dell'ex livello economico Ds”.
Ne deriva che va riconosciuto, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 99, c. 3, lett. b) del CCNL
Personale Comparto sanità del 2/11/2022, il diritto della ricorrente all'inquadramento nel ruolo dell'Area Professionisti della salute e funzionari, quale Ostetrica nonché il Pt_4 diritto al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01/01/2018 al 31/07/2023, essendo il periodo pregresso oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 831 del
6.02.2019. Contr La va perciò condannata, in favore della ricorrente, al riconoscimento del livello retributivo DS6 a far data dal 1.01.2018, quindi al versamento delle relative differenze retributive pari ad € 26.498,28, come da conteggi allegati al ricorso ancora una volta non specificamente contestati.
Sulle somme così determinate decorrono i soli interessi legali a norma dell'art. 22, comma
36, l. 724/1994 che richiama l'art. 16 comma 6 l. 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore CP_1 della ricorrente, della somma di € 9.295,92 a titolo di indennità di coordinamento per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2013, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni mensilità all'effettivo soddisfo;
2) condanna la al riconoscimento del livello retributivo DS a far data dal CP_1
01.01.2018 nonché al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 26.498,28 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2023, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni differenza mensile all'effettivo soddisfo;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
3.689,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Napoli 28.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa G. Gagliardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice designato dott.ssa Gabriella Gagliardi, ha pronunciato, alla udienza di discussione del 28.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15911/2024 R.G.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Parte_1 C.F._1
Gualtieri, come da procura in calce al ricorso ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1
RO IA IC e IO OL, in virtù di procura generale alle liti resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso in data 8.07.2024, l'istante in epigrafe- premesso di avere lavorato dal
02/04/1990 al 31/07/2023, alle dipendenze della con la qualifica di CP_1 collaboratore professionale sanitario, Ostetrica, con inquadramento, dapprima, al livello economico D6 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 07.04.1999 e, da gennaio 2022, nel ruolo SA/D6, Tipo A, Area Professionisti della salute e funzionari del triennio 2019 – 2021, del 2.11.2022- ha dedotto che con sentenza n. 32002/2011 CP_2 dell'1.12.2011, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il suo diritto all'indennità di coordinamento di cui all'art.10 del CCNL comparto Sanità del 20.9.2001, parte fissa, sulla premessa dell'esercizio di funzioni di coordinamento al 31.8.2001; che con Contr sentenza n. 4892/2014 del 6.5.2014 il medesimo Tribunale ha condannato la al pagamento della suddetta indennità per il periodo successivo alla prima sentenza e fino all'1.7.2012; che, con sentenza n. 4564/2019, depositata il 26/09/2019, la Corte d'Appello di
Napoli ha dichiarato il diritto della ricorrente al passaggio economico nel livello Ds, ex art. 19 CCNL Comparto Sanità, dall'1.9.2003 all'1.3.2012, con conseguente ricostruzione di carriera e relativo trattamento economico, con condanna della datrice al pagamento delle differenze retributive a far data dall'1.9.2003 al 1.3.2012 ( € 23.318,58); che, con l'ulteriore
1 sentenza n. 831/2019 del 06/02/2019, il Tribunale di Napoli sez. Lavoro ha condannato l'
[...]
al pagamento della somma di € 9.166,81 a titolo di indennità di coordinamento CP_1 per il periodo 1.8.2012 – 31.12.2017 e della somma di € 20.620,05 per il riconoscimento del livello retributivo DS a far data dall'1.3.2012 e fino al 31.12.2017.
Tanto premesso, ha affermato che nonostante il passaggio in giudicato delle citate sentenze e invariate le circostanze di fatto, l' non aveva provveduto al pagamento della Pt_2 indennità di coordinamento per il periodo successivo dal 01/01/2018 al 31/07/2023; che, per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale ai sensi dell'art. 15 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 2/11/2022, ella era stata inserita nell'Area
Professionisti della salute e funzionari, quale Collaboratore Professionale Sanitario,
Ostetrica, di cui all'All. A del citato CCNL, ma le era stato erroneamente attribuito il
Ruolo/Livello invece di quello SA/DS6, nonostante che la progressione economica nel Pt_3 livello DS6 le fosse stata già riconosciuta con sentenze passate in giudicato.
Ha concluso, quindi, per sentire: <…dichiarare il diritto della stessa a percepire le somme di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità del 1° settembre 2001, relativamente al periodo dal 01/01/2018 al
31/07/2023; dichiarare il diritto della ricorrente, per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale ex art. 15 e allegato A del CCNL del Comparto Sanità del 2/11/2022, al passaggio economico nel Ruolo / Livello SA/Ds6, di cui all'art. 19 CCNL del Comparto Sanità 2002/2005, nonché al pagamento delle differenze retributive scaturenti tra quanto spettantele (Ds6) ai sensi del citato art. 19 CCNL del Comparto Sanità 2002/2005 e per effetto dell'art. 99, c. 3, lett. b) del CCNL del 2/11/2022, e quanto percepito (D6), in relazione al periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2023; e, per
l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
35.794,20, di cui: € 9.295,92, a titolo di indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 del CCNL
Comparto Sanità del 1° settembre 2001, relativamente al periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2023, come risultante dal calcolo di cui al punto 9) del presente atto;
€ 26.498,28, a titolo di differenze retributive maturate ex art. 19 CCNL del Comparto Sanità 2002/2005 ed ex art. 99, c. 3, lett. b) del
CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 2/11/2022, dal 01/01/2018 al 31/07/2023, giusti analitici conteggi allegati al presente ricorso quale sua parte integrante, o di quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia> oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese con attribuzione..
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza nel merito. CP_3
Con riferimento alla indennità di coordinamento, ha asserito l'insussistenza, in concreto, dei requisiti per il mantenimento della stessa;
quanto al riconoscimento del livello economico DS, ha eccepito che la ricorrente ha svolto sempre compiti assolutamente coerenti con il livello funzionale e retributivo di appartenenza.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e, all'esito della discussione tra le parti, era decisa, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
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Il ricorso è fondato e va accolto.
L'Indennità di coordinamento
Con sentenza n. 32002/2011 dell'1.12.2011, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli ha accertato che “la ricorrente inquadrata nella categoria D per effetto del meccanismo di avanzamento automatico di cui al ccnl del 2001, rientrava tra il personale beneficiario dell'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10”: ciò in quanto il Giudice ha ritenuto “circostanze non contestate e documentate che la ricorrente, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario, personale infermieristico sia stata inquadrata nella categoria D, ai sensi del ccnl del comparto Sanità del 20-9- Cont 01; che in data 11.4.2001 la conferiva la funzione di coordinamento alla ricorrente medesima”.
Brevemente, si ricordi che l'indennità di coordinamento è attribuita, a norma della previsione contrattuale dell'articolo 10 CCNL 20 settembre 2001, a “coloro cui sia affidata una funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria e- ove articolata al suo interno- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”.
Essa si compone di una parte fissa e di una parte variabile stabilita a livello aziendale, quest'ultima attribuita a discrezione delle aziende nell'an e nel quantum, fino ad un massimo.
L'articolo 10 distingue il regime della indennità in riferimento a due diversi momenti temporali, ossia la prima applicazione ed il regime decorrente dall'1 settembre 2001.
In fase di prima applicazione il beneficio economico era riconosciuto in via permanente, limitatamente alla componente fissa, a tutti i collaboratori professionali sanitari di categoria D con profilo di caposala, purché esercitassero effettivamente le funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001.
Per i collaboratori professionali sanitari di pari categoria D, ma appartenenti ad altro profilo o disciplina, era invece richiesto il conferimento per atto formale alla data del 31 agosto 2001 dell'incarico di coordinamento o il successivo riconoscimento formale dello svolgimento di fatto del coordinamento, sempre alla data del 31.8.2001.
Per il personale così individuato la parte fissa della indennità di coordinamento non è revocabile;
in caso di venir meno della funzione di coordinamento o di valutazione negativa può essere revocata la sola parte variabile della indennità.
Come già osservato con la sentenza del GL Trib. NA n. 831 del 6.02.2019 “avendo tutti i fatti costitutivi del diritto all'indennità – parte fissa – formato oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato, è preclusa in questa sede ogni disamina delle eccezioni di Contr merito sollevate dalla relativamente alla presunta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità de qua”.
3 Il diritto al pagamento degli importi mensili può, inoltre, essere riconosciuto anche per il periodo successivo al giudicato e successivo alle precedenti sentenze di quantificazione (n.
4892/2012 del 6.5.2014 e n. 831 del 6.02.2019, in prod.), inerenti al periodo fino al 31.12 2017, per le medesime ragioni già esposte nelle citate pronunce, che in questa sede si ribadiscono e si condividono.
In particolare, sorgendo il diritto all'emolumento nell'ambito di un rapporto di durata, è applicabile il ormai consolidato della S.C. secondo cui l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un diritto destinato a produrre i suoi effetti anche in futuro è vincolante anche nel tempo successivo al formarsi del giudicato, a meno che non intervengano mutamenti di fatto o di diritto che modifichino la situazione già accertata.
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 Dicembre 2007, n. 26482; Cass. 23 novembre 2007, n.
24433; Cass.civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n.1391; nello stesso senso, tra le altre, 16 ottobre
2003 n.15497; 25 giugno 2001, n.8658; 4 agosto 2000, n.10280).
Non essendo stati allegati mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto su cui si è pronunciato il primo giudice, essendo, come si diceva, la parte fissa dell'indennità non revocabile per previsione contrattuale e a fronte di una contestazione solo generica sui Contr conteggi, la va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 9.295,92 a titolo di indennità di coordinamento per il periodo dall'1.01.2018 al 31.07.2023.
Il superiore inquadramento
Il secondo capo di domanda attiene al riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inquadrata, a decorrere dal 1.01.2018 e per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale ex art. 15 del CCNL personale Comparto Sanità 2/11/2022, nel profilo di
Collaboratore Professionale Sanitario, Ostetrica, liv. SA/DS6, stante la progressione economica nel livello DS6 già riconosciutale con sentenze passate in giudicato;
oltre il diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Anche tale domanda è fondata.
L'art. 19 del CCNL del 19.4.2004 dispone che “... per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, …,
a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è
4 previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità”.
Detto passaggio non è collegato, quindi, al reale accertamento dell'esercizio di fatto di mansioni superiori, bensì viene accordato automaticamente dalla contrattazione collettiva al verificarsi di determinati presupposti, quali il riconoscimento di reali funzioni di coordinamento alla data del 31.8.2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20.9.2001 e l'effettivo svolgimento delle funzioni stesse anche per il periodo successivo.
Entrambi i presupposti, come si è visto, sono stati accertati sin dalla sentenza n. 32002/2011: in particolare, è stato specificamente allegato in quel giudizio, e risulta quindi coperto dal giudicato, il fatto che “…poi ella aveva continuato a svolgere attività di coordinamento ininterrottamente…”, in ogni caso, detto requisito non ha formato oggetto di contestazione in questa sede.
Ciò posto, occorre poi considerare che, ai sensi dell'art. 99, c. 3, lett. b) del suddetto CCNL del 2/11/2022, “A decorrere dall'1 gennaio 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 17 (Norma di primo inquadramento), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la tabella F di corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione: ….; b) del valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalità cui si aggiunge, allo stesso titolo, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti sanitari e dei funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell'ex categoria D e dell'ex livello economico Ds”.
Ne deriva che va riconosciuto, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 99, c. 3, lett. b) del CCNL
Personale Comparto sanità del 2/11/2022, il diritto della ricorrente all'inquadramento nel ruolo dell'Area Professionisti della salute e funzionari, quale Ostetrica nonché il Pt_4 diritto al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01/01/2018 al 31/07/2023, essendo il periodo pregresso oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 831 del
6.02.2019. Contr La va perciò condannata, in favore della ricorrente, al riconoscimento del livello retributivo DS6 a far data dal 1.01.2018, quindi al versamento delle relative differenze retributive pari ad € 26.498,28, come da conteggi allegati al ricorso ancora una volta non specificamente contestati.
Sulle somme così determinate decorrono i soli interessi legali a norma dell'art. 22, comma
36, l. 724/1994 che richiama l'art. 16 comma 6 l. 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore CP_1 della ricorrente, della somma di € 9.295,92 a titolo di indennità di coordinamento per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2013, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni mensilità all'effettivo soddisfo;
2) condanna la al riconoscimento del livello retributivo DS a far data dal CP_1
01.01.2018 nonché al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 26.498,28 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2023, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni differenza mensile all'effettivo soddisfo;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
3.689,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Napoli 28.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa G. Gagliardi
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