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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/11/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 275/2020 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Modica, Via San Giuliano n. 38 presso lo studio dell'Avv.
ON Di LA che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 [...]
[...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui Distrettuale di Messina, in Via dei Mille Is. 2 21, n. CP_3
65, sono ope legis domiciliati, resistenti,
e nei confornti di
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_2 tempore, litisconsorte necessario,
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
, il Controparte_5 CP_1
, l
[...] Controparte_2
e l ,
[...] Controparte_6 deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni resistenti sin dal 1987, mediante una successione di numerosi rapporti di lavoro a tempo determinato.
Secondo il ricorrente, tali rapporti sarebbero stati caratterizzati dall'assenza della forma scritta, in violazione della normativa vigente che impone, a pena di nullità, la redazione e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nonché la consegna della relativa copia al lavoratore.
Sostiene che nessuno dei contratti a termine intercorsi sia stato sottoscritto dalle parti, né sia mai stato consegnato, e che tale mancanza comporti la nullità della clausola appositiva del termine e la conseguente conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato sin dalla data di stipula del primo rapporto, o, in subordine, da altra data ritenuta di giustizia dal giudicante.
Il ricorrente evidenzia inoltre che i rapporti di lavoro a termine sarebbero stati instaurati per far fronte a esigenze non temporanee o eccezionali, ma piuttosto ordinarie e strutturali, come dimostrato dalla loro reiterazione per un lungo arco temporale e dalla natura delle mansioni svolte.
Sottolinea che la normativa di settore, sia pubblica che privata, richiede la forma scritta ad substantiam per la validità del termine e delle ragioni giustificatrici e che la loro assenza determina la nullità del termine stesso. Richiama anche il superamento del limite massimo di durata di trentasei mesi previsto dalla legge per i rapporti a termine, nonché il superamento dei limiti quantitativi di contingentamento fissati dai contratti collettivi, deducendo che tali violazioni comportano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Inoltre, il ricorrente chiede il riconoscimento delle differenze retributive relative agli scatti di anzianità e alle progressioni di carriera che sarebbero maturate secondo il CCNL di categoria, nonché la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 31, comma 5, della L.
183/2010.
L'Amministrazione resistente ha contestato integralmente le pretese avversarie, eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione passiva dell , in Controparte_6 quanto mero organo territoriale dell Controparte_1
e, per l'anno 2014, la carenza di legittimazione passiva
[...] dell stesso, essendo il rapporto di Controparte_1 lavoro riferibile in quell'anno al Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale, facente capo all
[...]
. Controparte_2
L'Amministrazione ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dai termini per l'impugnazione stragiudiziale e giudiziale dei contratti a termine, richiamando la disciplina introdotta dalla legge n. 183/2010 e successive modifiche, che prevede termini stringenti per l'impugnazione dei contratti cessati.
Nel merito, ha sostenuto che il rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente ha natura privatistica, regolata dalla legge regionale siciliana n. 16/1996, e che le assunzioni sono avvenute per esigenze stagionali, secondo una disciplina speciale che esclude l'applicazione della normativa generale sui contratti a termine, in particolare del d.lgs. 368/2001.
L'Amministrazione ha sottolineato che i rapporti di lavoro degli operai forestali con garanzia occupazionale sono di natura privata e non costituiscono pubblico impiego, essendo finalizzati a soddisfare esigenze temporanee e non permanenti dell'Amministrazione, e che la reiterazione dei contratti a termine trova giustificazione nella peculiare disciplina regionale e nella finalità assistenziale del sistema di reclutamento.
Ha inoltre contestato la possibilità di conversione automatica dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, richiamando il principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego e la giurisprudenza che esclude tale possibilità anche in presenza di una successione di contratti a termine.
Ha altresì evidenziato che la disciplina regionale prevede già un meccanismo di stabilizzazione degli operai forestali e che la natura stagionale delle attività svolte esclude l'applicazione delle norme invocate dal ricorrente.
L'Amministrazione ha infine contestato la fondatezza delle domande relative agli scatti di anzianità, alle progressioni di carriera e all'indennità risarcitoria, sostenendo che la differenza di trattamento rispetto ai dipendenti di ruolo è giustificata da ragioni oggettive legate alla natura discontinua e stagionale del lavoro svolto dagli operai forestali.
Con ordinanza del 13 dicembre 2022 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell in considerazione della CP_4 domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali avanzata dal ricorrente.
All'udienza dell'11 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna di parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali, dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine perentorio fissato con l'ordinanza del 13 dicembre 2022. Ciò premesso, l'eccezione di decadenza sollevata dalle amministrazioni convenute ai sensi dell'art. 32 della Legge n.
183/2010 è fondata.
In primo luogo si osserva che la decadenza di cui all'art. 32 Legge n.
183/2010 trova applicazione al settore del pubblico impiego privatizzato ed anche ai soli fini risarcitori (cfr. Cass. 8038/2022, secondo cui “dal verificarsi della decadenza deriva l'impossibilità di accertare l'illegittimità del termine, anche ai soli fini risarcitori”)
La disciplina introdotta dall'art. 32, come interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, impone che l'impugnazione del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato debba essere proposta entro il termine decadenziale previsto dalla legge, decorrente dalla cessazione dell'ultimo contratto stipulato tra le parti.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5453 del 2025, ha ribadito che il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. a), della Legge n. 183/2010, si applica non soltanto all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi degli artt.
1, 2 e 4 del d.lgs. 368/2001, ma anche all'ipotesi, diversa, prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del medesimo decreto, in cui si fa valere l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. In particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione, previsto a pena di decadenza dall'art. 32, deve essere osservato e decorre dall'ultimo dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (Cass. n. 4960/2023; Cass. n. 34741/2023; Cass. n.
5453/2025).
Nel caso di specie, è pacifico che l'ultimo contratto a termine stipulato tra il ricorrente e le amministrazioni convenute risale all'anno 2015. Tuttavia, il ricorrente non ha provveduto ad impugnare il termine apposto a tale contratto, né ha contestato la legittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 della Legge n. 183/2010. Tale omissione comporta l'inammissibilità della domanda, in quanto la decadenza opera sul piano della certezza dei rapporti ed è imprescindibile in ragione della ratio della disposizione, che mira ad assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte.
Va inoltre sottolineato che la decadenza è tanto più sussistente in relazione alla domanda di nullità dei singoli contratti per mancanza di forma scritta, dal momento che in tale ipotesi deve ritenersi che il termine di decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno dei singoli contratti a termine. Pertanto, anche le domande volte a far valere la nullità del termine per difetto di forma scritta devono essere proposte nel rispetto del termine decadenziale decorrente dalla scadenza di ciascun contratto, e non possono essere accolte se formulate oltre tale termine.
In conclusione, la domanda proposta dal ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza, non avendo lo stesso provveduto ad impugnare tempestivamente, nei termini di legge, né l'ultimo contratto a termine né i singoli contratti di lavoro oggetto di contestazione.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 in considerazione della definizione in rito della controversia.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore delle Amministrazioni convenute delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.314,00 per compensi, oltre accessori. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino