Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1449/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LIOTTI GIOVANNI
Ricorrente
e
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. CRAPANZANO PAOLO
Pure ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.10.2024, il IG.
e la IG.ra Parte_1 Controparte_1 deducevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
30.09.1999 in Paceco (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo comune, con atto n. 34, parte II, serie A, dell'anno 1999.
Deducevano che dalla loro unione sono nati tre figli: , in Per_1
Erice il 24.07.2000, in Erice il 22.05.2004, , in Erice Persona_2 Per_3
l'8.9.2006.
pagina 1 di 4
Allegavano alla domanda congiunta la documentazione di cui al combinato disposto degli articoli 473 bis.12 e 473 bis.51 c.p.c. e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale innanzi al Presidente con il deposito di note scritte, con cui dichiaravano di non volersi riconciliare.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso, di seguito riportate:
“RECIPROCA ASSOLUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA
COABITAZIONE I coniugi vivono già separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
AFFIDAMENTO
Essendo tutti i figli maggiorenni non sussistono problematiche sul regime di affido.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO Per_3
PI
Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio durante il periodo in cui starà con ciascuno dei genitori.
I IG.ri faranno richiesta all' affinché Parte_2 CP_2
l'erogazione dell'assegno unico universale per il figlio, dell'importo complessivo di circa €50,00 mensili o in quello maggiore o minore che sarà elargito, venga erogato nella misura del 100% in favore della IG.ra
[...]
e pertanto il IG. ne fa, fin d'ora, espressa CP_1 Parte_1 rinuncia, autorizzando la moglie alla presentazione di qualsiasi domanda presso i competenti enti ed uffici.
Il IG. si impegna, altresì, a corrispondere alla moglie entro Parte_1 il giorno 24 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, la somma di €300,00.
Detta somma verrà annualmente aggiornata nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata secondo indici Istat.
Saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N. e quelle relative all'istruzione del figlio e delle attività ad essa complementari, nonché le pagina 2 di 4 attività sportive e ricreative che il figlio deciderà di svolgere ed attualmente non prevedibili, il tutto come da Protocollo adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani di intesa con l'Assemblea dei
Magistrati del Tribunale di Trapani. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta debitamente documentata.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Il IG. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 24 Parte_1 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la stessa, la somma di € 300,00 mensili.
Detta somma verrà annualmente aggiornata nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata secondo indici Istat.
I coniugi danno atto della cessazione del regime di comunione legale di beni alla data dell'omologazione della presente separazione consensuale.
CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Trapani, fraz. Xitta nella Via Senia n.7, di proprietà esclusiva del IG. , resta assegnata alla moglie, Parte_1 che l'abiterà unitamente al figlio , attualmente economicamente Per_3 non indipendente.
Tutti gli arredi e suppellettili presenti nella casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, resteranno assegnati alla IG.ra
[...]
. CP_1
Le parti danno atto che il marito se ne è già allontanato.
La IG.ra , si impegna a fare le volture a suo Controparte_1 nome, di tutte le utenze relative alla casa coniugale, entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso.
I IG.ri si impegnano entro 60 giorni Parte_2 dall'omologazione della separazione ad effettuare il passaggio di proprietà, dell'autovettura KIA PICANTO, targata FK319KP e del ciclomotore tipo
Aprilia Scarabeo con targa X7BJXL dal IG. alla IG.ra , la Parte_1 CP_1 quale ne sosterrà i relativi costi.
Il decreto di omologa costituirà titolo per la trascrizione al P.R.A. e per la concessione dell'esenzione dall'imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e dall'imposta di Bollo, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI TURISTICI (O ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
pagina 3 di 4 Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio all'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Indi la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c. per la declaratoria di separazione personale e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse.
Inoltre, il Tribunale prende atto della convergenza delle richieste avanzate dalle parti e ritiene che la domanda meriti accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico
Ministero:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio con rito concordatario in Controparte_1 data 25.10.2024 in Paceco (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo comune, con atto n. 34, parte II, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 19.05.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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